Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2781 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2541/2009 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PERELLI Angelo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1″AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8957/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7/12/07, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da B.E. nei confronti dell’Inps con ricorso del 1 giugno 2004 per il conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2002, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, ha respinto la domanda perchè la ricorrente non aveva provato nè l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, nè il rapporto di lavoro subordinato. La Corte ha ritenuto inammissibile la produzione solo in grado di appello di documentazione comprovante il versamento di contributi nell’anno 2001.

La lavoratrice ha chiesto la cassazione di tale sentenza per omessa ed insufficiente motivazione osservando che l’iscrizione negli elenchi consegue di diritto alla effettiva prestazione di lavoro subordinato, nella specie provata con la produzione di prospetti di assunzione per gli anni 2001 e 2002 ed estratto contributivo, e rilevando che nessun provvedimento di non iscrizione negli elenchi nominativi o di cancellazione dagli stessi era stato comunicato dall’Inps all’interessata.

L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha respinto la domanda perchè l’interessata non aveva provato di aver prestato lavoro subordinato con accredito di almeno 102 contributi giornalieri negli anni 2001 e 2002, nè aveva provato l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti, limitandosi a produrre solo in secondo grado, e quindi tardivamente, un estratto contributivo relativo all’anno 2001 ed articolando una prova testimoniale inammissibile, perchè formulata in maniera tale da involgere solo manifestazione di giudizi. La decisione della Corte è congruamente motivata e rispettosa dei principi del riparto dell’onere della prova nella specifica materia.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 1186 del 2000, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il seguente principio: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell’evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall’esistenza di una complessa fattispecie che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall’iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo (il quale, a norma del D.L. 9 aprile 1946, n. 212, art. 4, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi); pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall’ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell’esistenza dell’iscrizione (anche perchè quest’ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla P.A., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell’atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall’interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.

Nella specie la ricorrente non ha provato l’iscrizione negli elenchi nominativi; ha lamentato la mancata ammissione della prova testimoniale, ma non ha trascritto in ricorso il contenuto dei capitoli di prova, venendo così meno all’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, sicchè il Collegio non è in grado di valutare la fondatezza e la decisività della censura; ha prodotto tardivamente in appello documenti che avrebbe dovuto produrre, a pena di decadenza, in primo grado unitamente al ricorso introduttivo; in definitiva, non ha provato la sussistenza dei requisiti di legge per aver diritto alla prestazione richiesta.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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