Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27812 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27812 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3205-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MIDILI NATALINA,
MINISTERO DEGLI INTERNI 80185690585,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

893

Data pubblicazione: 12/12/2013

- intimati avverso la sentenza n. 1053/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 6.10.2011, depositata il 10/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTI
1- Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina,
riformando la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, ha accolto la domanda proposta da Natalina Midili nei
confronti dell’Inps ed ha riconosciuto il diritto dell’invalida a
percepire la pensione di inabilità a decorrere dal dicembre 2006
rilevando che la ricorrente, oltre ad essere totalmente inabile era
altresì in possesso del necessario requisito reddituale, non
dovendovi computare nell’accertamento dello stesso i redditi
percepiti dal coniuge.
2- Avverso detta sentenza l’Istituto soccombente ricorre con un
unico articolato motivo. Si lamenta in ricorso che il limite
reddituale non sia stato ritenuto comprensivo dei redditi del
coniuge, ritenendosi rilevante solo il reddito individuale.
La Midili è rimasta intimata così come il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno.
3- Tanto premesso va rammentato che come è stato ricordato nella
relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., questa Corte ( cfr.
Cass. n. 5003 del 01/03/2011 seguita da molte altre conformi

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24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

tra le quali recentemente ord. n. 10658/2012 e sent. n.
25000/2013 v. anche circolare Inps 28.12.2012 n. 149 che a tale
orientamento si è adeguata dal 1.1.2013), rimeditando un suo
precedente orientamento (cfr. Cass. n. 7259 del 2009, n. 20426
del 2010 e n. 18825 del 2008 e già Cass. n. 16363 del 2002, n.

2007), ha ritenuto che “Ai fini dell’accertamento della
sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della
pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all’art. 12
della legge n. 118 del 1971, assume rilievo non solamente il
reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del
coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando
l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il
limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata.”
4- Nel pervenire a tale conclusione si è considerato che la stessa
risulta in linea ” con i generali criteri del sistema di sicurezza
sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione
integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo
invece trovare applicazione la regola – stabilita dal successivo
comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile
di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal
computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo
familiare dell’interessato”. Le ragioni di tale affermazione sono
state ravvisate nel fatto che l’intervento attuato dal legislatore
con l’art. 14 septies, comma 5 è chiaramente un intervento
inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a
seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto, però,
esclusivamente per gli invalidi civili assoluti – dalla L. n. 29 del
1977. Significativo di tale intento è stato ritenuto il fatto che
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16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del

mentre per l’attribuzione dell’assegno è, preso a riferimento il
solo reddito individuale dell’assistito, per converso l’importo da
non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde
a più del doppio di quello stabilito per l’assegno (£ 5.200.000
annue a fronte di £ 2.500.000 annue ed attualmente la

tabelle INPS, il limite reddituale stabilito per la pensione agli
invalidi civili totali è di quasi tre volte superiore a quello indicato
per l’assegno mensile agli invalidi civili parziali). In sostanza si è
ritenuto che la norma rappresentasse una deroga
all’orientamento generale della legislazione in tema di pensioni
di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite
reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del
reddito dei coniugi (vedi Corte cost. sent. n. 769 del 1988 e n. 75
del 1991; vedi anche Corte cost. n. 454 del 1992, in tema di
insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65
anno) e, di conseguenza, non esprimesse un principio generale
con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari.
A ciò si è aggiunto che la stessa formulazione letterale, che fa
menzione del solo assegno — che fino ad allora era equiparato
alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i
redditi del coniuge — non poteva che far concludere nel senso
che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti fosse
rimasta assoggettata a questa regola. Il ragionamento sin qui
esposto trovava, poi, ulteriore conferma nella considerazione
che, anche successivamente, la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art.
12 (dal titolo “requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati
civili”) mantiene integra la distinzione tra le due prestazioni e
dispone che dal 1 gennaio 1992 ai fini dell’accertamento, da
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divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le

parte del Ministero dell’Interno della condizione reddituale per
la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si
applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione
sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Né era
ravvisabile alcun vizio di costituzionalità della norma posto che

769/88, n. 75/91 già citate) ha, in più occasioni, affermato che il
realizzare l’omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad
individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a
prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il
por mano all’opportuno adeguamento dei livelli di prestazione
appartiene alla discrezionalità del legislatore.
Ugualmente, poi, non si era possibile fare ricorso al paradigma
del principio di uguaglianza quando le disposizioni della legge
ordinaria, dalle quali si pretendeva di trarre il tertium comparationis,
si rivelassero derogatorie rispetto alla regola desumibile dal
sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri
casi, pena l’aggravamento, anziché l’eliminazione, dei difetti di
coerenza con esso.
Sempre sul piano del sistema costituzionale era stato rilevato
come l’attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari
componenti il nucleo familiare tenuti all’assistenza dell’invalido)
di un rilievo preclusivo dell’intervento di sostegno a carico della
collettività discendeva dal riconoscimento, nel vigente sistema di
sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari,
concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela
dell’uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell’art.
3 Cost., comma 2.

Ric. 2012 n. 03205 sez. ML – ud. 24-10-2013
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la stessa Corte Costituzionale (cfr. in particolare le sent. n.

Né erano state ritenute in contrasto con tale interpretazione le
affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze
della Corte costituzionale ( in particolare Corte cost. n. 88 del
1992 e n. 400 del 1999 richiamate dal diverso orientamento
giurisprudenziale inteso a valorizzare il solo reddito personale

succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni
reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l’assegno
mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del
reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello). Si osservava
infatti che si trattava di affermazioni fatte incidentalmente in
sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell’ultra
sessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all’assegno
sociale prima della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia
una questione del tutto diversa da quella oggetto di esame che,
d’altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto
da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione
sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle
differenti esigenze di assistenza dell’ invalido e della necessità,
pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto
di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella
collettiva.
5- Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il
recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013,
n. 76, recante

“Primi interventi urgenti per la promozione

dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie
urgenti” all’art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma
dell’art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
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dell’invalido), secondo le quali gli interventi legislativi

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980,
n.33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che «Il
limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in
favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al

percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il
soggetto interessato fa parte».
La nuova norma interviene a chiare lettere ed individua quindi,
anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il
parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla
prestazione assistenziale.
La disposizione dell’art. 10 comma 5 si completa con quanto
disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si
prescrive che ” La disposizione del settimo comma dell’articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n.
33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di
pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto
provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non
conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento
del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il
pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al
recupero degli importi erogati prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione, laddove conformi con i
criteri di cui al comma 5.”
Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime
reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei
Ric. 2012 n. 03205 sez. ML – ud. 24-10-2013
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reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito

soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della
precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra
riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede
amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un
procedimento giudiziario ancora sub iudice.

che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti,
decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova
disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere
pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando
quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme
erogate non sono comunque recuperabili purché il loro
riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in
vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque
rispettoso dello stesso.
6- Sebbene l’intervento del legislatore presenti qualche ambiguità,
tuttavia ritiene la Corte che dallo stesso possano trarsi i seguenti
principi che indirizzano sia l’attività amministrativa che quella
giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di
entrata in vigore del decreto legge n.76 del 2013 più volte
richiamato.
Ed infatti in esito all’entrata in vigore delle citate disposizioni,
dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che:
– il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia
condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso
di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in
corso ad € 16.127,30.

Ric. 2012 n. 03205 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa

- la disposizione si applica anche alle domande amministrative
presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande
giudiziarie non ancora definite.
– ove l’Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di
prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un

condizione che il reddito personale dell’invalido fosse inferiore
al limite annualmente previsto.
7- In conclusione, ed in applicazione dei detti principi al caso in
esame, il ricorso dell’Inps deve essere accolto e la sentenza deve
essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa
composizione che provvederà ad accertare il possesso dei requisiti
reddituali nei termini sopra esposti in relazione al periodo antecedente
e successivo al 28 giugno 2013. La Corte del rinvio provvederà altresì
sulle spese del presente giudizio.

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche
sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma 11 24 ottobre 2013
Il Presidente

provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a

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