Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27818 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27818 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11048-2015 proposto da:
IRRERA FRANCESCO, Attivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE SALAZAR, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FOTI TERESA, FOTI PASQUALE, FOTI GIOVANNA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato FORTUNATO DATTOLA;

– controricorrenti nonchè contro
PANZERA DOMENICA;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- intimata –

avverso la sentenza n. 149/2014 della COR1E D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 24/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

FALASCH.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Teresa Foti, Pasquale Foti, Giovanna Foti e Domenica Panzera evocavano,
dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Francesco Irrera, chiedendo ordinarsi
la riduzione in pristino del fabbricato di proprietà del convenuto attraverso la
demolizione dei piani sovrastanti quello terra per violazione delle distanze,
oltre alla condanna al risarcimento in forma specifica dei danni arrecati,
mediante l’esecuzione delle opere di ripristino del loro immobile.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il giudice adito
accoglieva le domande attoree.
In virtù di rimale impugnazione interposta dall’Irrera, la Corte di Appello di
Reggio Calabria, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame e per
l’effetto confermava la pronuncia di primo grado.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Francesco Irrera, sulla base
di un unico articolato motivo, cui resistono con controricorso i soli Foti.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

Atteso che:

Ric. 2015 n. 11048 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA

l’unico motivo di ricorso (col quale viene dedotta la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 873 e 877 c.c. e dei regolamenti integrativi del Comune
di Reggio Calabria in materia di distanze legali tra costruzioni (art. 19 NTA),
nonché la violazione del principio della prevenzione in tema di
sopraelevazioni, per non aver la Corte di Appello considerato che egli, in

iniziale anche per le future sopraelevazioni) è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la decisione dei giudici di
merito non si pone in contrasto con il principio, affermato in giurisprudenza,
secondo il quale, in materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di
prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica, si esaurisce con il
completamento della struttura, non potendo, quindi, giovare automaticamente
per la successiva sopraelevazione, che è una nuova costruzione tenuta a
rispettare la normativa sulle distanze legali (Cass. 17 giugno 1992 n. 7456).
In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di
un edificio preesistente determina un incremento della volumetria del
fabbricato (con aumento della sagoma di ingombro), per cui va qualificata
come nuova costruzione, sicché deve rispettare la nottnativa sulle distanze
vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente
giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che
si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest’ultima (di
recente, Cass. 11 maggio 2016 n. 9646.)
Nella predetta evenienza il criterio della prevenzione, riferibile solo alle
costruzioni originarie, viene sostituito dal principio della priorità temporale
correlata al momento della sopraelevazione (Cass. 3 gennaio 2011 n. 74; Cass.
11 giugno 2008 n. 15527, in una fattispecie in cui la S.C. ha confermato la
sentenza di appello, che aveva ritenuto eseguita in violazione delle distanze
legali la sopraelevazione in allineamento all’edificio preesistente ed in aderenza

Ric. 2015 n. 11048 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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applicazione del principio di prevenzione, avrebbe dovuto rispettare la scelta

a quello di controparte, sulla base della normativa applicabile al momento
della nuova costruzione).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha ben chiarito che l’Irrera non si è
limitato a realizzare una ‘ricostruzione’ dell’originario immobile ad un piano

terrazzato, ma ha proceduto ad un aumento della volumetria mediante

considerato costruzione nuova ai fini del computo delle distanze rispetto agli
edifici contigui tutta la parte del fabbricato sovrastante l’originario piano terra.

Del resto sebbene la NTA del PRG del Comune di Reggio Calabria
disciplinino espressamente la distanza dal confine e dalle costruzioni,
consentendo espressamente la costruzione in aderenza (cfr. pag. 5 del ricorso,
che riproduce, sul punto, un passaggio della c.tu.), per orientamento
consolidato di questa Corte (Cass. 16 maggio 2013 n. 11910) le maggiori
distanze previste per le nuove costruzioni sono estese anche alle ricostruzioni
per le parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Ric. 2015 n. 11048 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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l’edificazione di ben quattro piani fuori terra, con la conseguenza che ha

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi C. 3.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi,
oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19
maggio 2017.

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei

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