Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27802 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22021-2013 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 353,

presso lo studio dell’avvocato MARIO GIRARDI, che la rappresenta e

difende delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lc

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato GIRARDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Soc. Faella s.r.l. ha per oggetto la confezione di indumenti da lavoro ed era attinta per l’anno di imposta 2006 al regime delle società non operative, c.d. di comodo. L’interpello disapplicativo, teso a dimostrare l’effettiva operatività della società, veniva rigettato dall’Agenzia delle entrate che, per conseguenza notificava avviso di accertamento, tempestivamente impugnato dalla società contribuente che trovava ragione presso la CTP di Caserta, ove il reddito della società era valutato coerente con gli studi di settore e, per l’effetto, la società non era considerata di comodo.

Diversa sorte esitava l’appello promosso dall’Ufficio avanti la CTR che invece argomentava sui ricavi societari tratti unicamente dalla locazione degli immobili, dal canone di locazione significativamente inferiore al mercato, dalla pressochè medesima compagine societaria dell’odierna ricorrente locatrice e della locataria, tale da non rendere impossibile la modifica del contratto, per concludere trattarsi di società di comodo, seppur congrua con gli studi di settore.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi, cui ha replicato l’Amministrazione con controricorso.

Con memoria depositata il 8 maggio 2015, il difensore della ricorrente ha rappresentato che per l’anno di imposta 2007 è stato seguito percorso analogo, con interpello disapplicativo rigettato, avviso di accertamento basato sui medesimi presupposti, sulle medesime voci ed identici calcoli a quello per l’anno 2006 sotteso alla controversia che qui occupa. Per contro, l’accertamento relativo all’anno 2007 è stato parzialmente annullato dalla CTP e sull’appello della contribuente- integralmente annullato dalla CTR Campania che ha espressamente statuito la soc. Faella “da ritenersi società non di comodo” con declaratoria di inapplicabilità della disciplina relativa.

Conclude quindi per la formazione di un giudicato esterno fondato su identità di parti e sui medesimi presupposti impositivi, chiedendone l’efficacia riflessa anche nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. In via pregiudiziale di rito occorre esaminare l’eccezione di giudicato esterno prospettata in memoria.

Pur riconoscendo l’autonomia impositiva di ciascun anno di imposta anche ai fini del giudicato esterno (Cass. 32254/18), occorre rilevare che gli accertamenti 2006 e 2007 si fondano sui medesimi assunti, rilievi, voci e cifre: la realtà oggettiva contestata è identica per i due anni di imposta, risultando quella dello studio di settore.

Con la precitata memoria vengono allegati i documenti relativi della controversia sull’anno di imposta 2007, tra cui la sentenza passata in giudicato, quella di primo grado e, soprattutto, l’avviso di accertamento con le singole voci analitiche che, attentamente esaminato, appare sovrapponibile a quello del 2006 in atti del giudizio in oggetto.

Si deve prendere atto del giudicato esterno e dei suoi riflessi sul presente giudizio, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/06 e n. 26482/07, con i limiti di cui S.U. 2735/17 (e ampi riferimenti successivi, tra cui Cass. V, n. 5943/07; n. 21170/16; n. 21395/17).

Accolta l’eccezione pregiudiziale di rito, non debbono essere esaminati i motivi di merito.

Il ricorso dev’essere accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, il giudizio può essere definito nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, prendendo atto del giudicato esterno, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della soc. contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della contribuente che liquida in Euro millecinquecento/00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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