Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27819 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27819 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAZZANI LORENZO, in proprio e come socio accomandatario della sas
BAZZANI DI LORENZO BAZZANI & C., e GRAZZ1NI SILVIA,
rappresentati e difesi dall’avv. Ivo Mario Ruggeri e dall’avv.
Stefano Coen, presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Roma in piazza di Priscilla n. 4;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tapore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

controricarrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Toscana n. 17/17/06, depositata il 20 maggio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avv. Beatrice Rizzacasa per i ricorrenti e l’avv.
Maria Pia Camassa per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 12/12/2013

Reddito d’imprersa
plusvalenze
patrimoniali
cessione
di
azienda

Generale Dott. Vincenzo Gaffibardella, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SOMSMMENTO DEL PROCESSO

Lorenzo Bazzani, in proprio e come socio accomandatario
della sas Bazzani di Lorenzo Bazzani & C., e Silvia Grazzini,
socia, propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, ha
dell’IRPEF per il 1998 relativo ad una plusvalenza sulla cessione
di azienda. Il valore della cessione, dichiarato dalle parti
contraenti in lire 5.000.000, era stato determinato, in sede di
accertamento ai fini dell’imposta di registro, all’esito di
accertamento con adesione, in lire 30.000.000, e tale valore era
stato assunto come base imponibile per la determinazione della
plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
Secondo il giudice d’appello l’ufficio aveva infatti
correttamente proceduto ai sensi dell’art. 54, quarto coma, del
tuir al fine di recuperare a tassazione l’importo di lire
25.000.000 quale plusvalenza “definita in sede di Ufficio del
registro”, “tenendo conto della redditività dell’azienda.. come
pure della sua ubicazione e della sua tipologia, abbastanza
ricercata sul mercato”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

terra DMA. DECISI
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono, denunciando
violazione di legge, che sarebbe corretto e condivisibile
assumere una diversa base imponibile ai fini dell’imposta di
registro e dell’imposta sui redditi, salvo che la differenza non
sia tale da divenire indizio di occultamento di corrispettivo;
con il secondo, il quarto ed il quinto motivo assumono che il
valore accertato ai fini dell’imposta di registro, anche, in
particolare ove il valore sia stato definito in sede di
accertamento con adesione, non potrebbe essere considerato, a
fronte di scritture regolarmente tenute poi, presunzione idonea a
provare il valore da assumere come imponibile ai fini delle
imposte dirette, con conseguente onere della prova contraria a
cerico del contribuente; con il terzo motivo sottolinea

2

confermato l’avviso di accertamento ai fini dell’ILOR e

l’incidenza, nella cessione di azienda, della valutazione
dell’avviamento sulla differenza degli imponibili ai fini delle
due imposte.
I motivi, che in quanto strettanente legati possano essere
trattati congiuntamente, sono infondati, anche a voler
prescindere dai profili di inamnissibilità dei motivi discendenti
dall’inottenperanza alle prescrizioni poste dall’art. 366 bis
cod. proc. civ.

principi relativi alla determinazione del valore di un bene che
viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve
applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha
riguardo al valore di mercato del bene, nentre quando si discute
di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un’impresa occorre
verificare la differenza realizzata tra il prezzo da acquisto e
il prezzo di cessione. Ciò premesso (anche considerando che, in
tema di accertanento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate
a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento
resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, assume
carattere vincolante per l’Anministrazione finanziaria),
l’indicazione, nel bilancio del soggetto econanico (nella specie,
titolare di inpresa individnale relativa ad azienda oggetto di
cessione), di un’entrata derivante dalla vendita di un bene,
inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di
registro, legittima di per sé l’Anministrazione a procedere ad
accertanento induttivo mediante integrazione o correzione della
relativa imposizione, nentre spetta al contribuente che deduca
l’inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione
di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di
mercato, dimostrando (anche can il ricorso ad elementi indiziari)
di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore)
indicato in bilancio. Peraltro l’ufficio, abilitato dalla legge
ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda
volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza
e idonei secondo l’ordinanento a provare il fatto posto a base
dell’accertamento” (Cass. n. 23608 del 2011).
Dalla sentenza impugnata non risulta che i contribuenti
abbiano fornito la prova richiesta.

3

Secondo il consolidato orientanento di questa Corte, “i

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccadbenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 2.200, oltre alle spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

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