Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27807 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8433/2018 R.G., proposto da:

“IPOL S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Paolo

Sandulli, con studio in Roma alla Via della Frezza n. 59, ove

elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

“Roma Capitale”, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Domenico Rossi, elettivamente domiciliata presso

l’Avvocatura Capitolina in Roma alla Via del Tempio di Giove n. 21,

giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma l’1 agosto 2017 n. 4862/05/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 settembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “IPOL S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma l’1 agosto 2017 n. 4862/05/2017, non notificata, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di accertamento in rettifica per l’I.C.I. relativa all’anno 2008, aveva accolto l’appello proposto in via principale da “Roma Capitale” ed aveva respinto l’appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 30 marzo 2016 n. 7637/10/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha valutato la correttezza dell’atto impositivo, sul presupposto che l’ente impositore potesse tener conto dell’aggiornamento della rendita catastale – all’esito di procedura “DOCFA” – in relazione alla variazione di categoria dell’immobile da C/6 a D/8 nell’anno 2011 – con decorrenza dall’anno 2008 (cioè, da epoca antecedente all’inserimento in catasto). “Roma Capitale” si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, nonchè degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul presupposto che il giudice di appello avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di infrazione al divieto di ius novorum in grado di appello, al “principio della domanda” ed al “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la legittimità dell’atto impositivo, non potendo essere applicata ai fini del calcolo in rettifica dell’I.C.I. per l’anno 2008 la variazione della rendita catastale all’esito di procedura “DOCFA” che era stata inserita in catasto dal 9 dicembre 2011 (con efficacia decorrente dall’anno 2012).

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Secondo l’assunto della ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di scrutinare la proposta eccezione di inammissibilità del gravame per allegazione di nuove eccezioni e di nuovi documenti, tenendo conto – ai fini della decisione della richiesta di presentazione di atti di aggiornamento catastale L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, comma 336, (nella quale la data di rilevazione del disallineamento tra classamento catastale e situazione di fatto dell’immobile era espressamente indicata nel 26 novembre 1997), che non era stata dedotta nè prodotta nel giudizio di prime cure.

1.2 La controricorrente si è difesa sul punto, assumendo: A) che il richiamo della richiesta di presentazione di atti di aggiornamento catastale (per la precisione: richiesta n. (OMISSIS), prot. n. (OMISSIS)) – a cui l’avviso di accertamento in rettifica (per la precisione: avviso n. (OMISSIS) – I.C.I./2008) aveva fatto espresso rinvio – non introduceva nuove “ragioni, eccezioni e questioni” nel giudizio di appello, ma costituiva una mera precisazione ed integrazione delle difese esposte nel giudizio di prime cure, senza alcuna violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57; B) che la produzione di ulteriore documentazione nel giudizio di appello era consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2.

1.3 E’ pacifico che il carattere impugnatorio del processo tributario è logicamente incompatibile con la proponibilità da parte dell’ufficio di eccezioni nuove in appello (come tali inammissibili), poichè le eccezioni in senso tecnico costituendo lo strumento processuale attraverso il quale si fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa, su cui il giudice non può pronunciarsi in mancanza dell’allegazione ad opera di una delle parti, nel processo tributario riguarderebbero la pretesa fiscale, avanzata dalla stessa amministrazione finanziaria (tra le altre: Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2006, n. 22010).

Ciò non di meno, la parità di posizione processuale tra contribuente ed amministrazione finanziaria (sul piano dell’esercizio del diritto di difesa: art. 24 Cost.) non può prescindere dalla peculiarità del giudizio tributario, il quale non si connota come un giudizio di “impugnazione – annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione – merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (tra le altre: Cass., Sez. 5, 11 maggio 2007, n. 10779; Cass. Sez. 5, 20 ottobre 2011, n. 21759).

Per cui, l’osservanza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, da parte dell’amministrazione finanziaria si risolve nella preclusione a mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento o, comunque, avanzando pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo (Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12467).

Così, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5160).

Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell’amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, nè quella d’impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27562).

In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non sì estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 31224).

Dunque, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare, completare ed ampliare le proprie difese ed eccezioni (improprie) con la proposizione dell’atto di appello, fermo restando il limite invalicabile delle ragioni (di fatto e di diritto) poste a fondamento dell’atto impositivo. Per cui, nel processo tributario, la parte resistente, la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (in termini: Cass., Sez. 6, 23 maggio 2018, n. 12651).

1.4 Parimenti, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 11 novembre 2011, n. 23616; Cass., Sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20103).

Nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass., Sez. 5, 13 novembre 2018, n. 29087).

1.5 Su tali premesse, quindi, non si può ritenere che, con l’atto di appello, l’amministrazione finanziaria abbia ampliato il thema decidendum mediante la proposizione di una domanda o di un’eccezione nuova (in senso tecnico), essendosi limitata soltanto a precisare ed arricchire le argomentazioni dedotte nel giudizio di prime cure a difesa del proprio operato, con la semplice specificazione che la retrodatazione dell’aggiornamento della rendita catastale – che già era stata dedotta in sede di costituzione nel giudizio di prime cure sul generico presupposto dell’esecuzione di una “rettifica di stadio” (da far risalire all’origine dell’impianto dell’unità immobiliare) – era giustificato dall’indicazione della risalenza al 26 novembre 1997 della rilevazione del disallineamento tra il classamento catastale e la situazione di fatto dell’immobile, secondo le risultanze della “richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale”, che era stata prodotta ex novo nel giudizio di appello.

1.6 Pertanto, non si può imputare al giudice di appello omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della contribuente, essendo implicito il suo rigetto nell’illustrazione più dettagliata delle argomentazioni sottese alla retrodatazione dell’aggiornamento della rendita catastale; nè tanto meno ultrapetizione o extrapetizione rispetto all’appello dell’amministrazione finanziaria, essendo stata contenuta la pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria nei limiti delle circostanze e delle deduzioni poste a fondamento dell’atto impositivo.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 Nel caso di specie, stando agli accertamenti dei giudici di merito, la vicenda può essere ricostruita come segue. Con nota trasmessa il 15 novembre 2010, n. (OMISSIS), prot. n. (OMISSIS), “Roma Capitale” richiedeva alla “IPOL S.p.A.” di presentare un aggiornamento catastale con riguardo ad un’autorimessa di sua proprietà, avendo rilevato sin dal 26 novembre 1997 un disallineamento tra il classamento catastale e la situazione di fatto del predetto immobile. Pertanto, con istanza depositata il 15 marzo 2011, la “IPOL S.p.A.” aveva intrapreso la procedura “DOCFA” dinanzi all’Ufficio Provinciale di Roma dell’Agenzia del Territorio per la variazione del classamento dell’immobile mediante l’adeguamento della categoria da C/6 a D/8 e l’attribuzione della rendita catastale di Euro 18.464,00. Con provvedimento adottato il 14 dicembre 2011, prot. n. (OMISSIS), l’Ufficio Provinciale di Roma dell’Agenzia del Territorio comunicava l’attribuzione della rendita catastale di Euro 63.791,00 con messa in atti dal 9 dicembre 2011. La rideterminazione del classamento catastale non era impugnata dalla “IPOL S.p.A.”. Indi, con avviso di accertamento in rettifica n. (OMISSIS) (nella quale la nota trasmessa il 15 novembre 2010, n. (OMISSIS), prot. n. (OMISSIS), era stata espressamente richiamata), il Dipartimento Risorse Economiche – U.O. Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del contenzioso di “Roma Capitale” aveva liquidato a carico della “IPOL S.p.A.” la maggiore I.C.I. per l’anno 2008 nella misura di Euro 9.480,96.

2.2 In base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, commi 1 e 2, la base imponibile dell’I.C.I. era rappresentata dal valore degli immobili, che, per i fabbricati iscritti in catasto, era determinato mediante l’applicazione all’ammontare delle rendite catastali in vigore all’1 gennaio dell’anno in corso dei moltiplicatori indicati dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52.

Ora, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337, ha stabilito che: ” art. 1, comma 336. I Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (…). Art. 1, comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui all’art. 1, comma 336, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune”.

2.3 Ciò posto, si deve stabilire se la variazione in maius della rendita catastale debba considerarsi operante – ai fini del calcolo dell’I.C.I. – soltanto dall’1 gennaio 2012 (cioè, dall’anno successivo alla data di decorrenza dell’aggiornamento catastale) ovvero dall’1 gennaio 1998 (cioè, dall’anno successivo alla data di rilevamento del disallineamento tra il classamento catastale e la situazione di fatto).

2.4 Secondo l’orientamento di questa Corte, tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell’immobile, il comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al 1 gennaio dell’anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale (in termini: Cass., Sez. 6, 14 febbraio 2019, n. 4349; Cass., Sez. 6, 18 luglio 2019, n. 19430).

Nè si deve confondere la data di aggiornamento del classamento catastale, che coincide con il giorno di inserimento in catasto della nuova identificazione dell’immobile e consiste nell’adeguamento del classamento catastale alla situazione di fatto, con la data di rilevazione della discrasia tra classamento catastale e situazione di fatto, che coincide con il giorno di mancata presentazione della denuncia di variazione catastale e costituisce il dies a quo per la risalenza ex tunc degli effetti fiscali.

Ad ogni modo, la decorrenza retroattiva delle rendite catastali, in relazione alla determinazione dei tributi parametrati sulle relative variazioni, come per l’I.C.I., incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, a tenore del quale: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (…)”.

2.5 Posto, quindi, che l’allegazione e la produzione nel giudizio di appello della richiesta di aggiornamento catastale, non possono considerarsi tardive, si può ritenere che, nonostante la laconicità e la stringatezza della motivazione, la Commissione Tributaria Regionale di Roma abbia fatto corretta applicazione del principio enunciato, asserendo che “la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale evidenzia chiaramente l’anomalia rilevata e la data di rilevazione della anomalia, poi trasfusa nell’avviso di accertamento in rettifica con la richiesta della differenza per l’anno 2008”.

Così ricostruito il quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, è convinzione del Collegio che la Commissione Tributaria Regionale di Roma nel caso di specie, rilevando che l’ente impositore nella richiesta di aggiornamento catastale inviata alla contribuente aveva fatto risalire “la data della rilevazione dell’anomalia” al 26 novembre 1997, ha esattamente interpretato il disposto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 337, di inequivocabile portata retroattiva, ovviamente alle condizioni e nei termini ivi espressamente previsti, che sono quelli ricorrenti nel caso di specie.

3. In conclusione, valutandosi l’infondatezza del motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della contribuente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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