Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27813 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6077-2020 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO DE LORENZIS;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2051/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 2051 del 2019 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa il 17.6.2015 dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta la domanda proposta da T.A., nei confronti di Poste Italiane spa, diretta ad ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della condotta vessatoria e persecutoria da lui patita, quale dipendente con mansioni di ripartitore presso l’Ufficio postale di Modugno.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, dopo avere delineato il concetto di mobbing, hanno rilevato che, nella fattispecie, non era risultata provata la sussistenza di un nesso causale tra le condotte datoriali, che comunque non presentavano profili di illegittimità, e un intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti del lavoratore; inoltre, hanno ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato le risultanze testimoniali.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione T.A. affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. La società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 e 2043 c.c., per non avere la Corte territoriale affermato la sussistenza di una condotta di mobbing, per non avere, sebbene sul punto debitamente sollecitata, ritenuto comunque integrata, nel caso di specie, l’ipotesi dello straining e per non avere, conseguentemente, condannato Poste Italiane spa a risarcirgli tutti i danni subiti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 32,41 e 2 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto l’inesistenza, nelle condotte analiticamente denunciate da esso ricorrente, di atti lesivi della persona del lavoratore, della sua dignità e della sua collocazione professionale.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte di appello enunciato, nel corpus motivazionale della gravata sentenza, le ragioni di fatto e di diritto per cui, nella fattispecie, non era neppure configurabile l’ipotesi di straining, alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi in materia.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e nello scrutinio degli elementi probatori, omesso di valutare, ai fini dell’accoglimento del ricorso, tutte quelle prove testimoniali delle quali era stata espressamente e specificamente dedotta la decisività.

6. Con il quinto motivo si eccepisce la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di merito ammesso la pur invocata CTU medico-legale sulla persona di esso ricorrente, in relazione alla pur dedotta ed invocata ipotesi di straining, comunque configurabile nel caso in esame.

7. Con il sesto motivo il ricorrente obietta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte territoriale enunciato, nel soltanto apparente corpus motivazionale della sentenza impugnata, le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero impedito l’ammissione della ctu medico-legale sulla sua persona, anche soltanto in relazione alla pur edotta ed invocata ipotesi di straining, comunque ravvisabile nella fattispecie.

8. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.

9. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

10. Con riguardo, poi, al vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

11. La Corte di appello, nel caso di specie, con motivazione adeguata e congrua, ha ritenuto la insussistenza del nesso causale tra le condotte datoriali e un asserito intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio, in un contesto in cui comunque il comportamento del datore di lavoro non presentava profili di illegittimità.

12. Le censure si risolvono, quindi, unicamente in una inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, sufficientemente argomentata dai giudici di seconde cure e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità.

13. Il quarto motivo è inammissibile.

14. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).

15. Il quinto ed il sesto motivo, anche essi da scrutinarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili.

16. Premesso che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. n. 326/2020), nella fattispecie va rilevato che ciò che ha indotto correttamente la Corte di merito a non svolgere alcun ulteriore accertamento medico è stata la rilevata insussistenza di condotte illegittime addebitabili al datore di lavoro.

17. Non essendovi, pertanto, un comportamento illegittimo, alcuna necessità vi era di disporre una ctu medico-legale perché l’asserito danno non era in ogni caso imputabile alla società.

18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA