Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27805 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29309-2011 proposto da:

ALISEA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio

dell’avvocato GIULIO POJAGHI BETTONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARTA DE MANINCOR giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SANTA LUCIA DI M.G. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANFREDI BETTINI per delega

dell’Avvocato DE MANINCOR che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Santa Lucia s.a.s. di M.G. e C. impugnava una cartella di pagamento relativa a TIA per gli anni 2004 e 2005 eccependo l’inesistenza della stessa in quanto priva di sottoscrizione, la decadenza dall’iscrizione a ruolo del tributo in quanto tardiva e la illegittima formazione del ruolo ad opera di un funzionario dell’Alisea s.p.a., soggetto estraneo al Comune di Jesolo.

La CTP di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla Tia afferente il 2004 in quanto la cartella di pagamento era stata notificata oltre il termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo.

La sentenza veniva impugnata sia da S. Lucia s.a.s. che, con appello incidentale, da Alisea s.p.a..

La CTR del Veneto, con sentenza n.20.24.11 depositata il 10.3.2011, accoglieva l’appello proposto da S. Lucia s.a.s. dichiarando nulla l’iscrizione a ruolo relativa all’anno 2005 e rigettava l’appello incidentale proposto dal Alisea s.p.a. sul presupposto che il ruolo fosse stato formato e reso esecutivo oltre il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

Alisea s.p.a. ricorre per la cassazione dell’impugnata sentenza affidando il suo mezzo a sei motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione, errata applicazione della normativa TIA, omessa e insufficiente motivazione della sentenza in relazione alla fattura commerciale; deduce in particolare che non essendo la fattura un atto amministrativo ma atto volto all’attuazione di un diritto soggettivo, il suo inoltro fungeva da richiesta di pagamento per la prestazione svolta;

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 22 del 1997, art. 49 istitutiva TIA; deduce in particolare che il Comune di Iesolo aveva adottato un regolamento comunale ove si prevedeva, all’art.28, la prescrizione quinquennale della riscossione.

2.1. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Le censure non sono fondate.

2.2. Questa Corte ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (Tia), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione.

In particolare la Corte ha ribadito quanto già espresso (sentenza 17526/2007) e quanto affermato dalla Consulta (sentenza 238/2009), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture Tia debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili (nel senso che la relativa impugnazione costituisce per il contribuente una facoltà, e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo – Cass. n. 16100/2011, n. 5966/2015).

2.3. Sulla questione occorre osservare che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai comuni “mediante l’istituzione di una tariffa” (comma 2), che è composta “da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio” (comma 4).

Il successivo comma 5 rimette all’intervento ministeriale l’elaborazione di “un metodo normalizzato”, per definire i costi e determinare la tariffa di riferimento.

Pertanto il Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha previsto che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (art. 4, comma 2) e per quest’ultima, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune (art. 6).

Consegue che a fronte della generale potestà attribuita agli enti locali, il comune non può evidentemente adottare un autonomo procedimento tributario di accertamento e di riscossione del tributo, nè stabilire termine di decadenza o prescrizione diversi da quelle previsti dalla legge.

3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione della L. n. 296 del 2006 in materia di riscossione tributi e, in particolare, l’errata interpretazione circa l’inapplicabilità retroattiva della normativa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione, errata applicazione ed interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72. Deduce in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 in materia di TIA.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce errata applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973 per non avere la CTR tenuto conto del fatto che il D.P.R. n. 602 del 1973 prevede termini diversi per la notifica della cartella di pagamento.

Le censure possono essere trattate unitariamente in quanto strettamente connesse.

Esse non sono fondate.

5.1. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato della L. n. 296 del 2006, l’art. 1,comma 172 con decorrenza 1.7.2007 il D.Lgs. n. 507 del 1993, previgente art. 71, comma 1 che prevedeva, invece, il termine triennale. Della L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. Tale normativa tuttavia non può applicarsi alla Tarsu-Tia, nei casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo che non costituisce atto prodromico e fini dell’emissione della cartella esattoriale. Infatti il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla Tarsu-Tia soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 stesso D.Lgs. oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora, come nel caso di specie, la denuncia sia stata presentata l’ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previo emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Inoltre l’art. 72, comma 1, D.Lgs., consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della Tarsu-Tia e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti. Nel caso di specie è pacifico che l’Ente non abbia provveduto, per l’annualità in questione, ad alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente con conseguente applicazione del termine triennale di decadenza di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 che prevede “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”, disposizione non abrogata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 (Cass. n. 24187 del 29/11/2016).

Nella specie tuttavia la CTR ha rilevato – correttamente – che il comune era incorso in decadenza essendo stato formato il ruolo oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 il quale prevede che i ruoli vanno formati e consegnati al concessionario della riscossione, a pena di decadenza entro l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto; tale norma riguarda non solo la riscossione coattiva ma anche quella ordinaria. Pertanto, anche in caso di regolare denuncia da parte del contribuente bisogna procedere alla iscrizione a ruolo nei termini suddetti.

Si osservi che essendosi il comune avvalso del sistema di riscossione tramite ruolo, andava rispettato il termine annuale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o l’avviso di accertamento è stato notificato (cfr. da ultimo Cass. n. 1503 del 27 gennaio 2016).

Nella specie, come accertato dalla CTR il ruolo n.2008/4554 relativo agli anni 2004 e 2005 è stato reso esecutivo in data 1.8.2008.

Opportunamente dunque, la CTR ha osservato che essendo l’ente impositore incorso in decadenza, per tardiva iscrizione a ruolo, non ci fosse questione circa la notifica della cartella di pagamento.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce erronea ed insufficiente motivazione per l’inapplicabilità dell’Iva alla Tia sino al 2009.

La censura è inammissibile non essendo dato leggere, nella sentenza impugnata, alcun accenno all’Iva; non è stato nemmeno dedotto che con l’appello incidentale fosse stata censurata la sentenza di I grado in relazione ad una statuizione sull’IVA.

7.Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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