Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27815 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5624/2013 proposto da:

IDEAL CARDS DI D.F. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

MARCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO BENEDETTO

MARROCCO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 207/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Ideai Cards di D.F. e C. s.a.s. proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni emesso il 24 novembre 2008 e notificato il 2 dicembre 2008 relativo alla omessa registrazione della sentenza n. 102/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sosteneva la ricorrente di aver eseguito il pagamento in data (OMISSIS) con deposito della ricevuta di pagamento all’agenzia delle entrate in data (OMISSIS).

La commissione tributaria provinciale di Caserta dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e non provvedeva sulle spese processuali.

Proponeva appello la contribuente e la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che le spese processuali dovevano essere liquidate alla ricorrente sulla base del principio della soccombenza virtuale e condannava l’agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquidava in Euro 500,00.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha proceduto alla liquidazione delle spese in modo globale senza dare conto delle ragioni per le quali ha ridotto l’importo delle note spese relative ai due giudizi di merito, avuto riguardo alle voci in esse evidenziate.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2225 c.c. e art. 75 disp. att. c.c., per aver la CTR disapplicato i parametri tabellari delle tariffe forensi.

3. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Questa Corte ha già espresso il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n. 8824 del 2017; Cass. n. 20604 del 2015; Cass. n. 1889 del 2012; Cass. n. 7293 del 2011)”.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale ella Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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