Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27814 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 31/10/2018), n.27814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosa – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24734-2011 proposto da:

C.G., parte venditrice, D.M.F.,

D.M.A.M. nq di eredi di D.M.M. e M. in

proprio e nq di cui sopra, F.R. parte venditrice, FREE TIME

SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

P.M.A. parte venditrice nella controversia, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio

dell’avvocato MAURO FALZETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROBERTO FAVA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 16/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse (rinuncia rottamazione);

udito per i ricorrenti l’Avvocato NODARO per delega dell’Avvocato

FAVA che insiste sulla rinuncia al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Free Time s.r.l., C.G., F.R., D.M.M., d.M.F., D.M.A.M. e P.M.A. impugnavano sei avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall’agenzia delle entrate in relazione ad altrettanti atti di compravendita a mezzo dei quali Free Time s.r.l. aveva acquistato dagli altri ricorrenti alcuni terreni siti in (OMISSIS), ricadenti, secondo il P.R.G., in parte in zona F4 ed in parte in zona F6. L’Ufficio aveva rideterminato il valore dei terreni classificati F4 in Euro 25,00 per metro cubo e quello dei terreni classificati F6 in Euro 6,00 per metro quadrato. La commissione tributaria provinciale di Viterbo, facendo proprie le conclusioni cui era giunto il nominato C.T.U., rideterminava il valore dei terreni classificati F4 in Euro 10,00 per metro quadrato e quello dei terreni classificati F6 in Euro 5,00 per metro quadrato. L’agenzia delle entrate proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Lazio lo accoglieva in parte rideterminando nuovamente il valore dei terreni classificati F4 in Euro 20,00 per metro quadrato e confermando la sentenza con riguardo ai terreni classificati F6. Osservava la CTR che il CTU aveva considerato, nella valutazione, i dati negativi consistenti nei costi necessari per l’urbanizzazione, quantificati in Euro 15,00 per metro quadrato, e nella distanza dal centro abitato ma non aveva considerato gli aspetti positivi consistenti nella vicinanza allo svincolo della superstrada, pur tenuto conto delle difficoltà burocratiche connesse alla realizzazione viaria.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a sei motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso motivata dalla avvenuta definizione del giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2006 e l’agenzia delle entrate, intervenuta a mezzo Dell’avvocatura Dello Stato, nulla ha opposto alla conquenziale definizione del giudizio. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte ricorrente e le spese processuali si compensano tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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