Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27813 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27813 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3476-2012 proposto da:
SILVESTRI ANNA MARIA SLVNMR39C67F241J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio
dell’avvocato ANGELONI STEFANO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati TREVISSON MAURO, DARIO CUTAIA
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2013

avverso la sentenza n. 51/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA 25/01/2011, depositata 1’01/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia confermando
la statuizione di primo grado di rigetto della domanda proposta da
Anna Maria Silvestri nei confronti del Ministero della Salute negava il
diritto della stessa ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici
Istat, anche dell’indennità integrativa speciale, computata
nell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 di cui godeva.
Avverso detta sentenza propone ricorso la Silvestri sulla base di un
articolato motivo.
Resiste con controricorso il Ministero.
Il ricorso è fondato conformemente alla giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, Cass. 12590/2012 e 29914/2011).
Era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009, disattendendo il
precedente orientamento di cui a Cass. N. 15894 del 2005) che “In
materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od
emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica
all’indennità integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210,
art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
Ric. 2012 n. 03476 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Fatto e diritto

L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n.
122 del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,

corrispondente all’importo della indennità integrativa
speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11,
commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di
ragionevolezza.
Con detta sentenza si è affermato che : “(…) come questa Corte ha già
chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari
può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione
dell’art. 2043 c.c., il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da
fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale,
come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla
quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un
trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente
obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica
autorità in vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n.
27 del 1998); nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a
norma dell’art. 2 Cost. e dell’art. 38 Cost., comma 2, a misure di
sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria
discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del
1996). La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione,
siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
Ric. 2012 n. 03476 sez. ML – ud. 24-10-2013
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comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma

indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è
intervenuto con la L. n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un
indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato
sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt.
2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno

che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del
legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità,
della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle
provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità.
Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette
da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una
lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia
(sentenze n. 342 del 2006 e n, 226 del 2000). Ciò posto, si deve rilevare
che con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 363
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge Finanziaria 2008), è stato disposto che “L’indennizzo di
cui alla L. 29 ottobre 2005, n. 229, art. 1 è riconosciuto, altresì, ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla
somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia,
dell’emimelia, della focomelia e della macromelia”. La L. 29 ottobre
2005, n. 229, art. 1 rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui alla L. n. 210 del
1992, art. 1, comma 1 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi
spettante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma
1). Il comma 4 della norma statuisce che “L’intero importo
dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”. Per il
richiamo effettuato dalla L. n. 24 del 2007 all’intero L. n. 229 del 2005,
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(sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura

art. 1 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il
regolamento di esecuzione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363,
recato dal D.M. 2 ottobre 2009, n. 163 ribadisce nell’art. 1, comma 4,
che l’importo dell’indennizzo suddetto “è interamente rivalutato

Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile
irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo
irreversibile da emotras fusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una
menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie,
trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una
visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del
2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone
affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio
concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio
del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi
effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello
del beneficio introdotto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3. Nella
sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni
irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici
non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità
nell’ambito di una politica sanitaria pubblica.
Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla
solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38
Cost..
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una
irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost.,
comma 1, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa
censurata, per le persone affette da epatite post- trasfusionale rispetto a
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annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT.

quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.
A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di
inflazione programmato: L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata
proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte

questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla
svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra
riscontrate tra i due benefici.
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero
differenziati ab origine, “nel senso che il relativo ammontare è
comunque diverso”, anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno
della componente commisurata alla indennità
integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere
condivisa.
Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla
determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte
discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse,
comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2010, art. 11,
comma 13 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, art.
1, comma 1. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14,
trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in
quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma
interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte (Corte cost.
293/2011)”.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Poiché
non sono necessari ulteriori accertamenti di merito la domanda può
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dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto

essere accolta, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con la conferma della
statuizione adottata dal primo giudice.
Quanto alle spese dell’intero processo si reputa equo compensarle
avuto riguardo all’esistenza di orientamenti difformi ed al recente
consolidarsi della giurisprudenza per effetto della decisione della

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito accoglie la domanda di Anna Maria Silvestri nei termini di cui
alla sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Presidente

Consulta.

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