Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27803 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5022/2014 R.G. proposto da:

P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Piergiovanni Mori,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Varano, sito

in Roma, via Antonio Bertoloni, 27;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 84/13/13, depositata il 18 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 luglio 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005 e recuperate l’i.v.a., l’i.r.pe.f. e l’i.r.a.p. non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi derivante dall’esercizio di attività di intermediazione nel commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente evidenziando che la rettifica della dichiarazione trovava fondamento nelle risultanze delle movimentazioni dei conti correnti al medesimo intestati;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia l’omessa o insufficiente motivazione sul punto della allegata cessazione dell’attività esercitata, asseritamente intervenuta nel 1998;

– il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve, nella sostanza, non già nell’omesso esame di circostanze fattuali, quanto in una critica alla valutazione del giudice di appello, il quale ha effettivamente preso in esame il fatto dedotto dal contribuente, ma ha ritenuto che lo stesso non fosse veritiero, in ragione dell’accertata esistenza di un reddito, occultato al fisco, derivante dall’attività di impresa, nonchè della mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività medesima;

– come noto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità, atteso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, e dell’art. 2697 c.c., per aver la Commissione regionale ritenuto ancora in corso l’attività di impresa e posto in capo al contribuente l’onere di dimostrare la sopravvenuta cessazione;

– il motivo è inammissibile;

– quanto al primo profilo, la doglianza si risolve nella censura della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero idonei a dimostrare, sia pure presuntivamente, l’esercizio dell’attività di impresa da parte del contribuente;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– quanto al secondo profilo, la doglianza è inammissibile, in quanto poggia su un assunto, consistente nell’aver la sentenza impugnata posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare la cessazione dell’attività di impresa, che non trova riscontro nella sentenza impugnata, la quale, sul punto, ha accertato, come rilevato in precedenza, che gli elementi acquisiti al giudizio (movimentazioni dei conti correnti, mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività) “lasciano presumere l’esistenza dell’impresa”;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, per aver il giudice di appello ritenuto sussistente il presupposto soggettivo dell’applicazione dell’i.v.a. e dell’i.r.a.p., rappresentato dalla qualità di imprenditore del contribuente medesimo, benchè tale presupposto non ricorresse;

– il motivo è inammissibile, in quanto, per le ragioni indicate in occasione dell’esame del motivo precedente, la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza dell’attività di impresa ascritta al ricorrente e, dunque, la censura poggia su un assunto smentito dal giudice di appello, con accertamento fattuale non aggredito in questa sede con censure fondate;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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