Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27809 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 30/10/2019), n.27809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27114/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

B.A., S.E., S.M., in qualità di eredi di

S.D., con l’avv. Fabio Pace con studio in Milano, via di

Porta Romana n. 89/B ove domiciliano,

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte n. 1244/24/14, pronunciata il 14.10.2014 e depositata il

29.10.2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 aprile

2019 dal Congliere Dott. Fracanzani Marcello M..

Fatto

RILEVATO

S.D., ex dirigente di Enel spa e dante causa degli odierni ricorrenti B.A., S.E. e S.M., presentava istanza di rimborso per le trattenute sulle prestazioni erogate da Enel spa in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al TFR. Con l’istanza chiedeva la tassazione separata con il regime agevolato del 12,50% per la rendita derivantegli da assicurazione sulla vita e per invalidità permanente, alimentata con contributi volontari e poi convertita ope legis in trattamento di previdenza integrativa aziendale. Percorsi i tre gradi di giudizio, questa Corte pronunciava ordinanza n. 3428/2012 con cui, ribadito il principio espresso dalle S.U. n. 13642/2011, statuiva che gli importi maturati fino al 21.12.2000 dovevano essere distinti in due categorie: 1) le somme provenienti da sorte capitale, soggette a tassazione separata ex art. 16 TUIR, comma 1, lett. a e art. 17 TUIR; 2) le somme derivanti da rendita finanziaria su quel capitale, soggette alla ritenuta del 12,50%. Mentre, invece, quanto agli importi maturati dopo il 1.01.2001, prevedeva che dovevano essere assoggettati per intero a tassazione separata. La Corte, poi, palesandosi la necessità di provvedere ad ulteriori accertamenti di fatto preliminari alla soluzione della questione controversa, rimetteva la causa al giudice del merito, affinchè – applicando il predetto principio di diritto – facesse previo e concreto accertamento, anno per anno, della natura dell’attribuzione patrimoniale su cui andava applicata la tassazione.

All’esame del Collegio è la sentenza conclusiva il giudizio rescissorio – celebrato dinanzi alla CTR di Torino su riassunzione dei contribuenti – sotto il profilo della esatta esecuzione del principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di rinvio, quanto alle modalità di accertamento. I contribuenti, invero, avevano allegato una perizia attuariale redatta da proprio contabile di fiducia, insieme a certificazioni di pagamento provenienti da Enel spa, ma la CTR ha fondato la decisione di accoglimento sulle sole certificazioni di pagamento, ritenendole sufficienti in quanto davano conto delle somme maturate e dei relativi periodi.

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. Resistono i contribuenti, proponendo ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 384 c.p.c. e dell’art. 2697 e s.s. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In buona sostanza afferma che la CTR avrebbe violato il principio di diritto impartito in sede rescindente, perchè suo compito era verificare anno per anno quali somme fossero imputabili a capitale, quale la parte effettivamente investita nel mercato e quale la rendita; mentre, invece, essa ha fatto esclusivo affidamento sulle certificazioni di ENEL spa che, però, non distingue le varie voci e non provano che le risorse accantonate da ENEL spa siano state effettivamente investite.

2. Con il secondo motivo, in subordine, l’Ufficio lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non avrebbe esaminato il fatto storico dell’effettivo investimento sul mercato finanziario e, in caso affermativo, la prova della esistenza e della quantità della corrispondente rendita.

Le censure, congiuntamente esaminabili, sono fondate.

Questa Corte ha già in passato preso atto che sui contributi confluiti nel fondo PIA non vi erano stati investimenti effettivi sul mercato mobiliare o finanziario, ma ha statuito che, comunque, al rendimento della polizza, derivante dalla capitalizzazione dei versamenti, va applicata la ritenuta nella misura del 12,5%, dovendosi ritenere distinta tale componente dalla sorte capitale corrispondete ai contributi versati (sia dal contribuente che dal datore di lavoro), per la quale è giustificata una tassazione analoga a quella del TFR (Cass. 10.06.2016 n. 11491; 12/05/2017, n. 11836). Questo in base ad una ricostruzione figurativa ed a prescindere dall’effettivo, ed aleatorio, investimento e della conseguente, ed ipotetica, rendita.

Nondimeno, questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto, cui si intende dare seguito: “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato – non necessariamente finanziario – non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate” (26.04.2017 n. 10285).

In sostanza, va escluso che il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato sia soddisfatto dall’essere il rendimento stesso corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dall’intero patrimonio Enel, ossia nel rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito, ma è, invece, necessaria una verifica di effettivo investimento sul mercato finanziario. Ove tale verifica non vi sia stata, o, comunque, ove l’impiego anzidetto non risulti provato, non potrà accedersi alla tassazione agevolata e le somme seguiranno il regime della tassazione propria del TFR.

Sennonchè, l’indagine espletata dalla CTR in sede rescissoria non soddisfa i principi attuativi enunciati da questa Corte per individuare la riferibilità per quote delle somme percepite dai dipendenti e, anzi, alla stregua di quanto sin qui emerso, appare che si controverta su capitali rivenienti dall’accantonamento in fondo PIA.

In nessun modo, invero, può desumersi la misura del rendimento ottenuto dalle somme accantonate nei descritti fondi di previdenza integrativa, ricavata dall’investimento delle stesse nel mercato. Con la conseguenza che ad esso non è in concreto applicabile il regime fiscale dettato dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e l’aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo.

Donde la piena legittimità del rifiuto opposto all’istanza di rimborso del contribuente.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale i contribuenti lamentano la violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non essere stata ammessa in giudizio la perizia attuariale che, in tanto era stata offerta nel giudizio rescissorio proprio in ragione del compito assegnatogli dal giudice del rescindente.

Il motivo è infondato.

E’ pur vero che il sistema misto, dispositivo-acquisitivo tipico del processo tributario consentiva al giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, di acquisire la perizia attuariale prodotta dai contribuenti. E, tuttavia, la questione non ha qui rilievo. Infatti, l’accoglimento dei motivi di ricorso principale circa la mancata prova dell’investimento, rende inutile una perizia attuariale che avrebbe avuto per oggetto “quello che sarebbe in ipotesi stato l’investimento”.

5. Avuto riguardo alla complessità della questione trattata si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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