Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27802 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOEFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24104/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8927/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/12/2008, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La questione posta col ricorso delle Poste Italiane notificato in data 6-7 ottobre 2010 avverso la sentenza depositata dalla Corte d’appello di Roma il 7 ottobre 2009, è se il contratto a tempo determinato stipulato dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 con P.P. “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” sia illegittimo, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato, come avrebbe immotivatamente ritenuto la Corte territoriale oppure se questa, nella sua valutazione, abbia violato la L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg..

La lavoratrice intimata non si è costituita in questa sede”.

La relazione proseguiva proponendo di valutare il ricorso manifestamente infondato in quanto adotta tesi difensive che questa Corte con giurisprudenza ormai consolidata ritiene da molti anni infondate.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Prima della data della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione stragiudiziale in sede sindacale della controversia, datato 27 gennaio 2011.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per il venir meno dell’interesse allo stesso a seguito della conciliazione della parti.

Le spese di questo giudizio vanno compensate nello spirito della conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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