Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27818 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27818 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 12/12/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 19973 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Livia Salvini, giusta
procura speciale a margine del ricorso

Ac’t

ricorrentecontro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso

ope legis

dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della

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Angel

t-stens-ore —

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quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione 26°, depositata in data 18 maggio 2010, numero 128/26/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

uditi per la società l’avv. Livia Salvini e per l’Agenzia delle dogane l’avvocato
dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

La società contribuente impugnò diversi atti di contestazione di sanzioni
irrogate per i ritardati versamenti di accise, sostenendo l’inapplicabilità
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in
ragione dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita dall’articolo 3, 4°
comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante il testo unico delle
accise.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando
l’applicabilità cumulativa dell’indennità di mora prevista dal testo unico delle
accise e della sanzione prescritta dall’articolo 13 del decreto legislativo numero
471 del 1997.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché

strettamente avvinti, la società lamenta:
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Ang

errino estensore

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-ex articolo 360, 1° comma, numero 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 471 del 1997,
dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 473, anche in
relazione agli articoli 12 e 15 delle preleggi, là dove la sentenza ha
implicitamente ritenuto che la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo numero 471 del 1997 ha portata generale e non già limitata ai soli

tributi oggetto del decreto -primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3 del codice di procedura civile, la
violazione degli articoli 3 e 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, numero
504 e dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997, sostenendo
che nel sistema delle accise l’indennità di mora abbia natura sanzionatoria e
pertanto, in applicazione del principio di specialità, non sia applicabile
cumulativamente con la sanzione per omesso versamento prevista dall’articolo
13, 1° comma, del decreto legislativo numero 471 del 1997—secondo motivo.
***
2. -La complessiva censura proposta è infondata.
2. /.-Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo
numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già
più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18
dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei
tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema
sanzionatorio costruite con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il
numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che
preveda la reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della
riscossione.
Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accise,
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Angelina- aria P rrino estensore

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effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.

Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione
della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l’applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass.,
ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12
settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise).
D’altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa
conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma l’<<... adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea», evidenziando in maniera inequivocabile l'intento di apprestare una disciplina sanzionatoria uniforme per tributi diversi. E pure i passi dei lavori parlamentari citati in ricorso suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla finalità assegnata ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997) di «riordinare» il sistema delle sanzioni tributarie non RG n. 19973/2010 Angelina-MPerii-tensore 4 Pagina 5 di 7 penali creando organicità e unicità dei principi del sistema sanzionatorio, cambiando la natura risarcitoria delle sanzioni in afflittiva. Gli elementi addotti dalla società basati sui lavori preparatori che hanno condotto all'adozione dei decreti in questione evidenziano che: -alle sanzioni da tali decreti ridisegnate è assegnata natura affiittiva e non risarcitoria; -le disposizioni contenute nei singoli testi d'imposta hanno, invece, natura risarcitoria e, comunque, di reintegrazione del patrimonio leso; -per conseguenza, il principio di specialità fra norme tende ad eliminare la duplicazione della sanzione. Duplicazione, dunque, in radice esclusa proprio in considerazione della diversa funzione, nel nostro caso, di sanzione e d'indennità di mora. 2.2.- Quanto agli argomenti addotti a sostegno della natura sanzionatoria dell'indennità di mora prevista dal 4 0 comma dell'articolo 3 del testo unico delle accise, è anzitutto inconferente l'argomento che intende evincere tale natura dalla circostanza che la norma in questione del decreto legislativo 504 del 1995 contempla il pagamento, in aggiunta ad essa, degli interessi <>.
È bene sottolineare che il legislatore, nel richiamare la disciplina degli
interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, ha fatto riferimento al
sola applicazione del tasso per essi stabilito, senza definirli come moratori.
Gli interessi in questione, difatti, rispondono a definizione e funzione di
interessi compensativi, che devono essere corrisposti a causa del ritardato
conseguimento, da parte del fisco creditore, delle somme dovute, con vantaggio
del creditore, che non paga subito; e la caratteristica di questi interessi, secondo
quanto si evince dalle regole generali del diritto civile (l’esempio classico è
fissato dall’articolo 1499 del codice civile) è che essi decorrono
indipendentemente dall’imputabilità del ritardo al debitore, così completando il
regime di reintegrazione del patrimonio leso previsto.
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Angelina- aria P rrt

ensore

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2.3.-Né a diverse conclusioni si può pervenire in considerazione dell’omessa
graduazione dell’indennità di mora, il cui ammontare è dunque disancorato dal
danno effettivamente subito.
L’ordinamento conosce numerose ipotesi di predeterminazione legale e
forfettaria del danno, che non escludono la natura risarcitoria delle
corrispondenti somme, anche se non graduate in relazione all’effettiva entità dei

danni subiti: una di queste ipotesi è ravvisabile nella predeterminazione del
danno fissata dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, cui si può aggiungere,
in via d’esempio, la predeterminazione del danno stabilita dall’articolo 1591 del
codice civile nel caso di ritardata restituzione della cosa da parte del conduttore
in mora. D’altronde, anche le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata,
possono liquidare preventivamente e forfettariamente il danno,
indipendentemente da specifici riferimenti alla concreta entità del pregiudizio
effettivamente subito, mediante la pattuizione di c ausole penali.
3.-Non è poi prospettabile, come prospettato in ricorso e ribadito in
memoria dalla società, l’effetto irrazionale di premiare la condotta evasiva
rispetto a quella di ritardato versamento delle imposte, in quanto colui che versa
in ritardo sarebbe sanzionato più gravemente, mediante l’applicazione
cumulativa di sanzione, indennità di mora ed interessi, rispetto a colui che
omette addirittura il versamento, il quale sarebbe punito esclusivamente con
l’irrogazione della sanzione.
L’osservazione non coglie nel segno, in quanto il legislatore riserva a colui
che omette il pagamento dell’accisa un trattamento senz’altro volto a propiziare
la completa reintegrazione: il 4 0 comma dell’articolo 3 del decreto legislativo
numero 504 del 1995 prescrive infatti che <

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