Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27803 del 12/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27803 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 21273-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore in
proprio e quale mandatario di SpA SCCI – Società di Cartolarizzazion dei Crediti
Inps, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, MARCO CAVALLARI, ANTONELLA
TOMASELLO, giusta procura generale alle liti per atto notaio Paolo Castellini di
Roma, in data 23.12.2011, n. rep. 77778, che viene allegata in atti;

– ricorrente contro
EQUITALIA NOMOS SPA – ora Equitalia Nord SpA,
MUTTIN ARMANDO in proprio e per Arced di Muttin Armando & C.;

– intimatiavverso il provvedimento R.G. 5/2011 del TRIBUNALE di BASSANO DEL
GRAPPA, depositato il 27/08/2012;

Data pubblicazione: 12/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Matano (per delega avv. Antonino
Sgroi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA che si

Fatto e diritto
Armando Muttin, in proprio e quale legale rappresentante della ARCED s.n.c., in
.esito a sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza si era dichiarato incompetente
per territorio, riassumeva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la causa
instaurata con ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso intimazione di
pagamento e in opposizione alla iscrizione a ruolo ed alla cartella esattoriale n. 124
2007 00483742 92 00, recante la somma di € 10.440,15 pretesa dall’INPS a titolo di
contributi relativi alla Gestione Commercianti.. A fondamento dell’opposizione il
Muttin deduceva, tra l’altro, la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata
notifica della cartella esattoriale.
Si costituiva l’INPS il quale in via preliminare ed assorbente eccepiva la tardività
dell’opposizione per violazione del termine di cui all’art. 24 comma 5 d. lgs n. 46
del 1999 sul rilievo che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata al
Muttin e che comunque questi aveva dimostrato di averne avuto conoscenza
avendo successivamente avendo presentato istanza di rateazione del debito
contributivo. L’Istituto previdenziale precisava che la cartella esattoriale era stata
l

notificata all’opponente il 23.7.2008 , che ad essa aveva fatto seguito
un’intimazione di pagamento notificata il 2.9.2009 e che in data 24 .9. 2009 era
stata dal Muttin presentata istanza di rateazione dal diritto alla quale questi era
successivamente decaduto per inadempimento.
A sostegno di tale assunto allegava documentazione. La difesa dell’opponente
depositava atto di citazione per querela di falso in relazione alle annotazioni
apposte dal messo notificatore sulla relata di notifica della cartella esattoriale
opposta (documento n. 12 dell’INPS ) e chiedeva la sospensione del giudizio ai
sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. L’INPS si opponeva H giudice disponeva la
sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. ritenendo che l’accertamento della falsità
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Ric. 2012 n. 21273 sez. ML – ud. 17-10-2013

riporta alla relazione scritta.

(o meno) dell’attestazione apposta dal messo notificatore sull’avviso di ricevimento
costituiva un antecedente logico – giuridico del giudizio avente ad oggetto la
legittimità della pretesa di cui alla cartella opposta.
Avverso tale provvedimento propone istanza di regolamento di competenza ai
sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. l’INPS deducendo la violazione e falsa applicazione
dell’art. 295 cod. proc. civ. nonchè vizio di motivazione. Sostiene che, poiché la

dell’attestazione contenuta nella relata di notifica della cartella di pagamento e la
declaratoria di falsità di siffatta attestazione, gli esiti del giudizio instaurato con la
proposizione della querela di falso non potrebbero comunque incidere in ordine
alla verifica della tempestività del ricorso in opposizione, risultando
documentalmente provato che il Muttin, con la presentazione in data 24.9.2009
della istanza di rateazione, aveva comunque dimostrato di essere a conoscenza
della cartella . Anche a voler considerare quale dies a quo per la proposizione
dell’opposizione tale ultima data, l’opponente era decaduto essendo ormai
decorsi all’atto della proposizione del ricorso in opposizione — 1’11.5.2010- i
quaranta giorni prescritti dall’art. 24, comma 5, d. lgs n. 46 del 1999. Chiedeva
pertanto l’annullamento del provvedimento di sospensione necessaria perché
adottato in carenza del presupposto richiesto.
L’intimato non svolgeva attività difensiva.
Il P.M formulava conclusioni scritte nel senso di rigetto del ricorso

Per l’opportuno inquadramento della fattispecie occorre muovere dal rilievo che
la ipotesi in esame non è riconducibile a quella di cui all’art. 355 cod. proc. civ. che
disciplina la proposizione della querela di falso nel giudizio di appello, ipotesi in
relazione alla quale si sono registrati nell’ambito di questa Corte orientamenti
contrastanti in ordine alla esperibilità del rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ.(
per la soluzione negativa si è infatti espressa Cass. ord. n. 14062 del 2002 sul
presupposto della non assimilabilità di tale forma di sospensione alla sospensione
necessaria ex art. 295 cod. proc. civ.,relativamente alla quale l’art. 42 cod. proc. civ.
prevede espressamente, dopo la modifica apportata dall’art 6 della legge 26
novembre 1990, n. 353, il rimedio impugnatorio, e quindi Cass. ord n. 24621 del
2011; recentemente a conclusione diversa è invece pervenuta questa Corte con
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Ric. 2012 n. 21273 sez. ML – ud. 17-10-2013

querela di falso proposta dal Muttin ha come unico oggetto la falsità

l’ordinanza n. 18090 del 2010 in ragione della considerazione che il regolamento
deve essere limitato al controllo di effettiva rispondenza allo schema legale di
riferimento ad evitare un ingiustificato, e non altrimenti rimediabile, arresto, sia
pure temporaneo dell’iter processuale, nonché Cass. ord. n. 14497 del 2013,
richiamata dal PG a conforto della conclusione nel senso del rigetto ) .
In relazione alla proposizione della querela di falso nel giudizio di primo grado, la

civ., spiegabile con la circostanza che nell’ordinario giudizio di cognizione sulla
querela si pronuncia il medesimo giudice della causa principale ( artt. 225 e sgg
cod. proc. civ.), non impedisce di ricondurre la ipotesi in esame alla generale
previsione di cui all’art. 295 cod. proc. civ.. . Consegue la esperibilità del rimedio
di cui all’art. 42 cod. proc. civ. . .
Premesso infatti che, come osservato da questa Corte, la “ratio” della norma di
cui all’art. 42, nuovo testo, cod. prov. civ. (che estende il rimedio del regolamento
necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ex art. 295 stesso codice), va identificata nel disfavore manifestato dal
legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza – onde
l’opportunità di un immediato controllo, tramite impugnazione, sull’esistenza dei
presupposti in diritto della sospensione ( Cass. ord. n. 14062 del 2002), sarebbe
del tutto incoerente con tale “ratio” precludere la possibilità di ricorso ai sensi
dell’art. 42 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di sospensione del giudizio
in attesa della definizione di quello instaurato con la proposizione della querela di
falso.
In merito ai presupposti della sospensione questa Corte ha precisato che “1 ‘art.
295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile
quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo
di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi,
coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero
collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di
riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un
collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a
investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile
antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte
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Ric. 2012 n. 21273 sez. ML – ud. 17-10-2013

mancanza di previsione di contenuto analogo a quella di cui all’art. 355 cod. proc.

l’esito della causa da sospendere, dev’essere pendente in concreto e coinvolgere le
stesse parti.( Cass. ord. n. 16844 del 2012) .
Alla luce della rilevata necessità che la questione di carattere pregiudiziale
costituisca un indispensabile antecedente logico giuridico idoneo a pregiudicare
l’esito della causa da sospendere, deve essere affermata la infondatezza del ricorso
dell’INPS.

ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va
notificato all’ente impositore ed al concessionario.”.
Ai fini del decorso del termine per la proposizione del ricorso in opposizione la
norma fa riferimento esclusivo alla data di notifica della cartella esattoriale e,
trattandosi di una norma che prevede un termine di decadenza, si applica il
principio generale secondo cui tali norme sono di stretta interpretazione e non
ammettono applicazione oltre i casi espressamente considerati.

Scaturisce da quanto sopra che ai fini della verifica della tempestività del
ricorso in opposizione non può farsi riferimento in luogo della data di notifica
della cartella a forme di conoscenza del relativo contenuto che il destinatario
possa avere aliunde acquisite, a prescindere dalla notifica.
Ne deriva la ininfluenza della circostanza, valorizzata dall’INPS, relativa alla
prova della conoscenza da parte del Muttin della cartella esattoriale desumibile
dalla presentazione della istanza di rateazione del debito contributivo, perché
ciò che rileva ai fini della decorrenza del termine di quaranta giorni prescritto
dall’art. 24 comma 4 d.lgs n. 46 del 1999 è la prova dell’avvenuta rituale
notifica della cartella opposta, circostanza questa che nel caso di specie è stata
contestata dalla opponente mediante la proposizione della querela di falso. La
decisione sulla querela si configura quindi come un imprescindibile
antecedente logico —giuridico, idoneo a pregiudicare l’esito della causa sospesa,
risultandone confermati i presupposti della disposta sospensione.
Consegue il rigetto del ricorso. Nulla spese non avendo il controricorrente svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
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Ric. 2012 n. 21273 sez. ML – ud. 17-10-2013

Recita il disposto dell’art. 24 comma 5 d. lgs n. 46 del 1999 : “Contro l’iscrizione a

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Roma, 17 ottobre 2013
Il Presidente

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Dott. ssa Maura La Terza

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