Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27802 del 22/11/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 27802 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA
ORDINANZA
sul ricorso 18039-2012 proposto do;
717P77 711
17,
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SUD, nella qualità di Commissario
Liquidatore della
USL 35 Campania, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA POLI, 29, presso la SEDE RAPPRESENTANZA REGIONE
CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
EDUARDO MARTUCCI, giusta delega in atti;
–
–
intimato
–
contro
2017
3218
ricorrente
SOMMA STEFANO;
–
avverso la sentenza n. 411/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/02/2012 R.G.N. 6580/08;
Data pubblicazione: 22/11/2017
N1/4;gt‘G. 18039 2012
RILEVATO
i.
che con la gentunza n, 411 in data 282.2012, nolificilta i! 21_6,21312, 1 cisnè
eh Appello di Napoli, in parTiale riforma della sentertia di primo grado, ha condannato
il Commissario Straordinario e legale rappresentante della ASL NdI20h 3 Sud a pagare
somma di € 5.950, 57 a titolo di compensi maturati durante il periodo di sospensione
cautelare dall’attività medica convenzionata;
2.
che la Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, ricostruito il rapporto
dedotto in giudizio in termini di collaborazione continuativa e coordinata, ai sensi
dell’art. 409 c.p.c., avente ad oggetto prestazione di opera professionale, ed esclusa
la applicabilità della disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione, ha ritenuto che la mancanza di un espressa attribuzione, ad opera
della legge o del D.P.R. n. 316 del 1990 del potere di sospensione cautelare del
rapporto si risolve non nella carenza di titolarità dello stesso ma nell’impossibilità di
estensione
dell’effetto
sospensivo
dell’obbligazione
retributiva
gravante
sull’Amministrazione che decida di avvalersi di detto potere;
3.
che avverso detta sentenza il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3 Sud , nella qualità di Commissario Liquidatore della USL 35 della Campania,
ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
4.
che Stefano Somma e la Regione Campania sono rimasti intimati;
CONSIDERATO
5.
che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3
c.p.c., violazione e falsa applicazione della normativa relativa al rapporto di impiego
pubblico, dell’ art. 48 della legge n. 833 del 1978, del D.P.R. 314 del 1990 , del
D.P.R. n. 316 del 1990, per avere la Corte territoriale fondato il riconoscimento del
diritto all’attribuzione del compenso relativo ai mesi di febbraio, marzo ed aprile 1993
sul presupposto, assunto come erroneo, che il rapporto dedotto in giudizio dovesse
essere trattato alla stregua della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti e dei lavoratori parasubordinati, quali gli specialisti ambulatoriali e sostiene
che il rapporto di lavoro dei medici di base, denominati anche medici di libera scelta,
1
al dott. Stefano Somma, medico convenzionato con la USL 35 ( poi ASL Napoli 5) la
N. R.G. 18039 2012
/-1
r essendo convenzionati, al pari di quanto avveniva nel passato per i medici
specialisti ambulatoriali, è disciplinato in maniera del tutto diversa in ragione del
carattere autonomo delle loro prestazioni; deduce che il ruolo di essa Amministrazione
era stato del tutto marginale per essersi limitata ad applicare al Somma la
disposizione interdettiva del giudice penale;
che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5
c.p.c., errata motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia per avere
la Corte territoriale, dopo avere qualificato il rapporto dedotto in giudizio come
rapporto libero professionale, affermato in modo contraddittorio la sussistenza
dell’obbligo retributivo sulla scorta di norme e di argomentazioni motivazionali riferite
essenzialmente alla disciplina propria del rapporto di pubblico impiego, trascurando la
circostanza di fatto che la sospensione cautelare era stata disposta in attuazione del
provvedimento interdittivo del giudice penale;
7.
che entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto corredati da
prospettazioni in parte sovrapponibili, sono inammissibili;
8.
che la ricorrente fonda le censure, per un verso sulla affermata non
equiparabilità, in ordine alle caratteristiche e alla disciplina applicabile, tra il rapporto
dei medici specialisti ambulatoriali ed i medici di base ( denominati anche medici di
libera scelta) e, per altro verso, deduce di non avere adottato alcun provvedimento di
sospensione cautelare dal rapporto riconducibile ad una propria autonoma e
discrezionale scelta ma di essersi limitata a dare esecuzione al provvedimento del
giudice penale;
9.
che non risultano allegati al ricorso le convenzioni intercorse con il Somma, il
provvedimento interdittivo del giudice penale e il provvedimento con il quale sarebbe
stata disposta la mera applicazione di tale misura, atti il cui contenuto non è
riprodotto, nemmeno nelle parti salienti e rilevanti per l’esame delle doglianze, e in
relazione ai quali non è stata specificata la sede di produzione processuale;
10.
che tali omissioni si pongono in contrasto con le disposizioni contenute nell’art.
366 c.p.c., comma 2, n. 6, e nell’ art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. , che onerano il
ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui
valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge,
ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un
“error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di allegare tali
2
6.
N. R.G. 18039 2012
atb- al ricorso e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità
(Cass.SSUU 22726/2011; Cass.5543/2017,5314/2017,19157/2012, 6937/2010,
15808/2008, 12239/2007);
11.
che non occorre pronunciare sulle spese in quanto il Somma e la Regione
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Adunanza Camerale del 12.7.2017
Il Presidente
dott. G. Napoletano
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CANC iERE
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Campania non hanno svolto alcuna difesa;