Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27806 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19682/2016 R.G., proposto da:

“Lariofiere”, con sede in Erba (CO), in persona del presidente del

consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Mario Lavatelli e dall’Avv. Vincenzo Latorraca, con studio

in Como, nonchè dall’Avv. Cristina Della Valle, con studio in Roma,

ove elettivamente domiciliata alla Via Merulana n. 234, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano il 25 gennaio 2016 n. 435/06/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 settembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “Lariofiere” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 25 gennaio 2016 n. 435/06/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di diniego di riesame in autotutela con riguardo al classamento ed all’attribuzione di rendita catastale di complesso immobiliare (a seguito di procedura “DOCFA”), ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como il 26 febbraio 2015 n. 76/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha confermato la correttezza del diniego di autotutela, sul presupposto che tale strumento non può essere utilizzato per creare un contenzioso parallelo al fine di neutralizzare l’efficacia delle decisioni negative intervenute nel processo avente ad oggetto la legittimità del classamento disposto dall’amministrazione finanziaria. La ricorrente ha chiesto in via preliminare la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. 13238/2015 R.G., che pende tra le medesime parti dinanzi a questa Corte. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame, essendosi limitato a ripetere le argomentazioni del giudice di prime cure ed a riepilogare le difese delle parti.

2. Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente) e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria avrebbe posto in essere un atto impositivo chiaramente apodittico e stereotipato senza dire nulla in relazione alla variazione di classamento, in violazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi.

3. Con il terzo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti l’esercizio del potere di autotutela (D.M. 11 febbraio 1997, n. 37; Circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 26 ottobre 2005, n. 11/T), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe omesso di verificare la sussistenza delle condizioni per il riesame del classamento catastale.

4. Con il quarto motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, comma 1, convertito nella L. 11 agosto 1939 n. 1249, nonchè del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare l’attribuzione della rendita catastale in assenza di riferimenti alla valutazione delle condizioni intrinseche ed estrinseche degli immobili.

4. Con il quinto ed ultimo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sul presupposto che il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che il sopralluogo era già avvenuto in occasione del classamento effettuato nell’anno 2004 e, comunque, non era necessario in assenza di variazioni al complesso immobiliare.

Ritenuto che:

1. Disattesa la richiesta di riunione al procedimento iscritto al n. 13238/2015 R.G. per la palese eterogeneità delle controversie (ancorchè in relazione alla medesima pretesa tributaria), i cinque motivi di ricorso – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono palesemente infondati.

1.1 Va premesso che nel giudizio instaurato, come nel caso di specie, contro il rifiuto espresso di esercizio dell’autotutela (ma anche contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza volta a sollecitarlo) il sindacato giurisdizionale può esercitarsi soltanto sulla legittimità del rifiuto stesso da parte dell’amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che, ai sensi del D.L. 20 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1994, n. 656, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 3 ne giustificano l’esercizio, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, come pare sostenere la ricorrente, laddove essa insiste per il riclassamento catastale del complesso immobiliare sulla base del criterio della “stima diretta”, che a suo dire – non sarebbe stato applicato dall’amministrazione finanziaria (in sede di procedura “DOCFA” dell’anno 2011) nè dai giudici di merito (in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento).

Diversamente opinando, o si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa, o si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo, che sia divenuto definitivo (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3698; Cass., Sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15220; Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2014, n. 25524; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 6, 17 maggio 2017, n. 12421; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2018, n. 7616).

Nè l’interesse generale può consistere nella mera deduzione dell’erronea imposizione, trattandosi quest’ultimo di un profilo inerente in via esclusiva l’interesse privato ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta (Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2018, n. 1965; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2019, n. 4937).

1.2 Aggiungasi che il concreto ed effettivo esercizio, da parte dell’amministrazione finanziaria, del potere di annullamento d’ufficio e/o di revoca dell’atto contestato non costituisce un mezzo di tutela del contribuente con valore sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti (Cass., Sez. Un., 9 luglio 2009, n. 16097; Cass., Sez. 6, 7 giugno 2019, n. 15540).

Più specificamente, anche con più stretta attinenza al caso di specie, l’istanza del contribuente di adozione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti all’atto impositivo, è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell’atto stesso per suoi vizi originali, con la conseguenza che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego parziale o totale di autotutela non può mai risolversi in una inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2006, n. 3608; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2010, n. 11457). Non può dunque escludersi che – trattandosi di attività procedimentalizzata – anche il provvedimento emesso in autotutela possa essere affetto dai vizi di legittimità propri degli atti amministrativi, non essendovi ragioni per precludere al privato la possibilità di esperire i mezzi di tutela per far valere tali vizi di legittimità, ma, da un lato, il vizio di violazione di legge e quello di eccesso di potere non possono evidentemente sovrapporsi agli stessi vizi di validità o di merito fatti valere con i motivi del ricorso introduttivo proposto avverso l’atto impositivo (ove tempestivamente impugnato), venendosi altrimenti a determinare una inammissibile duplicazione di tutele, in palese contrasto con i principi di efficienza dell’amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), di speditezza e ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost., comma 2) e di economia dei giudizi (la proliferazione di pronunce sul medesimo oggetto non risponde al principio del “giusto processo”: art. 111 Cost., comma 1); dall’altro la impugnazione del diniego di autotutela – espresso o tacito non si sottrae alla condizione necessaria dell’interesse ad agire, che non può che essere riferito all’interesse sostanziale che il privato intende “indirettamente” (atteso che la potestà di autotutela è attribuita dalla legge nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione) soddisfare attraverso il provvedimento che chiede di adottare alla pubblica amministrazione nell’esercizio dei poteri di autotutela. Ne segue che contro il diniego dell’amministrazione finanziaria di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, 12 maggio 2010, n. 11457; Cass., Sez. 6, 3 luglio 2014, n. 15194; Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2014, n. 25524; Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2014, n. 25563; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22253), diversamente attraverso la impugnazione del diniego di esercizio di autotutela si consentirebbe l’aggiramento del termine di decadenza previsto, a garanzia del principio di certezza del diritto e di tendenziale stabilità dei rapporti giuridici, per la impugnazione degli atti impositivi che rimarrebbero quindi esposti a riesame a tempo indeterminato tutte le volte che il contribuente, pur divenuto definitivo l’avviso di accertamento o rettifica, presenti istanza di revisione in autotutela e ritenga di impugnare il provvedimento espresso o tacito non satisfattivo del proprio interesse rivolto alla rimozione dell’atto impositivo definitivo (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22253).

E’ evidente, quindi, che l’istanza di riesame in autotutela non può risolversi – come è accaduto nel caso di specie – nella mera reiterazione e riproposizione delle doglianze precedentemente e separatamente dedotte dalla contribuente in motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice tributario di merito che aveva deciso in grado di appello sull’impugnazione dell’atto impositivo (nel procedimento iscritto al n. 13238/2015 R.G.), traducendosi altrimenti in un inammissibile bis in idem nella cognizione della medesima pretesa tributaria.

1.3 Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati con motivazione congrua ed adeguata, che non abbisognava di una specifica ed analitica disanima dei singoli motivi di gravame, essendo assorbente e preclusivo il rilievo a monte che “lo strumento dell’autotutela, se basato sui presupposti evidenziati dalla Cassazione, non può essere surrettiziamente posto in essere per creare un contenzioso parallelo, onde neutralizzare l’efficacia delle decisioni negative intervenute nel processo avente ad oggetto proprio la legittimità del classamento disposto dall’Agenzia, a prescindere dal fatto che finora il suo operato ha ricevuto l’avallo della giustizia tributaria”.

4. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della contribuente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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