Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27804 del 12/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27804 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 21825-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PALERMO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato SPADA GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO, giusta
mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

-43

Data pubblicazione: 12/12/2013

avverso la sentenza n. 3807/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 26.4.2010, depositata il 09/09/2010;

1

•_

■•■•••• • ■■• • •

■11

• 11

i•1

2
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

FATTO E DIRITTO

A seguito della sentenza dell’ 8 novembre 2005 dichiarativa
della nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra Poste
Italiane s.p.a. e Giovanna Palermo con conseguente conversione a
tempo indeterminato del contratto con obbligo di riammissione in
servizio della lavoratrice, la società, in applicazione di accordi
collettivi intervenuti nel 2004 per disciplinare ipotesi siffatte,
convocò la Palermo presso la sua sede e, deducendo l’assenza di
posti disponibili nella sede ove la stessa aveva in precedenza
prestato servizio, concordò con essa in data 3 gennaio 2006 il suo
trasferimento presso la sede di Lercara Freddi.
Successivamente, in data 3 febbraio 2006, Poste Italiane
contestò alla Palermo l’assenza ingiustificata dal servizio presso la
nuova sede e l’invio, in data 12 gennaio 2006, di una lettera in cui
ella aveva comunicato che avrebbe “ripreso servizio solo in data 18
febbraio 2006”.
Ritenendo quindi che la lavoratrice non avesse fornito
giustificazioni accettabili, la società la licenziò in data 6 marzo
2006.
Impugnato dalla Palermo il licenziamento, questo è stato
annullato dal Tribunale adìto con decisione confermata dalla Corte
d’appello di Roma con sentenza depositata il 9 settembre 2010.
Ric. 2011 n. 21825 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

ROMANO.

Avverso tale sentenza, Poste Italiane s.p.a. propone ora
ricorso per cassazione notificato il 9 settembre 2011, affidandolo a
tre motivi.
Resiste alle domande la lavoratrice con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
I tre motivi di ricorso attengono a:
1 — vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ricollegato in
maniera automatica la illegittimità del licenziamento alla ritenuta
illegittimità del trasferimento, come tale rifiutato dalla Palermo,
senza considerare che l’assenza ingiustificata della lavoratrice
dalla nuova sede rappresentava un grave inadempimento ai suoi
obblighi contrattuali, sanzionata dal C.C.N.L. col licenziamento e
che l’eventuale reazione ai sensi dell’art. 1460 c.c. presuppone che
chi formula la relativa eccezione sia adempiente alle proprie
obbligazioni e che l’altra parte ne sia inadempiente, ambedue le
circostanze da escludere nel caso in esame.
2 — violazione degli artt. 2103 e 1460 c.c. nonché 18 S.L.. La società
ribadisce che solo il contraente adempiente può formulare
l’eccezione inadimplenti non est adimplendum, mentre nel caso in
esame la Palermo non era adempiente con l’offrire la propria
prestazione quantomeno nell’unità produttiva di provenienza; che le
obbligazioni del cui inadempimento può trarsi ragione per
l’esercizio dell’autotutela prevista dal primo comma dell’art. 1460
c.c. devono essere certe nella loro esistenza e consistenza, mentre
nel caso in esame, al momento dell’inadempimento della
lavoratrice, non era ipotizzabile alcun inadempimento della società,

g

in assenza di spiegazioni o giustificazioni del proprio
comportamento da parte della Palermo; che comunque quest’ultiRic. 2011 n. 21825 sez. ML – ud. 24-10-2013
-3-

2

ma non aveva mai esplicitato una eccezione di inadempimento; che
la reazione inadempiente deve essere proporzionata
all’inadempimento cui reagisce e in buona fede, cosa che sarebbe da
escludere nel caso in esame.
3 — violazione degli artt. 2103 e 1362 c.c. anche con riferimento agli
La Corte d’appello avrebbe confermato la valutazione del giudice
di primo grado in ordine alla ritenuta illegittimità del trasferimento,
fondata sul rilievo che la valutazione della situazione di eventuale
eccedenza di personale delle varie unità produttive posta alla base
del trasferimento avrebbe dovuto essere effettuata al momento della
sentenza di annullamento del termine apposto al contratto di lavoro
e non al momento del trasferimento, rilievo che sarebbe in evidente
contrasto col tenore letterale dell’accordo collettivo che stabiliva la
relativa procedura.

Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto come
proposto nella relazione ex art. 375 c.p.c. alla quale si aderisce.

La società afferma che la lavoratrice avrebbe semplicemente
comunicato con lettera del 12 gennaio 2006 che avrebbe ripreso
servizio nella nuova sede solo il 18 febbraio 2006 e qualifica
conseguentemente il relativo comportamento come di assenza
ingiustificata dal servizio. Il contenuto di tale lettera non viene
riprodotto o quantomeno riassunto in ricorso e il documento non
viene prodotto in questo giudizio né viene indicato ove esso sia
collocato. A tale carenza supplisce il controricorso col precisare
Ric. 2011 n. 21825 sez. ML – ud. 24-10-2013
-4-

accordi sindacali del 29 luglio, 30 settembre e 15 ottobre 2004.

che la lettera (della quale indica la collocazione tra i documenti del
fascicolo di parte del primo grado) richiamava la disciplina del
preavviso di trasferimento contenuta nell’art. 37 del C.C.N.L.
(pacificamente regolante anche la fattispecie di nuova assegnazione
di sede lavorativa al personale già assunto con contratto a termine

comunicare che alla stregua di tale norma contrattuale spettava
alla Palermo un preavviso di trasferimento non lavorato di 45
giorni, per cui ella si sarebbe presentata in servizio il 18 febbraio
2006. Una delle ragioni poste a fondamento della decisione della
Corte territoriale è stata appunto la costatazione della esistenza
di tale disciplina contrattuale del preavviso e l’affermazione che
“la società non ha provato le particolari esigenze di servizio che
potessero giustificare la riduzione del termine contrattuale di
preavviso di 45 giorni, previsto dall’art. 37 C.C.N.L.” Da ciò
consegue la correttezza della posizione assunta dalla lavoratrice e
viceversa l’inadempimento contrattuale della società alle proprie
obbligazioni nascenti dalla indicata norma del contratto collettivo.
In assenza di una specifica impugnazione di tale autonoma ratio
decidendi della sentenza, perdono rilievo, ai fini della decisione, le
censure svolte dalla società in ricorso, in quanto dirette a dimostrare

e riammesso in servizio con provvedimento giudiziale) per

la erroneità dell’altra parzialmente autonoma ratio decidendi,
fondata sulla deduzione di legittimità del trasferimento (peraltro
sulla base di censure che la Corte territoriale, senza specifica
contestazione da parte della ricorrente, ha rilevato non essere state
formulate nei confronti della decisione di primo grado), e comunque
di giustificatezza del licenziamento per inapplicabilità della regola
di cui all’art. 1460 c.c..
Ric. 2011 n. 21825 sez. ML – ud. 24-10-2013
-54

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e
le spese, liquidate in dispositivo, vanno regolate secondo il criterio
della soccombenza e devono essere distratte in favore del
procuratore che se ne dichiara antistatario.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la società al pagamento delle spese di giudizio liquidate
in € 3000,00 per compensi professionali ed in € 100,00 per esborsi.
41J1 oikti`og
0 –v`.0 J4-3 go14/w;
Spese da distrarsilv
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Presidente

LA CORTE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA