Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27805 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27805 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 20161-2013 proposto da:
CAPUTO

GIOVANNI

NICOLA

C.F.

CPTGNN75TO6F284V,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GOFFREDO,
ETTORE SBARRA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3324

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 22/11/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 4382/2012 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 11/09/2012 R.G.N.

50E/07;

R.G. n. 20161/13

RILEVATO
che il Tribunale di Trani, dichiarati nulli i termini apposti

ai due contratti di lavoro stipulati da Giovanni Nicola
Caputo e Poste Italiane S.p.A. (il primo per il periodo

accertava l’esistenza d’un rapporto di lavoro tra le parti a
decorrere dal 9.6.98 ed ordinava alla società la
riammissione in servizio del lavoratore e la
corresponsione delle retribuzioni maturate dalla messa a
disposizione delle energie lavorative da parte del
lavoratore;
che con sentenza pubblicata l’11.9.12 la Corte d’appello

di Bari, in totale riforma della sentenza di prime cure,
rigettava la domanda di Giovanni Nicola Caputo, che oggi
ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a
quattro motivi;
che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;
che, inizialmente attivato il procedimento in camera di

consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma
dell’art. 380

bis c.p.c. e di successiva memoria del

ricorrente, il Collegio – nel regime previgente rispetto al
nuovo testo dell’art. 375 cod. proc. civ. – ha poi rimesso
la decisione del ricorso alla pubblica udienza;
che la decisione del ricorso è stata assegnata all’odierna

adunanza camerale;
CONSIDERATO
che il primo motivo denuncia il vizio di omesso esame

d’un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,
consistente nel secondo contratto di lavoro a tempo

9.6.-30.9.98 e il secondo per il periodo 2.6.-31.8.99),

R.G. 11.20161/13

determinato stipulato fra le parti (in data 1°.6.99) e delle
relative ragioni di nullità della clausola di apposizione del
termine;
che il secondo motivo prospetta nullità della sentenza

all’eccepita inammissibilità dell’appello della società per
genericità dello stesso e al passaggio in giudicato del
capo della sentenza di primo grado, atteso che la
statuizione dei giudici d’appello ha mosso dall’erroneo
presupposto che entrambi i contratti fossero stati
stipulati per esigenze sostitutive di personale assente per
ferie nel periodo giugno-settembre, mentre il secondo
contratto (quello recante la data del 1°.6.99) era stato,
invece, stipulato per una diversa causale, vale a dire per
<>;
che analoga doglianza viene fatta valere con il terzo

motivo, sotto forma di denuncia di violazione degli artt.
342, 434 e 327 cod. proc. civ.;
che il quarto motivo deduce nullità della sentenza per

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento alla
violazione, denunciata in appello, dell’art. 23 legge n. 56
del 1987, dell’art. 8 c.c.n.l. del 1994 e degli accordi
sindacali del 25.9.97, sempre in relazione al secondo

per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento

R.G. n. 20161/13

contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le
parti il 1°.6.9;
che,

il secondo e il terzo motivo di ricorso – da

esaminarsi

congiuntamente

consideratane

l’intima

autosufficienza, poiché non trascrivono i passaggi
essenziali dell’atto d’appello di Poste Italiane S.p.A. per
consentire a questa S.C. di verificarne il rispetto dei
requisiti previsti dall’art. 434 cod. proc. civ.;
che è ben vero che, secondo Cass. S.U. n. 8077/12,
quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un
error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità
investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante
l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso
medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza
e logicità della motivazione adottata in proposito dal
giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte
di cassazione è giudice anche del fatto processuale; ma è
altrettanto vero che la citata sentenza delle S.U.
specifica che l’esercizio di tale potere in sede di
legittimità presuppone che la censura sia stata proposta
dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice
di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni
dettate dagli artt. 366, co. 1°, n. 6, e 369, co. 2°, n. 4,
c.p.c., il che nel caso di specie non è avvenuto.
che sono, invece, fondati il primo e il quarto motivo,
anche essi da esaminarsi congiuntamente perché
connessi;

connessione – vanno disattesi per difetto di

R.G. n. 20161/13

che effettivamente dallo stesso tenore della sentenza

impugnata emerge che la Corte territoriale ha rigettato la
domanda sull’erroneo presupposto che entrambi i
contratti fossero stati stipulati per sostituzione di

primo contratto;
che,

per quel che concerne la causale del secondo

contratto (sopra ricordata), sulla scia di Cass. S.U.
2.3.2006 n. 4588 è stato precisato da questa S.C. che
l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23
legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n.
230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di
considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle
necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i
lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con
l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli
impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto,
dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di
riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei
lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti
temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato (v. Cass.
4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n.
9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n.
14011); ove però – come accaduto nel caso di specie un limite temporale (quello del 30.4.98) sia stato in

lavoratori in ferie, mentre tale era la causale del solo

R.G. n. 20161/13

concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi
integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza
determina la nullità della clausola di apposizione del
termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006

2866);
che,

quindi, come questa Corte ha costantemente

affermato e come va anche qui ribadito, in materia di
assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo
sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo
accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998,
le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza
della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione
giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione
aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in
corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle
assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per
carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18
aprile 1962, n. 230, art. 1 (cfr.,

ex aliis,

Cass. n.

316/2011, cit.; Cass. 1°.10.2007 n. 20608; Cass.
28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass.
27.3.2008 n . 7979; Cass. n. 18376/2006);
che la sentenza impugnata non si è attenuta a tale

costante orientamento, erroneamente basandosi – anzi –

n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745; Cass. 14.2.2004 n.

R.G. n. 20161/13

su una causale del secondo contratto diversa da quella
reale;
che, in conclusione, rigettati il secondo e il terzo motivo

di ricorso, vanno invece accolti il primo e il quarto, con

relazione ad essi, con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che ferma restando la nullità del termine apposto al secondo
contratto di lavoro stipulato tra le parti – dovrà limitarsi a
pronunciare sulle relative conseguenze;
P.Q.M.

accoglie il primo e il quarto motivo, rigetta il secondo e il
terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 19 luglio 2017.

conseguente cassazione della sentenza impugnata in

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