Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2782 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25693-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TIBERINA SANGRO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI,

3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ALLEGRETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CATAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2016 della COMM.TRIB.REG. dell’Umbria,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. questa Corte, con sentenza n. 24268 del 27/11/2015, resa nella controversia tra la srl Metalmeccanica Tiberina e Agenzia delle entrate riguardo alla legittimità dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro e di bollo pretese dall’Agenzia in misura proporzionale su contratto di finanziamento infruttifero, tra la contribuente e la controllata srl Tiberina Sangro, e ritenute dalla contribuente dovute, al più, solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 40, comma 1, richiamato dal D.P.R. n. 642 del 1972, così statuiva: “In tema d’imposta di registro, alla luce del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perchè di fatto esentati, a quest’imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poichè secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e allegata tariffa, parte seconda, art. 1, lett. b), sono sottoposte a registrazione in caso d’uso e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 de1 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorchè siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all’IVA, non sono soggetti all’imposta proporzionale di registro”. La Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Umbria (“Consegue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale deciderà la causa adeguandosi al principio appena esposto”);

2. la CTR, con la sentenza in epigrafe, in applicazione del suddetto principio di diritto, precisato doversi ritenere “assolutamente non condivisibile la tesi dell’ufficio secondo cui il principio di diritto non attenga alla lite intrapresa dalla contribuente”, accoglieva la “richiesta subordinata dell’appello” di quest’ultima contro la sentenza di primo grado reiettiva dell’originario ricorso e, dichiarata la debenza dell’imposta di registro in misura fissa, poneva a carico dell’ufficio l’obbligo della restituzione delle somme incamerate in corso di causa a fronte della cartella emessa sulla base dell’avviso impugnato;

3. l’Agenzia ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe sulla base di due motivi;

4. la contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Secondo l’Agenzia “l’applicabilità dell’Iva al finanziamento infruttifero erogato dalla Matalmeccanica Tiberina alla Tiberina Sangro è stata apoditticamente affermata con un mero richiamo alle affermazioni della società senza fare alcun riferimento al concreto rapporto economico intercorso tra le due società, senza esplicare le ragioni giuridiche che avrebbero fatto ritenere che il finanziamento in questione potesse essere considerato una prestazione di servizi”;

2. il motivo è infondato. La CTR ha ricordato che – come peraltro pacifico – “la materia del contendere è costituita da un contratto di finanziamento infruttifero”. Ha riportato il principio di diritto posto da questa Corte nel quale è detto che rientrano nel campo applicativo dell’Iva e non sono quindi soggette ad imposta di registro in misura proporzionale le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro”, e che è irrilevante che questi siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando – come è appunto pacifico nel caso di specie – “possano considerarsi “operazioni di finanziamento”;

3. con il secondo motivo, sotto la rubrica della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, e dei quest’ultimo D.P.R., allegata tariffa, parte II, art. 1, lett. b), l’Agenzia lamenta che la CTR abbia errato nel non considerare che “il finanziamento di cui si discute non costituisce una prestazione di servizi in difetto dei presupposti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, con la conseguenza che non è operazione rilevante ai fini Iva cioè neppure in astratto soggetta ad Iva”. Sostiene, in particolare, l’Agenzia che il finanziamento essendo infruttifero, ossia privo di corrispettivo, non poteva ricadere tra le operazioni fuori ambito IVA stante che il D.P.R. n. 633, art. 3, comma 2, n. 3, include i prestiti di denaro tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA se “effettuati verso corrispettivo”. Il motivo è inammissibile. Il principio di diritto al quale la CTR si è attenuta è stato formulato sulla premessa che “Dalla sentenza si apprende – ed è pacifico in base alle stesse difese delle parti – che si era tratto della registrazione di un contratto di finanziamento infruttifero, dalla controllante (Metalmeccanica Tiberina) alla controllata (Tiberina Sangro)” (punto III della motivazione della sentenza di rinvio). Il motivo tende a rimettere in discussione quanto già stabilito dalla corte di cassazione, in contrasto con l’indirizzo secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Ciò perchè, mentre nella seconda ipotesi il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi, nella prima ipotesi (che è quella di specie) egli deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (tra le altre, Cass. n. 448/20; 17790/14).

4. il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del, Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA