Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27811 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27811 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 2175-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,
VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
DI NATALE PALMINA;

– intimata avverso la sentenza n. 6296/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 14.12.2010, depositata i1801/2011;

es542,
-(3

Data pubblicazione: 12/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
La Corte d’appello di Bari accogliendo il ricorso proposto da Palmina
di Natale, operaia agricola a tempo determinato, ha condannato l’Inps
a riliquidarle l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2005; il
ricorrente — già corrisposta dall’Istituto sulla base del salario medio
convenzionale congelato all’anno 1995 – ai sensi del D. Lgs. n. 146 del
1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., e
conseguentemente al pagamento delle differenze tra quanto spettante e
quanto percepito.
Avverso la sentenza depositata il 3.1. 2011 l’Inps propone ricorso per
cassazione — notificato il 10 gennaio 2012 – con due motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Tanto premesso si osserva che il ricorso, notificato quando il termine
annuale di decadenza era già decorso, non è ammissibile.
La sentenza della Corte di appello, pronunciata all’udienza del 14
dicembre 2010, è stata depositata il 3 gennaio 2011. Il ricorso per
cassazione è stato notificato il 10 gennaio 2012.
E’ vero che sotto il timbro e la data di deposito è indicata una diversa
data di pubblicazione (e cioè la data del 21 gennaio 2011); tuttavia di
tale secondo termine non si può tenere conto ai fini della tempestività
del ricorso.

Ric. 2012 n. 02175 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Deve, al riguardo, rammentarsi che le Sezioni unite di questa Corte
hanno affermato che: “A norma dell’art. 133 cod. proc. civ., la
consegna dell’originale completo del documento-sentenza al
cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il
procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di

calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono
essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza,
in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È, pertanto, da escludere
che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela
della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza,
già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., alla data del suo
deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che,
ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza
espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta
del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici
derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data
del suo deposito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 13794 dell’1 agosto 2012).
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto determinatosi, negli indirizzi
di legittimità, con riguardo alla identificazione, al fine della decorrenza
dei termini per l’impugnazione, della data di pubblicazione della
sentenza, hanno accolto, dunque, l’indirizzo per cui l’attività di
attestazione supposta dall’art. 133 cod. proc. civ. è prevista dal comma
2 della norma non come da compiersi una volta avvenuto il deposito,
cioè come attività eventualmente successiva e, quindi, non
necessariamente contestuale, bensì come attività di attestazione
contestuale del deposito: la norma dice, infatti, che “il cancelliere dà
atto del deposito”. Il dare atto si riferisce al deposito (in tal senso si era
già espressa Cass. n. 8979 del 19 aprile 2011).
Ric. 2012 n. 02175 sez. ML – ud. 24-10-2013
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continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in

La pubblicazione assume, dunque, il significato di effetto giuridico del
deposito da parte del cancelliere, senza che nessun atto diverso di
questi sia concepibile, nella descritta vicenda finale della preparazione
all’esistenza della sentenza: questa esiste in quanto e da quando resa
pubblica mediante il suo deposito da parte del cancelliere, che ne

Ne consegue che ogni altra data apposta sulla sentenza
successivamente a quella di deposito di essa è priva di qualsiasi
rilevanza per gli effetti giuridici che la legge fa derivare dalla sua
pubblicazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato
inammissibile
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio atteso che la Di
Natale è rimasta intimata.
PQM
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013

Il Presidente

riceve l’originale firmato e controllato dal magistrato decidente.

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