Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2781 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20263-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI n. 11,

presso lo studio dell’avvocato IVO SANGIORGIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

2043 DI P.O. E C S.A.S.

– intimata –

avverso la sentenza n. 163/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato S.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/15 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza in favore della 2043 di P.O. e C. S.a.s., con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento in favore dell’ingiungente della somma di Euro 452,22 oltre accessori e spese, in funzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 10.2.2009.

Si costituiva l’opposta invocando il rigetto dell’opposizione e il Giudice di Pace, con sentenza n. 272/16, accoglieva in parte l’opposizione, revocava il decreto opposto, condannava l’opponente al pagamento in favore dell’opposta della minor somma di Euro 239,67 oltre accessori e compensava le spese.

Interponeva appello avverso detta decisione la società originaria ingiungente, mentre il S. rimaneva contumace in appello.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 163/2018, il Tribunale di Vicenza accoglieva in parte il gravame, condannando l’appellato al pagamento dei tre quarti delle spese del doppio grado, compensandole solo per il residuo quarto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.A. affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività della notificazione dell’atto di impugnazione, eseguita in forma telematica alle ore 23,20 del 28 novembre 2016 e quindi efficace, in virtù della disposizione di cui all’art. 147 c.p.c., a decorrere dalla successiva mattinata del 29 novembre 2016.

La doglianza è infondata.

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2019, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notificazione eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione sia stata generata dal sistema informatico dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento della generazione della predetta ricevuta, deve ritenersi superato l’orientamento di questa Corte -richiamato anche nella proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.- in precedenza formatosi nella vigenza della disposizione dichiarata incostituzionale (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 393 del 09/01/2019, Rv.652608 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 21445 del 30/08/2018, Rv.650216).

Ne deriva la tempestività del gravame ed il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020

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