Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27809 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1593-2012 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO MARSEGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. C.C. ricorreva alla commissione tributaria provinciale di Foggia avverso atto di accertamento catastale relativo a determinati suoi immobili, sostenendo trattarsi di atti privi di motivazione e nel merito errati. La commissione accoglieva il ricorso. L’ufficio interponeva appello lamentando che i giudici di primo grado avevano mal giudicato laddove avevano ritenuto fondata la seconda censura mossa dal contribuente avverso gli atti impositivi. Il contribuente, sulla premessa che la pronuncia favorevole della commissione provinciale avesse riguardato non solo il merito della pretesa del fisco ma anche il dedotto vizio di motivazione degli atti, eccepiva che l’appello avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile per difetto di interesse non avendo l’ufficio impugnato la sentenza in relazione al riconosciuto vizio di motivazione. La commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’eccezione preliminare ritenendo che la lettera e la logica delle affermazioni dei giudici di primo grado nel senso che questi ultimi si erano in realtà pronunciati in favore del contribuente solo con riguardo al merito della pretesa dell’ufficio. La commissione regionale accoglieva poi l’appello e condannava il contribuente alla parziale refusione delle spese. Il contribuente proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ravvisando i presupposti applicativi della norma “nell’errore di percezione (commesso dai giudici di appello riguardo a) quanto riportato nella sentenza del primo giudice in ordine all’accoglimento del ricorso anche in ordine all’eccezione di nullità (dell’atto di accertamento) per difetto di motivazione”. La commissione tributaria regionale, con sentenza n. 304 del 25 novembre 2010, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione e condannava il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000,00. La commissione, ricordato che “l’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà cioè in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile… e non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali”, affermava che “nella specie… la sentenza impugnata, per il punto in oggetto del riportato ricorso per revocazione, contiene una lettura interpretativa della vicenda processuale e del contenuto logico – giuridico della sentenza del primo giudice ovvero, in altri termini, contiene un giudizio che non può essere oggetto di travisamento o di error di fatto e, come tale, estraneo al paradigma delineato”;

2. il contribuente propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 304 del 25 novembre 2010;

3. l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;

4. il contribuente ha depositato memoria nella quale, premesso di aver avuto notizia della presenza in causa dell’Agenzia solo dall’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ha eccepito l’inammissibilità del controricorso perchè non notificato presso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè insufficiente o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la commissione regionale ha errato nel “sostenere in maniera categorica, per non dire assiomatica, che l’errata lettura degli atti processuali, nella specie la suddetta sentenza di primo grado, da parte del giudice di appello, non possa essere oggetto di travisamento o di errore di fatto, ma sia sempre e comunque riconducibile all’errore di diritto ancorchè il giudizio sia viziato da un errore di percezione degli elementi o circostanze supposte come base del ragionamento”; prosegue poi riproponendo quanto esposto a base del ricorso per revocazione ossia lamentando che il giudice di appello abbia commesso un errore di lettura della sentenza di primo grado dalla quale sarebbe stato affermato che gli atti impugnati non erano adeguatamente motivati;

2. il motivo è inammissibile. Nella sentenza n. 304/2010 non si rinviene l’affermazione, “categorica per non dire assiomatica”, a cui il ricorrente si riferisce. In relazione a questo primo rilievo, l’inammissibilità del motivo deriva dalla non corrispondenza della doglianza al contenuto della sentenza. Il motivo, con quanto vi si dice oltre l’iniziale deduzione, mostra – al di là della qualificazione come “violazione di legge” e difetto di motivazione – la propria reale funzione di revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. In relazione a questo ulteriore rilievo, vale l’art. 403 c.p.c., comma 1;

3. con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia “violazione o mancata applicazione dell’art. 91 c.p.c., e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, della tariffa forense, art. 6; della tariffa forense tabella A, parte V, della tariffa forense tabella B; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè difetto di motivazione circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Il ricorrente lamenta che la commissione abbia liquidato a favore dell’Agenzia “spese di giudizio” per un importo complessivo di Euro 2000,00 senza distinguere, in motivazione, quanto del suddetto importo sia stato liquidato a titolo di diritti, quanto a titolo di onorari e quanto a titolo di spese; lamenta altresì che l’importo è superiore alla somma degli importi massimi liquidabili in base alla tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, (applicabile ratione temporis), in riferimento al valore della causa (compreso tra i 2600 e i 5200 Euro), per l’attività difensiva svolta a vantaggio dell’amministrazione;

3. il motivo è fondato e va accolto. Va premesso che “in tema di contenzioso tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2 bis, (oggi comma 2 sexies, sostituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), a decorrere dal 1 gennaio 2016), la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti interni di ufficio e tenuto conto dell’identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato” (Cass. 24675/2011). La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass. 18238/2015; Cass. 10350/1993). Il ricorrente ha specificato analiticamente le voci per onori, diritti e spese, e gli importi, suscettivi di considerazione da parte del giudice della revocazione, in relazione all’attività, evincibile dai documenti, svolta a difesa dell’amministrazione (v. pagine 16 e 17 ricorso) dimostrando che, tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, l’importo di Euro 2000, liquidato complessivamente dalla commissione regionale, supera la somma degli importi massimi liquidabili in base alla tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, (applicabile ratione temporis). Nè la commissione ha dato conto di particolari circostanze solo in presenza delle quali i limiti massimi tariffari possono essere superati (citato D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 2);

4. conclusivamente, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve cassata, in relazione al secondo motivo di ricorso, riguardo al capo relativo alle spese. E’ possibile procedere alla liquidazione di queste ultime direttamente, senza necessità di rinvio non essendo a tal fine richiesti accertamenti in fatto. Le spese del giudizio di revocazione vengono dunque liquidate in Euro 750,00: 500,00 per onorari (con riduzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15, della somma, pari a Euro 625,00 delle voci 32, 33 e 35 della tabella A, parte IV, allegata al D.M. n. 127 del 2004); Euro 208,00 per diritti (per le voci 1, 2, 3, 10, 21, 31 e 45 della tabella B, allegata al citato D.M. n. 127 del 2004); Euro 42,00 per spese;

5. le spese del presente giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, parte prima;

6. infine solo per chiarezza si rileva che, in mancanza di prova dell’avvenuta notifica del controricorso, la questione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis. c.p.c., è fondata.

PQM

la corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, limitatamente al capo relativo alle spese che, decidendo nel merito, liquida come in parte motiva; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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