Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2782 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2782 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Istituto Nazionale dalla Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti

Mauro Ricci, Clementina Pulii ed Emanuela Capannolo, elettivamente
domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, sito in Roma, via
C. Beccaria 29
– ricorrente contro
Cicerone Adriana, Pisano Marianna, Pisano Fabio, nella qualità di eredi
di Pisano Pasquale
– intimati avverso
la sentenza n. 143/2016 della Corte d’Appello di Campobasso,
depositata in data 14 settembre 2016, notificata il 3 ottobre 2016.

Data pubblicazione: 06/02/2018

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Campobasso, in parziale accoglimento
dell’appello proposto dagli eredi di Pasquale Pisano, ha loro

decorrenza dalla domanda amministrativa;
contro tale decisione l’I.N.P.S. propone ricorso affidato a quattro
motivi;
gli intimati, nei cui confronti la notifica del ricorso è stata ritualmente
eseguita presso il procuratore costituito, avv. Lucio Mario Epifanio,
non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
con il primo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche nel
testo sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia
riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità sulla sola base delle
risultanze della perizia medico legale espletata, senza aver accertato
la sussistenza anche del requisito del mancato svolgimento
dell’attività lavorativa;
con il secondo motivo l’Istituto lamenta l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la
Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla sussistenza o meno del

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riconosciuto il diritto a percepire l’assegno di invalidità richiesto, con

requisito del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, quale
elemento costitutivo del diritto all’assegno di invalidità;
con il terzo motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 della n. 118 del 1971, dell’art. 2697 cod. civ.,
degli artt. 116, 414, 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art.

accolto la domanda in assenza di rituale prova circa il mancato
svolgimento dell’attività lavorativa;
con il quarto motivo, l’Istituto denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito deciso
ultra petita, nel senso di aver riconosciuto il diritto alla prestazione
senza la fissazione del termine finale del 16 gennaio 2013, epoca del
decesso dell’avente diritto, siccome pure richiesto dagli eredi nell’atto
di appello;
il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli ulteriori
motivi;
dalla disamina della sentenza emerge chiaramente che il diritto alla
prestazione è stato riconosciuto in virtù del solo requisito sanitario, in
difetto di accertamento circa la sussistenza dell’ulteriore elemento
costitutivo del diritto rappresentato dal mancato svolgimento
dell’attività lavorativa (Cass. 07/10/2016, n. 20257; Cass.
10/09/2015, n. 17930), siccome richiesto dall’art. 13 della legge n.
118 del 1971, nel testo modificato dall’art. 1, comma 35, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, applicabile ratione temporis;
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso va accolto con
rinvio alla Corte di appello di Napoli, che verificherà se è stata o meno
offerta la prova del mancato svolgimento dell’attività lavorativa e
deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.

3

360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
Il Presidente

)

etro Curzio)

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