Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27807 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico di

livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale

Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO

LUCIANA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5075/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’8-9 novembre 2010, l’INAIL chiede con un unico motivo, relativo alla violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 66 e 74 la cassazione della sentenza depositata il 9 novembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda di R.F. di costituzione di rendita per inabilità permanente dell’11%, conseguente a tre infortuni sul lavoro, con decorrenza dal 1 aprile 1998.

L’intimato non si è costituito in questa sede.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (cfr., ad es., Cass. nn. 11518/09, 10407/2005, 15812/2002, 5353/1998).

Nel caso in esame risulta dalla stessa sentenza impugnata che la domanda amministrativa è stata presentata dal R. in data 6 luglio 2001, sicchè la diversa data di decorrenza della rendita dal 1 aprile 1998 stabilita in dispositivo non ha alcuna attinenza alla fattispecie considerata”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda del R. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda svolta in via amministrativa. Regolando le spese dell’intero processo, possono essere confermate le statuizioni in proposito contenute nelle sentenze di merito; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all’epoca della proposizione della domanda giudiziaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto di R.F. alla costituzione di una rendita da infortunio sul lavoro nella misura dell’11% con decorrenza dal 1 agosto 2001; conferma le statuizioni sulle spese delle sentenze di merito; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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