Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27810 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 30/10/2019), n.27810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27138/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliati in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrenti –

contro

B.A. e B.M.C., in qualità di eredi di

P.F. e B.P., con l’avv. Fabio Pace con studio in Milano via

di Porta Romana n. 89/B, ove domiciliano,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte n. 1449/38/14, pronunciata il 10.11.2014 e depositata il

15.12.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 aprile

2019 dal Consigliere Dott. Fracanzani Marcello Maria.

Fatto

RILEVATO

B.P., ex dirigente di Enel spa e dante causa delle odierne controricorrenti, presentava istanza di rimborso per le trattenute sulle prestazioni erogate da Enel spa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al TFR. Con l’istanza chiedeva la tassazione separata con il regime agevolato del 12,50% per la rendita derivantegli da assicurazione sulla vita e per invalidità permanente, alimentata con contributi volontari e poi convertita ope legis in trattamento di previdenza integrativa aziendale. Percorsi i tre gradi di giudizio, questa Corte pronunciava sentenza n. 12513/2013, con cui, ribadito il principio espresso dalle S.U. n. 13642/2011, cassava la sentenza impugnata che, nel ritenere legittimo il regime fiscale per le prestazioni in forma di capitale, con l’aliquota di cui al T.U.I.R., art. 42, comma 4, si era discostata dai richiamati principi. Quindi, rinviava “alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, ai fini dell’accertamento funzionale a stabilire la corretta tassazione della somma secondo il criterio della riferibilità dell’aliquota del 12,50% alla sola eventuale “parte relativa al rendimento” che in effetti (e in astratto) può rilevare, tale essendo quello correlabile alla “gestione sul mercato” – da parte del Fondo – del capitale accantonato”.

All’esame del Collegio è la sentenza conclusiva il giudizio rescissorio – celebrato dinanzi alla CTR di Torino su riassunzione dei contribuenti – sotto il profilo della esatta esecuzione del principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di rinvio, quanto alle modalità di accertamento.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Controricorrono i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria lamenta motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In buona sostanza denuncia l’assenza in motivazione di qualsiasi collegamento con gli atti di causa e con la documentazione prodotta dalle parti, e l’assenza di chiarezza espositiva che non consente di cogliere un ragionamento complessivo e realmente riassuntivo dell’iter logico seguito dal giudice.

2. Con il secondo motivo, in subordine, l’Ufficio lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 e s.s. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto al CTR avrebbe violato il principio impartito in sede rescindente determinando le somme provenienti da liquidazioni di c.d. rendimento, erogato a titolo di rendita finanziaria, alle quali solo andrebbe applidata l’aliquota agevolata del 12,50%.

Le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate.

Questa Corte ha già in passato preso atto che sui contributi confluiti nel fondo PIA non vi erano stati investimenti effettivi sul mercato mobiliare o finanziario, ma ha statuito che, comunque, al rendimento della polizza, derivante dalla capitalizzazione dei versamenti, va applicata la ritenuta nella misura del 12,5%, dovendosi ritenere distinta tale componente dalla sorte capitale corrispondete ai contributi versati (sia dal contribuente che dal datore di lavoro), per la quale è giustificata una tassazione analoga a quella del TFR (Cass. 10.06.2016 n. 11491; 12/05/2017, n. 11836). Questo in base ad una ricostruzione figurativa ed a prescindere dall’effettivo, ed aleatorio, investimento e della conseguente, ed ipotetica, rendita.

Nondimeno, questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, cui si intende dare seguito: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (26.04.2017 n. 10285).

In sostanza, va escluso che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato sia soddisfatto dall’essere il rendimento corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio Enel, ossia nel rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito, ma è, invece, necessaria una verifica di effettivo investimento sul mercato finanziario. Ove tale verifica non vi sia stata, o, comunque, ove l’impiego anzidetto non risulti provato, non potrà accedersi alla tassazione agevolata e le tassazione propria del TFR.

Sennonchè, l’indagine espletata dalla CTR in non soddisfa i principi attuativi enunciati da questa Corte per individuare la riferibilità per quote delle somme percepite dai dipendenti ma, anzi, in sentenza emerge che la CTR ha disatteso il principio enunciato dal remittente.

Donde la necessità di cassare la sentenza e rimettere gli atti alla stessa CTR in diversa composizione “ai fini di un accertamento funzionale a stabilire la corretta tassazione della somma secondo il criterio della riferibilità dell’aliquota del 12,50% alla sola eventuale “parte relativa al rendimento” che in effetti (e in astratto) può rilevare, tale essendo quello correlabile alla “gestione sul mercato” – da parte del Fondo – del capitale accantonato”.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla CTR per il Piemonte in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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