Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27814 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27814 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 4329-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PULLO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DI
PALMA VINCENZO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2013

avverso la sentenza n. 9564/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.11.2010, depositata 11 05/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

Fatto e diritto

Con ricorso notificato in data 1-2 febbraio 2012, la s.p.a.
Poste Italiane ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza
depositata il 5 febbraio 2011, con la quale la Corte d’appello di
Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato
nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato con
Vincenzo Pullo per il periodo dal 2 marzo al 31 maggio 2004, con
conseguente conversione a tempo indeterminato del contratto..
L’intimato si è difeso in questa sede con rituale controricorso.
Successivamente la difesa della società ricorrente ha
depositato nella cancelleria della Corte copia del verbale
dell’accordo conciliativo raggiunto il 19 luglio 2012 in sede
sindacale dalle parti in ordine alla controversia in parola.
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile per il
venir meno dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuta
conciliazione.
Le spese del giudizio vanno compensate stante avuto riguardo
all’evoluzione della controversia.
PQM
LA CORTE

Ric. 2012 n. 04329 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

ROMANO.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del
giudizio.
Così deciso in Roma 11 24 ottobre 2013

Il Presidente

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