Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27806 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27806 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 24378-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,
VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MASI MARIANNA;

– intimata avverso la sentenza n. 4686/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21.9.2010, depositata il 13/10/2010; udita la relazione della

Data pubblicazione: 12/12/2013

causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Bari, Marianna Masi, operaia
agricola a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps,
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2006; la ricorrente premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale
congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997,
art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado,
mentre la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 12
ottobre 2010, l’ha accolta integralmente.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione
— notificato in data 4-10 ottobre 2011 -, con due motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Ric. 2011 n. 24378 sez. ML – ud. 24-10-2013
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ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Tanto premesso ritiene la Corte di condividere le conclusioni
alle quali è pervenuta la relazione ex art. 375 c.p.c. che di seguito si
riportano.
Ed infatti con i due motivi, l’Istituto ricorrente, lamentando
la violazione dell’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98/2011,

55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione all’art. 6, comma 4°, lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché
in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4
commi 10° e 11 ° legge 297/82, censura la sentenza unicamente per
avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce
denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere essa — contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso, unitariamente considerato, è manifestamente
fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a
fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16
aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del
suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR ” dai
Ric. 2011 n. 24378 sez. ML – ud. 24-10-2013
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convertito in L. n. 111/2011 e, in via subordinata, degli artt. 46, 51 e

contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L.
14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a

base agli accordi collettivi, non può essere individuata in diffirmità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi
che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle
parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”

Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il
significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997
individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato
anche dal legislatore, che all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del
2011, convertito nella legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato
che “L ‘art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5°
del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva

norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in

della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”. Per le esposte considerazioni il

ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata sul
punto.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di merito la c

Ric. 2011 n. 24378 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Controversia può essere decisa, senza ulteriore rinvio, e la domanda di
inclusione della quota di tfr nell’indennità di disoccupazione agricola
azionata va respinta.
Quanto alle spese valutato l’esito complessivo della lite e le
sopravvenute modifiche legislative, si reputa equo compensarle tra le

PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda quanto all’inclusione della quote di TFR
nell’indennità di disoccupazione agricola azionata. Compensa tra le
parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma 11 24 ottobre 2013
Il Presidente

parti per tutti i gradi di giudizio.

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