Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27817 del 12/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27817 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 12/12/2013
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 19971 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
SI.DI.GAS. Società Irpina Distribuzione Gas s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Zanardelli, numero 20, presso lo studio del proprio
difensore e procuratore avv. Livia Salvini, giusta
procura speciale a margine del ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore,
rappresentato e difeso
ope legis
dall’avvocatura dello Stato, presso gli uffici della
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AngeIi
estensore….-t-
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quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia, sezione 26°, depositata in data 18 maggio 2010, numero 115/26/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la società l’avv. Livia Salvini e per l’Agenzia delle dogane l’avvocato
dello Stato Francesco Meloncelli;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La società contribuente impugnò diversi atti di contestazione di sanzioni
irrogate per i ritardati versamenti di accise, sostenendo l’inapplicabilità
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 471, in
ragione dell’applicabilità della disciplina speciale stabilita dall’articolo 3, 40
comma del decreto legislativo numero 504 del 1995, recante il testo unico delle
accise.
La commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, con sentenza
che la commissione tributaria regionale ha confermato, affermando
l’applicabilità cumulativa dell’indennità di mora prevista dal testo unico delle
accise e della sanzione prescritta dall’articolo 13 del decreto legislativo numero
471 del 1997.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il
ricorso a due motivi.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
/.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché
strettamente avvinti, la società lamenta:
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Ang
ino estensore
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-ex articolo 360, 10 comma, numero 3 c.p.c., la violazione e falsa
applicazione degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 471 del 1997,
dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 473, anche in
relazione agli articoli 12 e 15 delle preleggi, là dove la sentenza ha
implicitamente ritenuto che la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto
legislativo numero 471 del 1997 ha portata generale e non già limitata ai soli
tributi oggetto del decreto -primo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 3 del codice di procedura civile, la
violazione degli articoli 3 e 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, numero
504 e dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del 1997, sostenendo
che nel sistema delle accise l’indennità di mora abbia natura sanzionatoria e
pertanto, in applicazione del principio di specialità, non sia applicabile
cumulativamente con la sanzione per omesso versamento prevista dall’articolo
13, 10 comma, del decreto legislativo numero 471 del 1997—secondo motivo.
***
2.-La complessiva censura proposta è infondata.
2.1.-Anzitutto, quanto alle relazioni, in parte qua, fra decreto legislativo
numero 471 del 1997 e testo unico delle accise, va ribadito l’orientamento già
più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il decreto legislativo 18
dicembre 1997, numero 471, già in base al suo titolo, oltre a regolare le sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei
tributi in generale, ossia per la riscossione di tutti i tributi: nel sistema
sanzionatorio costruito con i tre decreti del 18 dicembre 1997 (il numero 471, il
numero 472 ed il numero 473), non esiste alcun’altra disposizione normativa che
preveda la reazione dell’ordinamento agli illeciti commessi in occasione della
riscossione.
Il sistema sanzionatorio generale così prefigurato è, poi, integrato con le
disposizioni normative speciali d’imposta, che, per quel che riguarda le accise,
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effettivamente sono contenute nell’articolo 3, 4 0 comma, del decreto legislativo
numero 504 del 1995, che stabilisce i presupposti e la misura di corresponsione
dell’indennità di mora.
Le due norme (l’articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 e l’articolo 3,
40 comma, del testo unico delle accise) si applicano cumulativamente, in quanto
in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso.
Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell’imposizione
della somma da pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del
patrimonio leso quella dell’indennità di mora; e la diversità della funzione
esclude la specialità della seconda, che impedirebbe l’applicazione della prima,
secondo quanto asserito dalla società (Cass., ord. 14 aprile 2011, n. 8553; Cass.,
ord. 4 agosto 2010, n. 18140; Cass. 19 giugno 2009, n. 14303; Cass. 12
settembre 2008, n. 23517, tutte in tema di accise).
D’altronde, anche la legge delega invocata dalla società conforta questa
conclusione: si consideri che la lettera q) del comma 133 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, programma l’<<... adeguamento delle
disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta
ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione
dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore
commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in
modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se
riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive
dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea»,
evidenziando in maniera inequivocabile l'intento di apprestare una disciplina
sanzionatoria uniforme per tributi diversi. E pure i passi dei lavori parlamentari
citati in ricorso suffragano questa interpretazione, là dove si fa riferimento alla
finalità assegnata ai decreti in esame (ossia ai decreti numeri 471, 472 e 473 del
18 dicembre 1997) di <
pagamento non può immettere in consumo altri prodotti, a meno che non
estingua il debito d’imposta; e l’estinzione comprende anche il p gamento degli
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accessori nel frattempo maturati. Ed a tanto va aggiunto che, ad ulteriormente
graduare il trattamento fra l’omesso versamento ed il ritardato versamento,
soprattutto allorquando il ritardo sia contenuto, il legislatore è ulteriormente
intervenuto, novellando l’articolo 13 del decreto legislativo numero 471 del
1997 con l’articolo 23, 31° comma, del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98,
disponendo l’espunzione del riferimento ai <