Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27808 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27808 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 28449-2011 proposto da:
MUSUMECI AGOSTINA MSMGTN59A68D636P, CRISPINO
ANITA CRSNTA66A57I7540, elettivamente domiciliate in ROMA;
CORSO TRIESTE 88, presso lo STUDIO LEGALE RECCHIA E
ASSOCIATI, rappresentate e difese dall’avvocato BOZZI SILVIO,
giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
ASSESSORATO BENI CULTURALI E IDENTITA’ SICILIANA
DELLA REGIONE SICILIANA in persona dell’Assessore protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controticorrente –

Data pubblicazione: 12/12/2013

avverso la sentenza n. 455/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 28.4.2011, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

Fatto e diritto

La controversia riguarda l’inquadramento dei vincitori del
concorso per dirigente tecnico (da inquadrare, secondo il bando,
nella VIII^ qualifica funzionale) bandito nel marzo 2000, prima
della riorganizzazione del personale della Regione Sicilia, attuata
con legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 in conformità del D.
Lgs. n. 29 del 1993 e la cui assunzione è avvenuta successivamente
all’approvazione di tale legge, che aveva modificato
l’inquadramento del personale e istituito la nuova qualifica
dirigenziale, articolata in due fasce e in una terza transitoria ad
esaurimento.
In particolare, mentre la Regione aveva inquadrato i vincitori
del concorso, tra i quali le attuali ricorrenti, nella nuova categoria D,
relativa al personale non dirigenziale, i dipendenti pretendono
l’inquadramento nella nuova terza fascia dirigenziale, alla stregua
di quanto previsto dall’art. 6 della citata legge regionale.
La Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il
20 maggio 2011, in riforma della decisione di primo grado, ha dato
torto alle ricorrenti, valutando corretto l’inquadramento effettuato,
che non poteva ritenersi vincolato alle previsioni del bando, stante la
diversità del sistema di classificazione medio tempore introdotto ed
essendo esclusa l’applicazione analogica della disposizione
Ric. 2011 n. 28449 sez. ML – ud. 24-10-2013
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ROMANO.

transitoria di cui all’art. 6 della legge regionale n. 10/2000, siccome
espressamente limitata al personale in servizio al momento di
entrata in vigore della legge stessa.
Agostina Musumeci e Anita Crispino ricorrono, con due
articolati motivi, per la cassazione della sentenza indicata.
con rituale controricorso.
Analogo ricorso, unitamente ad altri del medesimo contenuto,
è stato ri – messo dalla sezione lavoro della Corte al Primo
presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della
stessa, sulla base del rilievo di alcuni elementi di criticità nella
giurisprudenza sfavorevole alle tesi dei lavoratori, formatasi
presso la sezione lavoro (Cass. sez. lav. sentt. nn. 20544/10
e 20568/10).
Con un gruppo di sentenze gemelle pronunciate alle
medesima udienza del 5 giugno 2012 e depositate il 2 ottobre
successivo (Cass. S.U. nn. da 16728/12 a 16734/12), le sezioni
unite di questa Corte, risolvendo la questione, ritenuta di massima
importanza, hanno stabilito che, in base all’art. 6 della legge
regionale siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, l’articolazione
ordinaria della dirigenza regionale comprende unicamente due
fasce e che la terza, avente carattere transitorio, è riservata
esclusivamente a dipendenti già in servizio al momento di entrata in
vigore di quella legge e pertanto non ai vincitori del concorso di cui
al bando del marzo 2000, assunti successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge regionale.
In tale contesto, l’art. 5, comma 3° della legge regionale,
per il quale fino al 31 dicembre 2003 era fatto divieto alla Regione
Ric. 2011 n. 28449 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Resiste alle domande l’assessorato competente della Regione

di indire concorsi per l’assunzione di nuovo personale “fermi
restando i concorsi già banditi”, intendeva derogare, limitatamente ai

posti banditi con questi ultimi, al divieto di nuove assunzioni, ma
non intendeva equiparare la posizione del personale già in servizio a
quella di coloro che avrebbero maturato il diritto all’assunzione
Le sezioni unite hanno infine precisato che l’emanazione del
D.P.R.S. n. 9 del 2001 ha comportato l’abolizione della qualifica
per cui era stato bandito il concorso in esame e costituisce ius
superveniens, alla stregua del quale l’Amministrazione era tenuta ad

effettuare l’inquadramento in termini diversi da quelli
originariamente previsti dal bando, così legittimando
l’inquadramento dei vincitori del concorso in questione nella
categoria D, avente carattere apicale al pari di quella prevista, nel
regime precedente, dal bando.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese queste vanno compensate avuto riguardo al
recente consolidamento della giurisprudenza delle sezioni unite
intervenute dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
PQM
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 24.10.2013

all’esito dei concorsi stessi.

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