Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2781 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20462-2012 proposto da:

M.G., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via Giuseppe Cuboni 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

ORLANDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO LUMINOSO,

ALBERTO LUMINOSO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D., (OMISSIS), L.D. (OMISSIS),

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San

Lorenzo In Lucina 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CORTESE

rappresentati e difesi dall’avvocato ELIO MONTIS, come da procura

speciale a margine del controricorso

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 199/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale Alessandro Pepe, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata in data 30.05.1998 M.G. conveniva davanti al Tribunale di Cagliari L.D. e Ma.Ce., perchè fosse accertata la sua qualità di proprietario esclusivo dell’appartamento sito in (OMISSIS), e dell’edificio sito sempre in (OMISSIS), nonchè dei relativi cortili pertinenziali, con la conseguente verifica dell’inesistenza di alcun diritto reale di godimento in testa ai convenuti; in subordine, chiedeva che fosse accertata la sua qualità di comproprietario dei medesimi immobili nonchè disposta la loro divisione sulla base delle rispettive quote. L’attore evidenziava: che aveva acquistato la proprietà esclusiva degli immobili per effetto della compravendita stipulata con scrittura privata del 21.11.1969, con la quale Ma.; 1nniva e Ma.Ce. gli avevano ceduto la proprietà del terreno su cui insistevano gli edifici, da allora posseduti in modo pieno, pacifico e incontestato, e del successivo conforme atto pubblico del 15.02.1972; che aveva consentito ai convenuti, a mero titolo di cortesia per il legame affettivo e il rapporto di parentela esistenti, l’utilizzo saltuario degli immobili; che nel dicembre 1997 i convenuti avevano cambiato la serratura della casa di via (OMISSIS), dove si erano trasferiti, e dell’appartamento sito al piano terra dell’altro edificio, ubicato al (OMISSIS) della stessa via.

2. Si costituivano) L.D. e Ma.Ce., i quali contestavano il fondamento della pretesa avversaria, eccependo il difetto di legittimazione passiva del L. nonchè la titolarità dei due immobili in capo a Ma.Ce. e alla sorella An.. In particolare, deducevano: che l’immobile di via (OMISSIS) era stato da loro ristrutturato nel 1973 e nel 1994 e che Ma.An. vi aveva la propria residenza anagrafica; che nell’edificio di via (OMISSIS) avevano sempre abitato i coniugi L. con la suddetta Ma.An.; che il M., figlio di una sorella del L., sin dal 1950, appena quattordicenne, aveva vissuto con loro, venendo trattato come un figlio, fino a quando non si era sposato; che, in occasione delle nozze, nel 1967, gli era stato ceduto in comodato l’appartamento sito al piano superiore dell’edificio di via (OMISSIS); che, al fine di realizzare una scala volta ad assicurare un autonomo) accesso, le sorelle Ma. avevano sottoscritto la scrittura privata menzionata nella citazione, nella convinzione di cedere solo il tratto di terreno necessario per costruire la scala, scoprendo solo in seguito che erano stati indicati i mappali di tutto il fondo su cui erano eretti gli edifici. Per l’effetto, chiedevano il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento della permanente titolarità della proprietà in capo alle sorelle Ma. e, in subordine, la condanna della controparte al pagamento dei miglioramenti e delle addizioni realizzati.

3. A seguito della chiamata di terzo richiesta dal M., si costituiva in giudizio anche Ma.An., che svolgeva le medesime difese dei convenuti, proponendo le stesse domande riconvenzionali.

4. Con sentenza n. 1204/2009, il Tribunale adito rigettava le domande proposte dall’attore, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalle sorelle Ma. e condannava il M. alla refusione delle spese di lite.

5. Avverso tale sentenza interponeva appello davanti alla Corte di Cagliari M.G., chiedendo la riforma della sentenza gravata.

Nell’atto di appello si rilevava: che non era stato correttamente valutato l’esito della prova testimoniale svoltasi nel giudizio di prime cure; che era invalida ed inefficace l’eccezione di usucapione formulata nell’interesse di Ma.An.; che in ogni caso tale eccezione non poteva essere accolta, in quanto non era stato allegato nè dimostrato alcun atto di interversione del possesso da parte degli alienanti, sicchè queste potevano essere considerate mere detentrici.

Si costituivano L.D., P., D. e G., quali eredi di L.D. e Ma.Ce., i quali si opponevano all’atto di gravame e chiedevano la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva altresì C.A., quale erede di Ma.An., il quale insisteva nel rigetto dell’appello. Rimaneva invece contumace l’ulteriore erede di Ma.An., F.P..

6. Con sentenza n. 199/2012 depositata il 13.04.2012, la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione di primo grado, salvo parziale compensazione delle spese nella misura di 1/5.

7. Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione M.G., articolato su tre motivi. Resistono con controricorso L.D., L. D. e L.P., L. G., C.A. e F.P. non hanno svolto attività in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente e/o erronea motivazione in ordine alla questione relativa all’ammissibilità dell’eccezione di usucapione formulata da Ma.Ce..

1.1 – Il motivo è infondato.

Il giudice del gravame ha ritenuto che, sebbene l’eccezione proposta da uno dei compossessori non esplichi effetti in favore degli altri, che sono comunque onerati di sollevare apposita eccezione sul punto (Cass. 2012 n. 5338), l’eccezione riconvenzionale di usucapione era stata proposta nel giudizio di prime cure anche da Ma.Ce. e non solo da Ma.An.. ciò perchè la proposizione di tale eccezione non esige l’uso di formule sacramentali, ma può reputarsi implicita nella richiesta di accertamento della proprietà in testa alle sorelle Ma.. Al riguardo, il ricorrente rileva che tale verifica sarebbe stata preclusa al giudice d’appello per l’intervenuta formazione del giudicato sul punto, atteso che sarebbe stato preciso onere di Ma.Ce. impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che l’eccezione di usucapione era stata proposta dalla sola terza chiamata Ma.An..

Ritiene il Collegio che tale onere non ricorreva poichè la sentenza ha comunque accolto l’eccezione di usucapione, rilevando che l’eccezione proposta dalla terza chiamata giovasse anche alla convenuta Ma.Ce.. Al giudice dell’impugnazione non era precluso il riesame dell’aspetto relativo all’interpretazione degli atti di costituzione e, in particolare, inerente alla verifica delle parti che avevano proposto tale eccezione (Cass. 2004 n. 8225).

2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione dell’asserito possesso uti dominus esercitato dalla terza chiamata Ma.An..

2.1 – Il motivo è inammissibile. Infatti, in materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una serie di censure in ordine al riferimento dei testi al solo possesso di Ma.Ce., non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla sentenza impugnata. Peraltro, l’apprezzamento del giudice di merito risulta congruamente ponderato in ragione dell’incontestata situazione di convivenza tra le sorelle Ma. (Cass. 2014 n. 11511; 2013 n. 12988).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1164 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente c/o erronea motivazione in merito alla questione della detenzione nomine alieno da parte delle convenute.

3.1 – Anche tale motivo è infondato. La corte di merito ha infatti applicato correttamente il principio secondo cui nel negozio traslativo della proprietà o di altro diritto reale non è ravvisabile, nel caso in cui si protragga il godimento della cosa da parte dell’alienante, un costituto possessorio implicito, occorrendo indagare, caso per caso, secondo il comportamento delle parti e le clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione da parte dell’alienante dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall’animus sibi habendi ovvero configuri una mera detenzione nomine alieno. Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha puntualizzato che nei contratti di vendita non vi erano elementi testuali da cui desumere che la conservazione della disponibilità dei beni da parte delle alienanti fosse oggetto di un accordo in base al quale costoro dovevano proseguire il possesso nomine alieno, nè sono stati raccolti nel processo altri clementi, neppure di natura indiziaria, dai quali desumere tale volontà. Il richiamo all’immediata immissione in possesso dell’acquirente costituisce al riguardo una meta clausola di stile e non può certo costituire il fondamento del titolo meramente detentivo delle alienanti (Cass. 2014 n. 6742; 1996 n. 1156 del 1996; 1993 n. 12621 del 1993.

4. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 4.000,00 (quattromila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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