Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27812 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5437-2020 proposto da:

VARIGRAFICA CAPPA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso

lo studio dell’avvocato PIERBIAGIO TAVANIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato REMO COSTANTINI;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI

n. 23, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IVELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO

IVELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1937/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza n. 1937/2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri n. 788/2014, ha condannato la Varigrafica Cappa srl al pagamento, in favore di R.C., delle somme di Euro 5.000,00 all’attualità, a titolo di danno biologico temporaneo; del 20% della retribuzione percepita per il periodo dal 16.3.2009 alle dimissioni, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, nonché della somma di Euro 287,84 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente; ha condannato, altresì, la società al pagamento, previa restituzione della trattenuta operata, della somma di Euro 6.044,18 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che, dalle risultanze istruttorie, era emersa una condotta vessatoria e contraria, nei confronti del lavoratore, dal 23.2.2009 alla data delle dimissioni, con configurabilità del mobbing lavorativo e conseguente diritto al risarcimento del danno, anche in relazione ad un subito demansionamento.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Varigrafica Cappa srl, affidato a quattro motivi, illustrati anche con successiva memoria, cui ha resistito con controricorso R.C..

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione risultanze probatorie inesistenti: in particolare, le dichiarazioni sottoscritte in favore del dipendente da altri lavoratori.

3. Con il secondo motivo si censura la nullità dell’impugnata sentenza perché sorretta da motivazione obiettivamente incomprensibile, illogica e contraddittoria, nonché la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale adeguatamente e sufficientemente chiarito su quali elementi avesse fondato il proprio convincimento e sulla base di quale argomentazione fosse pervenuta al suddetto convincimento.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta un error in iudicando, per avere la Corte territoriale omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’esame del fatto decisivo costituito dall’allontanamento volontario dal posto di lavoro di R.C..

5. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 2087,2103 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto la configurabilità del mobbing lavorativo asseritamente subito dal R., pur non ricorrendo gli elementi che contraddistinguevano la fattispecie.

6. Il primo motivo è inammissibile.

7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

8. Inammissibile è anche la asserita violazione dell’art. 2697 c.c. che si ha, tecnicamente, nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 17313/2020).

9. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

10. Il vizio di motivazione può essere, infatti, censurato in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).

11. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di una condotta lesiva, facente capo alla responsabilità del datore di lavoro, attuata mediante una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere in modo prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, che ha comportato quale conseguenza l’evento lesivo della salute.

12. Il terzo motivo è inammissibile.

13. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 8053/2014), per cui anche sotto questo profilo le doglianze, come articolate, non rientrano nel perimetro del vizio denunciato.

14. Nella fattispecie, il fatto storico delle dimissioni del R. è stato preso in esame dai giudici di seconde cure che hanno appunto correlato l’allontanamento volontario con la condotta lesiva tenuta da parte datoriale: tanto basta per escludere il vizio denunciato.

15. Con riguardo al quarto motivo, deve osservarsi che sono inammissibili le dedotte violazioni di legge in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010 n. 2012), risolvendosi esse, in realtà, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la configurabilità di un mobbing lavorativo subito dal R..

16. Infine, anche il quinto motivo è inammissibile.

17. La Corte territoriale ha fatto proprie le conclusioni del CTU e le censure rappresentate si rivelano quale mero dissenso non attinente a vizi del processo logico-formale e si traducono in una inammissibile critica, formulata in sede di legittimità, del convincimento del giudice (Cass. n. 17935/2016; Cass. n. 4570/2013).

18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

19. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

 

 

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