Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27811 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16148-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PELLEGRINO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3857/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Sicilia il 15 dicembre 2014, con n. 3857, con la quale, in controversia relativa alla legittimità del provvedimento adottato da essa ricorrente reiettivo del reclamo proposto da P.A. contro l’atto dell’amministrazione regionale della Sicilia in forza del quale era stata disposta “l’entrata in conservazione degli archivi catastali” di una particella derivante da frazionamento e qualificazione come demaniale di una particella in precedenza integralmente di sua proprietà, posta in Comune di (OMISSIS), la commissione tributaria regionale affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia appellante, la controversia era stata correttamente radicata (non presso il giudice ordinario ma) presso il giudice tributario e nei confronti (non dell’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia il quale, anche in considerazione di due sentenze in atti, del tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, e della Corte di Appello di Palermo, passate in giudicato, con le quali era stata accertata la “natura privatistica dell’immobile del contribuente”, non vi aveva alcun ruolo, ma) nei confronti della Agenzia medesima;

2. la parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, dell’art. 32 c.n., e del relativo Reg., art. 58, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sussistere la giurisdizione tributaria laddove invece avrebbe dovuto ritenere sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, avendo il contribuente contestato “la delimitazione del suo diritto di proprietà in rapporto alla proprietà demaniale”;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito da ciò che la commissione avrebbe “ritenuto provata la proprietà delle aree in contestazione fondandosi esclusivamente su un giudicato intervenuto tra soggetti diversi”;

3. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la falsa applicazione dell’art. 32 c.n., del D.P.R. n. 684 del 1977, art. 3, dell’art. 100 c.p.c., in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto essa Agenzia legittimata passiva laddove invece la legittimazione spettava all’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, quale soggetto competente sul procedimento amministrativo di determinazione del confine tra il demanio marittimo regionale e la proprietà privata;

4. con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia sotto la rubrica di “omesso esame su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, lamenta che la commissione regionale abbia mancato di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia;

5. con il quinto motivo di ricorso l’Agenzia ripropone, sotto la rubrica di “nullità della sentenza per error in procedendo, con riferimento all’art. 106 c.p.c., nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la doglianza già veicolata con il quarto motivo;

6. il ricorso è infondato. Ai fini dell’inquadramento normativo delle questioni sollevate giova evidenziare che, ex art. 32 dello statuto regionale Sicilia, e del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, art. 3, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all’amministrazione della regione medesima, Assessorato Territorio e Ambiente. Con convenzione n. 1/1999 in data 14 dicembre 1999, tra l’allora Ministero della Marina Mercantile e la regione, a quest’ultima fu esteso anche il sistema informativo del demanio marittimo, già affidato al Consorzio generale per l’informatica. Restarono ferme le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All’esito dell’attività di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu predisposta una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio, poi inglobati dall’Agenzia delle entrate. Gli interessati potevano presentare reclamo agli uffici suddetti avverso la formazione di una nuova particella catastale mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, con modifica delle risultanze catastali. Ciò detto, le problematiche portate dall’Agenzia delle entrate all’attenzione del Collegio sono già state affrontate e risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19524 del 23/07/2018, relativa a controversia identica, per causa petendi e petitum, a quella che occupa. In riferimento alla giurisdizione, le Sezioni Unite hanno statuito: “Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi”. Si nota, per inciso, che, la già intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, giustifica la trattazione del ricorso da parte di questo Collegio. In riferimento alla partecipazione della regione siciliana, le Sezioni Unite hanno statuito: “… nel giudizio tributario non viene in riguardo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, nei confronti dell’amministrazione della regione siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini”;

4. dunque il ricorso va rigettato;

5. le spese devono essere compensate atteso che la decisione delle Sezioni Unite, richiamata a base della presente decisione, è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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