Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27803 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27803 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 15990-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro

2017
3313

MOSCHINI LAURA, REGIONE TOSCANA, AZIENDA USL N.6 DI
LIVORNO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 434/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 05/04/2012 R.G.N. 622/2010.

Data pubblicazione: 22/11/2017

R.G.15990/2012

CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 5/04/2012, a
conferma della decisione del Tribunale di Livorno n. 170/2010, rigettando

n.1456/2003, che aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere a
Laura Moschini l’indennizzo per danni post trasfusionali, senza applicare la
rivalutazione anche alla voce I.I.S. della predetta misura assistenziale, ha
condannato l’appellato Ministero ad adeguare il quantum dell’indennizzo a tale
ultimo più favorevole criterio di calcolo.
Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione il Ministero della
Salute con due censure, mentre Laura Moschini rimane intimata.

RITENUTO
Che con la prima censura parte ricorrente deduce violazione e/o falsa
applicazione del principio della cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.
avendo errato la Corte territoriale nel non ritenere che sulla domanda relativa
alla rivalutabilità della voce I.I.S. dell’indennizzo, ex lege n. 210/1992, si fosse
formato il giudicato implicito, avendo il beneficiario già ottenuto in sede
giudiziaria il riconoscimento del proprio diritto all’indennizzo, e avendo
domandato, altresì, già nel precedente giudizio, che la parte riferita alla voce
I.I.S. fosse rivalutata.
Che la prima censura è inammissibile.
.131

Che essa difetta di autosufficienza, non avendo, la parte ricorrente, né
allte~ né prodotto il ricorso e la sentenza del Tribunale, cui la censura ha
inteso far riferimento. In base a un consolidato orientamento di questa Corte,
infatti, la nuova previsione dell’art. 366, co.1, n.6, cod. proc. civ., come
novellato dal d.lgs. n.40/2006, considera inammissibile il ricorso per
cassazione il quale non contenga la specifica indicazione degli atti e dei
documenti posti a suo fondamento e non specifichi in quale sede processuale il

l’eccezione di giudicato, in riferimento alla sentenza del medesimo Tribunale

documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (Sez. Un. n.
28547/2008; Sez. Un. n.7161/2010).
Che la seconda censura lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
2, co.2, I. n. 210/1992, e dell’art. 136 Cost., nonché della I. n.87/1953
concernente l’irretroattività degli effetti delle pronunce della Corte
Costituzionale; oltre che difetto di motivazione su un punto decisivo della

Sotto il primo profilo, ricordando le posizioni espresse in passato da questa
Corte, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.
n.293/2011), e riportando altresì alcune pronunce di merito, parte ricorrente
deduce che, l’inapplicabilità della rivalutazione alla voce I.I.S. dell’indennità per
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noWnretinnmentn, in virtù dpil’inrrimpnttibiltità tnip morennigmn nurnmntirn n
un sistema già di per sé rivalutativo. Quanto all’aspetto concernente gli effetti
delle decisioni della Corte Costituzionale, il ricorrente Ministero sostiene che la
retrodatazione degli stessi non potrebbe ritenersi estesa all’arco di vigenza
della norma interpretata (I. n.210/1992), dovendo applicarsi soltanto a quella
parte del rapporto creditorio che decorre dall’entrata in vigore della norma
assunta come tertium comparationís (art. 2, co. 363, I. 24/12/2007, n. 244 legge finanziaria 2008, in favore dei soggetti affetti da sindrome dovuta a
somministrazione di talidomide). Da ciò discenderebbe che, per il periodo
anteriore al 2007, data in cui la I. n. 210/1992 è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima, questa sarebbe stata esente da ogni vizio
d’invalidità originaria. Quanto, poi, all’omessa motivazione, si lamenta che la
Corte territoriale avrebbe interpretato l’art. 2, co. 2, della I. n.210/1992, a
prescindere dai criteri espressi dalla Corte Costituzionale, la quale assegna al
legislatore una sfera di discrezionalità.
Che anche la seconda censura è infondata.
Che opportunamente la Corte territoriale ha fatto propria una lettura
costituzionalmente orientata del principio dell’applicabilità dell’istituto della
rivalutazione monetaria della voce I.I.S. dell’indennità per danni da
emotrasfusione.

2

controversia.

Che la Corte Cosiituzionale, nella sentenza n. 293/2011, ha statuito che
con la I. n. 210/1992, il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale,
ha previsto un sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva,
garantita ai cittadini ai sensi degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di effetti
generanti una situazione di bisogno, misura che trova la sua

ratio

nell’insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore. La Corte ha, poi,

(art. 1, co. 4 dal d.M. n.163/2009 – reg. esec. art. 2, co. 363, I. n.244/2007)
in capo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, non può giustificare una
diversità di disciplina a discapito dei beneficiari affetti da epatite post
trasfusionale, in quanto, ambedue le misure rivestono natura assistenziale, e la
loro previsione poggia su un identico fondamento. Di tal che, non si
giustificherebbe il motivo per il quale, soltanto nei confronti dei primi soggetti e
non dei secondi, la rivalutabilità riguarderebbe l’indennizzo nella sua interezza,
comprensivo anche della voce I.I.S., che diversamente, resterebbe – e
unicamente a carico dei beneficiari per danni post trasfusionali – esposta alla
progressiva erosione derivante dalla svalutazione.
Che questo Collegio, intende confermare il recente orientamento espresso
da questa Corte secondo il quale, “…In tema di danni da emotrasfusione e
somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale prevista
dall’art. 2, co. 2, I. n. 210/1992, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato
illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio di
uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della
legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di talidomide. Poiché,
peraltro, il riferimento a tale normativa è stato individuato dalla Corte
costituzionale come mero “tertium comparationis” del giudizio di legittimità, la
spettanza della rivalutazione non è ancorata all’entrata in vigore della legge
n.244 del 2007″ (Cass. n. 6107/2014; Cass. n.12440/2016).
Che pertanto, essendo infondate entrambe le censure prospettate, il
corso va rigettato. Nulla per le spese”», e,ve 4.,,,Z,,
\\\

tyt 1, 61

3

li-

stabilito che l’introduzione del principio della rivalutabilità all’intero indennizzo

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Napoletano)

1
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Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18/07/2017

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