Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27816 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27816 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10280-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI C.F.
80059790586, in persona del procuratore speciale Dott. UGO
CASARSA giusta procura, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. BERTOLONI n.44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA
PERSIANI, e GIOVANNI BERE1TA che lo rappresentano e
difendono unitamente e disgiuntamente;
– ricorrente contro
SGUBBI LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 1033/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 20/10/2015;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.
RILEVATO

udienza della sezione semplice perché valuti se al cd. “coefficiente di
neutralizzazione” previsto nel Regolamento di Esecuzione del 2004 in cui sono confluite le delibere della Cassa 7 giugno 2003 e 20
dicembre 2003 — possa essere applicato il principio affermato dalle
SSUU di questa Corte nelle sentenze n.18136/2015 e n. 17742/2015 secondo cui “a) In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli
enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio
2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario
dell’art. 3, comma 12, della 1. n. 335 del 1995, sicché non trovano
applicazione le modifiche “in peius” per gli assicurati introdotte da atti
e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del
principio del “pro rata” per effetto della riformulazione disposta
dall’art. 1, comma 763, della 1. n. 296 del 2006, come interpretata
dall’art. 1, comma 488, della 1. n. 147 del 2013.” – alla luce dei rilievi
contenuti nel ricorso con particolare riferimento al fatto che le predette
delibere avevano introdotto il menzionato coefficiente in previsione
della compatibilità tra la pensione di anzianità e l’iscrizione all’Albo ( in
precedenza, per accedere alla pensione di anzianità era necessaria la
cancellazione dall’Albo); ed infatti, si evidenzia che la pensione di
anzianità liquidata a decorrere dal 1° luglio 2003 costituiva un
trattamento di miglior favore rispetto allo stesso trattamento liquidato
Ric. 2016 n. 10280 sez. ML – ud. 05-10-2017
-2-

– che appare opportuna la trattazione della causa alla pubblica

fino al 30 giugno 2003 in quanto gli iscritti alla Cassa potevano
beneficiare della pensione di anzianità continuando ad essere iscritti
anche al relativo Albo professionale sicché la pensione di anzianità
aveva anche una funzione integrativa del reddito professionale;

questione relativa al coefficiente di neutralizzazione” (Cass. nn.
6700/2016, 6385/2016, 1243/2015, 1243/2015, 457/2015,
25155/2014) non sembra che abbiano fornito risposta;

P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della 4’sezione.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017
Il Presidente

– che a detti nuovi rilievi i precedenti di questa Corte riferibili alla

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