Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27802 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27802 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul ricorso 20395-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO
COMPRENSIVO DI SAN DONATO DI LECCE, in persona del Dirigente
scolastico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
TOMMASI SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO giusta procura
speciale a margine del controricorso;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 2149/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
16/07/2010, depositata il 10/08/2010;

Data pubblicazione: 11/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2013
dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 20395 sez. ML – ud. 20-05-2013
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FATTO E DIRITTO
Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto.
La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 2149/10, depositata il 10 agosto
2010, accoglieva l’appello proposto da Tommasi Salvatore nei confronti del
MIUR avverso la sentenza del 19 dicembre 2008 del Tribunale di Lecce e
dichiarava il diritto dello stesso a vedersi determinata la retribuzione,
all’interno della posizione economica del profilo professionale DSGA, sulla
base dell’anzianità maturata alla data del 24 luglio 2003, comprensiva dei
servizi pre-ruolo e di quelli prestati in qualifica inferiore, con la condanna del
Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il MIUR prospettando un
motivo di ricorso.
Resiste con controricorso il Tommasi.
Con l’unico motivo di ricorso il MIUR prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL, comparto scuola, del
quadriennio normativo primo biennio economico del 4 agosto 1995; degli artt.
34 e 48 del CCNL, comparto scuola, del 26 maggio 1999; dell’art. 142 del
CCNL, comparto scuola, del 24 luglio 2003, quadriennio normativo e primo
biennio economico (art. 360, n. 3, cpc).
Il ricorso appare manifestamente fondato.
La decisione della Corte territoriale si discosta dal principio più volte ribadito
da questa Corte, secondo cui “la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL
9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al
personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi
generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34
CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto
personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica
superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso
che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza
e del rispetto del principio di parità di trattamento” (cfr. ex plurimis, Cass. n.
13869/2011. Cass. n. 6372/2011. Cass. n. 4141/2011, Cass. n. 24914/2010,
Cass. n. 24913/2010, Cass. n. 24912/2010, Cass. n. 24431/2010, Cass. n.
4885/2010).
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che
precedono, ritenendo, in via preliminare, che non può trovare ingresso
l’eccezione formulata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per
violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cpc, in quanto i motivi di
impugnazione non sarebbero pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, il cui
impianto motivazionale — ivi compreso il riferimento all’aspetto decisivo del
mancato espletamento della procedura concorsuale per la nomina a dsga dopo
la data del 24 luglio 2003, e conseguentemente, della necessità di garantire una
uniformità di trattamento sia ai direttori nominati prima del 24 luglio 2003, che
a quelli nominati dopo tale data — sarebbe stato completamente obliterato nella
enucleazione dei motivi di gravame.
Occorre precisare che la sentenza impugnata afferma che l’art. 8 del CCNL
del 2001, intesa quale norma speciale che, afferma la Corte d’Appello, ha reso
inapplicabile la previgente normativa collettiva di cui all’art. 66, comma 2 e 6
Ric. 2011 n. 20395 sez. ML – ud. 20-05-2013
-3-

I

Il Presidente

del CCNL del 1995, con la conseguente legittimità dell’applicazione del criterio
della temporizzazione per l’attribuzione della fascia stipendiale nell’ambito del
nuovo reticolo retributivo dei “direttori amministrativi delle accademie e
conservatori”. La Corte d’Appello ha, altresì, affermato che poiché l’art. 142
del CCNL del 24 luglio 2003 ha contenuto innovativo e non interpretativo, è da
escludere che il suddetto art. 66 non sia stato abrogato dal citato art.8.
Tuttavia, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’art. 142 vale a ridare
vigore ed efficacia ad una norma abrogata, ritenendola comunque applicabile
durante la vigenza temporale del contratto.
La Corte d’Appello, quindi, ha ritenuto che il citato art. 142 ha reso
applicabile al personale immesso in ruolo e inquadrato nel profilo di direttore
dei servizi generali amministrativi la normativa prevista dall’art. 66 CCNL
1995 e non l’istituto della temporizzazione.
Le censure prospettate con il motivo di ricorso vertono proprio sulla
interpretazione del richiamato quadro della contrattazione collettiva effettuata
dalla Corte d’Appello e, dunque, sono conferenti alla sentenza impugnata,
dovendosi, così, disattendere l’eccezione di inammissibilità del resistente.
Le censure del Ministero sono fondate.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 24431 del 2010, e
giurisprudenza sopra richiamata), nel contesto disciplinato dall’art. 8 del CCNL
del 2001, il criterio della temporizzazione non è ne’ eventuale, ne’ è destinato ad
essere applicato in una fase successiva. È invece il criterio di immediata
applicazione, primario e necessario “al fine della collocazione di ciascun
dipendente all’interno delle posizioni economiche”; né detta disciplina sarebbe
stata superata dal successivo contratto del 2003.
Il ricorso deve essere accolto.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda
proposta con il ricorso introduttivo del giudizio. Sussistono giusti motivi, in
ragione del complesso iter legislativo e giurisprudenziale che ha interessato la
materia in questione, per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il 1 .4~1:Urani
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro tremila per
compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2013

t) t( O i44, 12,07(14..

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