Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27815 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 30/10/2019), n.27815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 13800/2013 proposto da:

C.C. rappresentata e difesa dall’Avv.to Sabrina Metta con

domicilio eletto in Roma, via Carlo Conti Rossini n. 26.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria del Lazio n.

323/38/12 depositata il6.12.2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 14/05/2019.

Fatto

RILEVATO

C.C. proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Regionale Tributaria del Lazio n. 323/38/12, depositata il 6/12/2012,

la vicenda scaturisce dall’opposizione della contribuente all’avviso di accertamento volto al recupero d’imposta per IRPEF per l’anno 2004, a seguito della vendita di un terreno e della conseguente plusvalenza, determinata dall’ufficio in misura maggiore di quanto dichiarato. La contribuente deduceva che il valore del terreno veduto era stato determinato da una perizia giurata di stima indicante un importo inferiore a quello preteso dall’Amministrazione. Stante il contrasto, la sig.ra Chierici adiva la CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso. L’ufficio pertanto appellava la decisione innanzi alla CTR del Lazio che faceva propria la tesi erariale. La contribuente impugnava tale decisione con il ricorso in esame.

Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del, 23.05.2017, l’Avvocatura erariale informava che la Direzione Provinciale di Roma 2 dell’Agenzia delle Entrate aveva disposto l’annullamento in via di autotutela dell’avviso di accertamento oggetto delle controversia.

Alla luce di tale circostanza va ribadito che “in tema di processo tributario la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 per cessazione della matera del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarato con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venire meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti” (Cass. Ord. n. 9753/17; Sent. n. 19533/11, Cass. n. 16324/2014);

In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere.

Stante l’esito della controversia le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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