Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27818 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 16/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15165-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FUTURA ARREDAMENTI SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PIETRO

SCILINGUO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SASSARI, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAVALIERE in sostituzione

dell’Avvocato SCILINGUO che ha chiesto l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 235/8/11, depositata il 28.12.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, Sez. Staccata di Sassari.

Ha riferito che a seguito di verifica fiscale eseguita dalla GdF e successivo processo verbale di constatazione l’Ufficio notificava alla Futura Arredamenti s.r.l. l’avviso di accertamento con il quale procedeva alla rettifica del reddito della società ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Seguiva il contenzioso instaurato dalla contribuente, che sollevava genericamente questioni pregiudiziali e contestava nel merito l’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari rigettava le sollevate eccezioni e le questioni di merito, confermando l’atto impositivo. La sentenza era impugnata dalla società dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che accoglieva l’appello annullando l’avviso di accertamento. Il giudice regionale accoglieva la eccepita carenza di sottoscrizione dell’atto, non esaminata dal primo giudice, rilevando l’assenza della firma del capo dell’ufficio o di funzionario da lui delegato.

Avverso questa sentenza l’Agenzia formula due motivi di censura:

con il primo per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo l’erroneità della decisione per aver ritenuto tempestivamente sollevata l’eccezione mentre essa doveva ritenersi tardiva;

con il secondo per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver esaminato la complessiva documentazione disponibile.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

Si è costituita la società, che contestando l’infondatezza del ricorso ne ha chiesto il rigetto.

All’udienza del 16 ottobre 2018, dopo la discussione, il PG e le parti hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’Agenzia afferma che il giudice regionale sarebbe incorso in un errore processuale per aver deciso la controversia sulla base di una eccezione mai sollevata dalla società con l’atto introduttivo, ma solo con le memorie illustrative. Questo perchè nel primo atto la società si era limitata a riprodurre il contenuto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Nella parte motiva della sentenza si afferma che “Nel ricorso introduttivo la società ricorrente eccepiva (in) maniera del tutto essenziale esponendo al primo motivo il dettato testuale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nella versione originaria precedente alla notifica introdotta con il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 e cioè “secondo la norma vivente gli accertamenti in rettifica gli accertamenti d’Ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile…..Se la motivazione fa riferimento ad un altro (atto) non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama…. L’accertamento è nullo se in esso manca anche solo di uno di questi obblighi enunciati. Il ricorso poi prosegue con l’esame delle questioni di merito….”.

A questo punto la sentenza esamina la questione tenendo conto che l’eccezione era stata ribadita con le memorie illustrative e che di contro l’Amministrazione non aveva mai preso posizione sul punto, così come nulla aveva deciso il giudice di primo grado. Il giudice regionale, dopo aver riportato le rispettive posizioni e lo sviluppo processuale della vicenda, giudica correttamente sollevata l’eccezione e la accoglie, dichiarando nullo l’avviso di accertamento perchè privo di sottoscrizione.

Lo sviluppo espositivo della sentenza rivela che la CTR ha inteso interpretare la domanda, ritenendo ritualmente formulata l’eccezione sin dal ricorso introduttivo. Ebbene, è pur vero che questa Corte ha reiteratamente affermato che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass., sent. n. 5491/2006; 14751/2007; in materia di processo esecutivo cfr. sent. n. 9011/2015). E’ tuttavia altrettanto incontroverso che questo principio non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo (Cass., ord. N. 25259/2017, sent. n. 12022/2003). Non vi è dubbio che nel caso di specie il motivo di ricorso censuri un errore processuale sull’assunto che la commissione tributaria regionale avrebbe esaminato una eccezione tardiva.

Valutando allora le modalità con le quali la contribuente pretende di aver sollevato l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per mancata sottoscrizione, condivise dal giudice regionale, esse si rivelano carenti di specificità. La ricorrente si è limitata a riprodurre il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 nella parte in cui indica una pluralità di elementi, dunque non la sola sottoscrizione, che l’avviso di accertamento deve recare a pena di nullità. La conseguenza è che non solo manca un riferimento al caso specifico, ma la pluralità di elementi dettati dalla norma impedisce un recupero del riferimento, pur limitato al rinvio alla norma, all’atto impositivo controverso.

Neppure la lettura complessiva dell’atto aiuta a superare l’insufficienza della formulazione della eccezione, atteso che nelle conclusioni del ricorso introduttivo la contribuente invocava l’annullamento dell’atto e non la sua nullità, come invece avrebbe dovuto richiedere in coerenza con un vizio radicale dall’atto impugnato.

Deve pertanto ritenersi che l’eccezione di difetto di sottoscrizione fu sollevato per la prima volta solo con le memorie depositate successivamente, evidentemente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 e dunque tardivamente.

Il motivo va dunque accolto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, la quale, in diversa composizione deciderà, oltre che sulle spese del presente giudizio, sulle altre questioni non trattate in sede di appello.

PQM

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, che in diversa composizione deciderà, oltre che sulle spese, sulle altre questioni non trattate in sede di appello.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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