Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27815 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6180-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 321/2013 della COMM. TRIB. REG SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Nella controversia corrente tra T.A. e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia ed avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento relativo ad imposte dirette ed IVA per l’anno 2005, la Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione staccata di Foggia (in appresso, per brevità: C.T.R.) dichiarava, con decreto, l’estinzione del processo di secondo grado per inattività delle parti, segnatamente per mancata riassunzione del giudizio, interrotto per il decesso del difensore del contribuente.

Con la sentenza n. 321/25/2013 del 17 dicembre 2013, la medesima A.G. rigettava il reclamo interposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale, avverso quest’ultima decisione, spiega ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo.

Resiste, con controricorso, T.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 43 e 45, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere dell’impugnante, la erroneità della gravata sentenza risiederebbe nell’aver: (a) escluso idoneità ai fini riassuntivi (e quindi valenza impeditiva dell’estinzione) al deposito di atto di nomina di nuovo difensore ad opera del contribuente, parte colpita dall’evento interruttivo del decesso del procuratore; (b) emesso declaratoria di estinzione del solo giudizio di secondo grado e non già dell’intero procedimento, la cui pronuncia (imposta, nella prospettazione del ricorrente, dalla corretta lettura del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43) determina l’inefficacia di tutti gli atti processuali, inclusa la sentenza di primo grado, attesa l’inapplicabilità al processo tributario del disposto dell’art. 338 c.p.c..

La contestazione va disattesa sotto entrambi i profili.

2. Dichiarata l’interruzione del processo, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, onera “la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte” della presentazione di una “istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione”, sotto pena di estinzione del processo per inattività delle parti, rilevabile “anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica” con inefficacia degli atti compiuti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 45, comma 3).

La disciplina ora illustrata ricalca, seppur con le peculiarità del modus procedendi di matrice officiosa che ispira il rito tributario (e che, nella specie, si esprime con la fissazione presidenziale della udienza e la comunicazione di essa a cura della segreteria: cfr., sul punto, Cass. 11/10/2018, n. 25363; Cass. 18/06/2015, n. 12672; Cass., 20/03/2015, n. 5612), la regolamentazione prevista dal codice processualcivilistico, individuando la necessità, onde evitare l’estinzione, di un atto di impulso della parte interessata che manifesti la volontà di dare ulteriore corso al processo.

In forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, il contenuto della prescritta istanza di trattazione non può che modellarsi, quantunque con i necessari adattamenti, nel paradigma disegnato dall’art. 125 disp. att. c.p.c.: in particolare, oltre agli elementi identificativi della lite, si impone una inequivoca (seppur non espressa con formule sacramentali) domanda, diretta al Presidente della Commissione, di compimento delle attività officiose (fissazione della nuova udienza di trattazione) occorrenti per la prosecuzione del processo.

Le illustrate considerazioni evidenziano l’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente.

Alla indefettibile estrinsecazione dell’intento di dare impulso al processo non può certo considerarsi equipollente il deposito di un mero atto di nomina di nuovo difensore (di cui peraltro il ricorrente non riporta il contenuto nè indica la collocazione nel fascicolo processuale, in spregio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), il cui (unico) significato può ravvisarsi nella prospettiva dell’ulteriore (e meramente eventuale) svolgimento della lite, quale luogo di destinazione delle notificazioni o comunicazioni degli atti.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, in ipotesi di interruzione del processo, l’istanza di trattazione, prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, al fine di impedire l’estinzione del giudizio, postula la manifestazione della volontà della parte – espressa anche in forme non sacramentali – di dare ulteriore corso al giudizio, sicchè essa non è integrata dalla mera nomina di un nuovo difensore ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo, atto rilevante unicamente per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in caso di eventuale prosecuzione della lite”.

3. Del pari corretta – muovendo all’esame della censura sub (b) la dichiarazione di estinzione del solo giudizio di appello.

Integrata nel corso dell’appello la fattispecie di inattività delle parti positivamente qualificata come ragione di estinzione, la relativa e conseguente declaratoria deve concernere unicamente il grado di giudizio in cui l’inerzia delle parti si è verificata, la cui efficacia di travolgimento degli atti processuali non può certo estendersi al precedente grado del processo, svolto (ed interamente completato) nel pieno ossequio del principio dispositivo (in senso analogo, per una vicenda estintiva per omessa integrazione del contraddittorio in grado di appello, v. Cass. 28/10/2015, n. 21975).

Da ultimo, inammissibili (e comunque infondate) risultano le contestazioni del ricorrente in ordine agli effetti dell’estinzione del giudizio di appello nel rito tributario, all’applicabilità (o meno) dell’art. 338 c.p.c. ed alla definitività (o meno) dell’atto impugnato.

Inammissibili in quanto nella decisione qui gravata la C.T.R. ha deliberatamente omesso di esaminare le questioni afferenti i riverberi della dichiarazione di estinzione del giudizio di appello, ritenendo le stesse (in maniera del tutto condivisibile) un posterius rispetto alla (controversa) sussistenza dei presupposti per la pronuncia estintiva, prive di attuale rilevanza (e, per l’effetto, non fondanti un interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione), rilevanza destinata invece ad emergere soltanto nell’eventualità di una futura iniziativa dell’A.F. di esecuzione o riscossione dell’atto impositivo impugnato.

Comunque infondate dacchè, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario, l’estinzione per inattività delle parti, intervenuta in appello, in un giudizio già definito in primo grado con decisione favorevole al contribuente di annullamento dell’atto impugnato, determina la cristallizzazione della situazione giuridica sostanziale come definita dalla sentenza di merito impugnata, che passa in giudicato, per cui non può rivivere il provvedimento impositivo, essendo applicabile l’art. 310 c.p.c., in virtù del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, attesa la compatibilità con il contenzioso tributario della regola secondo cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate (ex plurimis, Cass. 18/11/2016, n. 23847; Cass., 02/11/2015, n. 22368; Cass., 18/06/2014, n. 13808).

Inconferente, pertanto, il richiamo operato dal ricorrente al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, concernente la differente fattispecie della estinzione per omessa riassunzione del processo tributario all’esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito, vicenda che, per l’espressione previsione del dato positivo ora citato, si estende all’intero giudizio ed importa la definitività dell’atto impositivo oggetto del contendere (tra le tante, v. Cass. 13/12/2018, n. 32276; Cass. 12/04/2017, n. 9521; Cass. 23/11/2016, n. 23922; Cass. 19/10/2015, n. 21143).

4. Rigettato il ricorso, il regolamento delle spese segue il principio di soccombenza, con liquidazione operata come in dispositivo.

Non trova infine applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (così Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente T.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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