Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27805 del 12/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27805 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso 24095-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,
VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COLAPINTO ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 4794/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27.9.2010, depositata illg/10/2010;
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Data pubblicazione: 12/12/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv.
Antonietta Coretti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bari, Anna Colapinto, operaia
agricola a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps,
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2005; la ricorrente premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato
corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale
congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento
doveva essere invece calcolato, ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997,
art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva
provinciale, ivi compreso l’elemento denominato t.f.r., con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto
percepito.
La domanda è stata accolta dal giudice di primo grado e la
relativa decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari,
con sentenza depositata il 4 ottobre 2010.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione
— notificato in data 3-4 ottobre 2011 -, con due motivi.
La parte intimata non si è costituita in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Ric. 2011 n. 24095 sez. ML – ud. 24-10-2013
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ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
Tanto premesso la Corte, condividendo la relazione depositata
ex art375 c.p.c., osserva che coi due motivi, l’Istituto ricorrente,
lamentando la violazione dell’art. 18, comma 18° del D.L. n.
98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e, in via subordinata, degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del
nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt.
4 commi 10° e 11 ° legge 297/82, censura la sentenza unicamente per
avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce
denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo,
per avere essa — contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso, unitariamente considerato, è manifestamente
fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a
fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio:
“Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di
questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione –
2002 in relazione all’art. 6, comma 4°, lettera a) del d.lgs. n. 314/97
definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.Igs. 16
aprile 1997 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del
suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR ” dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
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considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L.
14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a
norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in
base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle
parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli
istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il
significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997
individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato
anche dal legislatore, che all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del
2011, convertito nella legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato
che “L ‘art. 4 del D. Lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5°
del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva
della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”.
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata sul punto.
Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di merito la c
Controversia può essere decisa, senza ulteriore rinvio, e la domanda di
inclusione della quota di tfr nell’indennità di disoccupazione agricola
azionata va respinta.
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Quanto alle spese valutato l’esito complessivo della lite e le
sopravvenute modifiche legislative, si reputa equo compensarle tra le
parti per tutti i gradi di giudizio.
PQM
LA CORTE
merito rigetta la domanda quanto all’inclusione della quote di TFR
nell’indennità di disoccupazione agricola azionata. Compensa tra le
parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma 11 24 ottobre 2013
Il Presidente
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel