Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2781 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 05/02/2021), n.2781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10156-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MMG S.R.L., società fusa per incorporazione nella ditta IMMOBILIARE

SUSI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio

dell’avvocato MARA FIOCCA, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONELLA BIAGIOTTI, LISA MASETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1806/2014 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. con avviso notificato il 21 giugno 2009 alla srl M.M.G., l’Agenzia delle Entrate dichiarava la società decaduta dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per mancata utilizzazione edificatoria del terreno posto in Comune di (OMISSIS) (RA), dalla stessa acquistato con atto registrato il (OMISSIS) e liquidava l’imposta di registro nella misura ordinariamente dovuta;

2. l’avviso, impugnato dalla contribuente sul motivo che la mancata edificazione era dipesa da causa di forza maggiore – la società HERA incaricata della gestione delle acque reflue in ambito comunale aveva imposto modifiche ai progetti di edificazione con conseguente necessità di variante al piano regolatore generale e di rinnovo delle concessioni edilizie -, veniva dichiarato illegittimo dalla adita commissione tributaria provinciale di Ravenna. La decisione era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con sentenza in data 15 ottobre 2014, n. 1806. I giudici di appello ribadivano che la società M.M.G. non avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dall’agevolazione in quanto la mancata edificazione entro il quinquennio dall’acquisto era dovuta alla situazione di forza maggiore dalla stessa descritta;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di tre motivi;

4. la srl Immobiliare Susi, dalla quale la società contribuente è stata incorporata, resiste con controricorso, illustrato con memoria;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per avere la commissione tributaria regionale attribuito calore alla forza maggiore;

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia falsa applicazione degli artt. 1256 e 1218 c.c., per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la situazione rappresentata dalla contribuente integrasse gli estremi della forza maggiore, fosse cioè caratterizzata da imprevedibilità ed inevitabilità, laddove invece, in ragione di quanto dedotto da essa Agenzia e delle risultanze della documentazione agli atti, la commissione avrebbe dovuto ritenere il contrario;

3. con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancanza di effettivo impedimento all’attività edificatoria, risultando un irreparabile ritardo, a ridosso del quinquennio, indipendentemente dall’errore progettuale dedotto; ciò riproducendo stralcio dell’atto di appello, recante argomentazioni tese a negare la sussistenza di una condizione di forza maggiore e deducendo che “a fronte di puntuali contestazioni mosse dall’Ufficio alla sentenza di primo grado, parte appellata ha opposto unicamente generiche osservazioni e i giudici della commissione tributaria regionale appaiono avere omesso ogni considerazione”;

4. il primo motivo di ricorso è infondato. Le Sezioni Unite della Corte con sentenza 23 aprile 2020, n. 8094, componendo un contrasto tra orientamenti sezionali, hanno statuito che “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nella formulazione vigente “ratione temporis”, si applica anche qualora l’edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purchè tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il “factum principis”, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell’ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto”;

5. il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha positivamente accertato che la mancata edificazione del terreno da parte della MMG è stato determinato dal fatto di un “terzo soggetto, Hera”, non imputabile alla contribuente ma a causa di forza maggiore. Individuata in un errore progettuale (emerso dopo il rilascio della concessione edilizia) del piano particolareggiato da parte di Hera spa, comportante l’inversione della pendenza fognaria.

Si tratta di un accertamento di merito attestante la circostanza che la CTR si è attenuta, in concreto, al ricordato principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite;

6. Il terzo motivo è inammissibile perchè la ricorrente non individua fatti (specifici), nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di cui sia stato omesso l’esame; e poi perchè il già ricordato accertamento di merito sulla situazione integrante forza maggiore, proprio perchè avente natura fattuale, non potrebbe essere in alcun modo riconsiderato nella presente sede di legittimità.

7. il ricorso deve essere rigettato;

8. le spese sono compensate in ragione del fatto che solo nel corso del giudizio è stata definitivamente chiarita, con la ricordata sentenza SU 8094, la questione giuridica su cui la controversia era centrata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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