Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27816 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14583/2013 proposto da:

ARMORLITE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI giusta delega in

calce;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 596/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAVINO per delega dell’Avvocato

PANSIERI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. I.O.R. Industrie Ottiche Riunite s.p.a., ora Armorlite s.p.a., impugnava l’avviso di liquidazione recante la pretesa al versamento dell’imposta di registro dovuta per il versamento di finanziamenti infruttiferi effettuati dall’unico socio Sofin S.p.A.. Sosteneva la contribuente che in data 31 luglio 1986 l’assemblea straordinaria della I.O.R. s.p.a. aveva deliberato la copertura della perdite del precedente esercizio e la ricostituzione del capitale sociale tramite il finanziamento dell’unico socio Sofin S.p.A. e nella medesima data tale socio aveva versato la somma di Lire 5.160.099.527 destinata in parte alla copertura della perdita ed in parte alla ricostituzione del capitale. Ne derivava che tale versamento andava esente da imposta a norma della nota 2, dell’art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. La commissione tributaria di primo grado di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso. Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria di secondo grado di Venezia lo accoglieva sul rilievo che l’unica contestualità richiesta dalla norma per l’esonero dall’imposta di registro riguardava le delibere di copertura delle perdite e di ricostituzione del capitale e non i versamenti. L’ufficio proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale che, con decisione del 27 aprile 2012, riformava la sentenza impugnata dichiarando non spettante il rimborso.

2. Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale propone ricorso per cassazione la società Armorlite s.p.a. affidato a quattro motivi. L’agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che, nella pendenza del termine per l’impugnazione della decisione della commissione tributaria centrale, si è formato il giudicato esterno tra le medesime parti con riguardo ad una identica operazione di ripianamento di perdite e di ricostituzione del capitale sociale effettuata ad un anno di distanza da quella oggetto del presente giudizio. Anche in tale giudizio l’agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione contestando l’inapplicabilità del regime di esenzione per mancanza di contestualità tra la delibera ed il versamento e la commissione tributaria centrale, con sentenza numero 161 del 30 gennaio 2012, aveva confermato la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Venezia numero 88 del 16 marzo 1990 con cui era stato affermato che non aveva rilevanza che il versamento non fosse contestuale alla Delib., posto che la norma di cui all’art. 4, nota 2, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente ratione temporis) prevedeva che non erano soggetti ad imposta, fino alla concorrenza dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all’aumento di capitale contemporaneamente deliberato.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la decisione della commissione tributaria centrale è viziata da assoluto difetto di motivazione per non avere il giudice enunciato le ragioni della decisione, dato che ha aderito puramente e semplicemente alla tesi dell’ufficio.

3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la commissione tributaria centrale ha omesso di esaminare le prove relative alla contestualità, rispetto alla delibera della società I.O.R. s.p.a., dei versamenti effettuati dal socio Sofin S.p.A..

4. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., in quanto la commissione tributaria centrale ha omesso di esaminare la questione relativa alla necessità o meno della contestualità dei versamenti ai fini dell’esonero dall’imposizione.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si osserva che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui il vincolo del giudicato opera qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato e l’accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale sia comune ad entrambe le cause. In tal caso è precluso il riesame dello stesso punto, semprechè tra i due giudizi vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire (Cass. n. 11600/2018; Cass. n. 3187/2015; Cass. n. 24454/2013; Cass. n. 2786/2006). E questa Corte ha altresì affermato che nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottata (petitum immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi, purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto tributario sottostante (Cass. n. 25798 del 30/10/2017).

Nel caso che occupa, come emerge dai documenti prodotti dalla ricorrente sub 1 e 2, la commissione tributaria centrale, con sentenza numero 161 del 30 gennaio 2012, confermando la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Venezia numero 88 del 16 marzo 1990, avuto riguardo ad una operazione di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del capitale sociale effettuata a distanza di un anno da quella per cui è causa, ha affermato il principio secondo cui non aveva rilevanza che il versamento non fosse contestuale alla delibera, posto che la normativa imponeva che la delibera con la quale il capitale veniva reintegrato fosse adottata nel corso della stessa assemblea e che il conferimento avvenisse in denaro. Tale principio, pur essendo stato espresso all’esito di una causa avente contenuto analogo a quella che occupa, non può costituire giudicato vincolante in questo giudizio in quanto le due cause hanno oggetti diversi, concernendo delibere assembleari assunte in due diversi periodi di imposta.

6. Il secondo motivo è fondato. La sentenza gravata, invero, è priva di motivazione in quanto la commissione tributaria centrale ha riportato le argomentazioni delle parti senza illustrare, neppure sinteticamente, i motivi per cui ha inteso condividere le ragioni dell’Ufficio.

7. Dato l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

8. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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