Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27808 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’Avvocato MATTEI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato TENNERONI PAOLA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del Vicedirettore

Vicario della Direzione Affari Legali e Societari, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIULIO ROMANO 5, presso lo studio

dell’Avvocato PRUNAS FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6341/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17/09/2009, depositata l’8/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’8-10 novembre 2010, L.T. chiede con un unico motivo, che denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la cassazione della decisione pubblicata l’8 febbraio 2010, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato, per quanto qui interessa, il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni conseguenti al demansionamento che egli avrebbe subito dall’agosto 2000.

In proposito, il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe sufficientemente preso in considerazione e approfondito tutte le deduzioni difensive relative alla denunciata inoperosità in cui egli sarebbe stato lasciato dalla società, confondendo tali doglianze col diverso tema dell’infortunio da lui subito e che aveva dato luogo ad ulteriori domande risarcitorie respinte dai medesimi giudici. Anche l’esame delle testimonianze acquisite al riguardo sarebbe stato incompleto, mentre la Corte avrebbe divagato rispetto al nucleo centrale delle censure di dequalificazione, rappresentato dal fatto che “al dipendente non sono state più affidate le trasferte per grandi eventi come accadeva prima del cambio di mansioni”.

Resiste alle domande con rituale controricorso la Rai s.p.a..

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza, (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), costituente espressione della regola di specificità del ricorso per cassazione, recentemente ribadita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui ha modificato l’art. 366 c.p.c., introducendo, nel comma 1, il n. 6).

La Corte territoriale ha infatti accertato l’insussistenza del lamentato demansionamento, rilevando dagli atti che il ricorrente non era stato affatto lasciato in una situazione di inoperosità, avendo la società continuato ad affidargli in misura adeguata anche dopo l’agosto del 2000 sia compiti di autista che gli altri riconducibili alla qualifica di specializzato di ripresa, ove compatibili con il suo stato di salute ed ha giustificato la sua mancata utilizzazione nell’ambito delle produzioni più importanti proprio col fatto che queste avrebbero comportato il sollevamento di pesi eccessivi, incompatibili con il suo stato di salute.

Il ricorrente contrasta tali valutazioni con mere affermazioni contrarie e con la deduzione che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le sue tesi difensive nonchè il materiale probatorio acquisito, ma senza specificare quali tesi difensive i giudici avrebbero omesso di analizzare e quali prove avrebbero trascurato”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

La Rai ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo conseguentemente inammissibile il ricorso. Alla relativa dichiarazione consegue la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre spese generali del 12,50%, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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