Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27815 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27815 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA I AflE{kLO cu’ro

R

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

ricorrente

contro
Brunamonti Luigina, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Pistilli,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefania Reho, sito
in Roma, via Nazario Sauro 16

controricorrente

avverso
la sentenza n. 6043/2014 della Corte di appello di Roma, depositata il
17 settembre 2014.

Data pubblicazione: 22/11/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 4 ottobre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da Luigina Brunamonti, assunta come docente supplente, ha

risarcimento del danno già riconosciuto dal Tribunale di Viterbo ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in tal
modo respingendo l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca inteso a sostenere la legittimità dei
contratti a termine intercorsi fra le parti;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato
ad un unico motivo, cui resiste la Brunamonti con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la controricorrente ha depositato memoria, nella quale ha sollevato
specificamente il problema (rilevante nella fattispecie in esame, in cui
si discute di supplenze su organico di diritto di durata complessiva
superiore a 36 mesi) della permanenza del diritto al risarcimento del
danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed ha al riguardo
segnalato che la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE
dalla Corte di appello di Trento con decisione del 17 luglio 2017,
insistendo per un nuovo rinvio pregiudiziale anche da parte della
Corte di legittimità;
Ritenuto che:
non sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di
consiglio essendo la suddetta questione meritevole di
approfondimento;

2

rideterminato in 7,5 mensilità della retribuzione globale di fatto il

appare, in conseguenza, opportuno che la causa sia trattata in
pubblica udienza, sollecitando la discussione delle parti e della
Procura Generale;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza della quarta sezione lavoro.

Il Presidente
(Adriana Doronzo)

Funzionar’

o TALA C3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ………………… 2 .. gasujity.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

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