Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27801 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4679-2013 proposto da:

SG COSTRUZIONI SRL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 239/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente società S.G. Costruzioni srl in amministrazione giudiziaria ed operante nel settore edile delle costruzioni generali era destinataria di verifica fiscale parziale cui seguiva notifica di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005 con recupero a tassazione di somme IVA, IRES e IRAP per cifra superiore al milione di Euro, oltre ad ulteriore milione per interessi, relativamente all’anno 2004; mentre per l’anno 2005 la contestazione raggiungeva Euro 340.000, cui si aggiungono ulteriori Euro 332.000 per interessi.

Ricorreva quindi alla CTP lamentando un preliminare vizio di notifica, diverse violazioni procedimentali, difetto di motivazione, duplicazione d’imposta e mancato riconoscimento di costi non registrati.

Avverso l’esito sfavorevole del primo grado, proponeva appello, senza coltivare peraltro la doglianza sul vizio di notifica, per il quale l’Ufficio affermava quindi il consolidarsi del giudicato interno.

La CTR riteneva sostanzialmente legittimo l’impianto accertativo degli Uffici e rimodulava in ribasso la somma dovuta dalla contribuente, ritenendo provato il costo di Euro 345.000 relativo ad una compravendita immobiliare.

Ricorre la contribuente con quattro motivi, cui replica l’Avvocatura.

Diritto

RAGIONI DELLE DECISIONE

1. Con il primo motivo viene prospettata nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella sostanza si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 e art. 2697 c.c. per non essere stati prodotti i PVC in uno con gli avvisi di accertamento, nonchè contraddittoria motivazione per non aver valutato autonomamente lo stralcio di PVC prodotto dal contribuente, affermando che il giudice di primo grado ha potuto conoscerlo.

1.1. Con apprezzamento di merito non scrutinabile in questa sede, la sentenza impugnata dà atto che gli stralci essenziali del PVC sono stati riportati negli atti della contribuente, quindi il PVC le era stato consegnato ed era da lei conosciuto.

1.2. Inoltre questa Corte ha ritenuto non essenziale la consegna del PVC quando l’avviso di accertamento sia autonomamente motivato. Secondo infatti il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560 del 20/12/2017; Cass. n. 29002 del 5/12/2017).

1.3. Tale motivazione è quindi sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell’atto richiamato ed a porre la società in grado di adeguatamente spiegare le proprie difese, sia negando i fatti costitutivi della pretesa fiscale, sia contrastando le risultanze dell’atto impositivo mediante acquisizione di ulteriore documentazione e di altri elementi probatori idonei a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale, dovendosi, al riguardo, distinguere nettamente la questione relativa all’esistenza della

motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (L. n. 212 del 2000, art. 7), dalla questione attinente, invece, alla indicazione ed effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. 17/1/1997, n. 459; n. 5/6/1998 n. 5544), indicazione che non è richiesta quale elemento costitutivo della validità dell’atto impositivo, e che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria che trovano applicazione nello svolgimento del giudizio introdotto dal contribuente con il ricorso di opposizione all’atto impositivo (Cass. n. 8399 del 5/4/2013; cfr., da ultimo, Cass. V n. 32957/18 e precedenti ivi citati).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 Violazione e/o falsa applicazione norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In altri termini, si lamenta violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 per aver dichiarato inammissibile il motivo d’appello teso ad affermare la duplicazione delle somme riprese a tassazione, come indicate ai punti 1 e 2 degli avvisi di accertamento, in quanto mera riproposizione delle doglianze di primo grado.

Nello stralcio dell’appello riportato a pag. 14 del ricorso per cassazione si contesta che la sentenza di primo grado non prenda posizione sul punto e se ne contesta il fraintendimento a pag. 15: non è quindi mera riproposizione in appello di argomento svolto in primo grado, bensì doglianza di omessa pronuncia del primo giudice ritualmente prospettata al secondo come motivo di appello.

Sul punto l’Avvocatura prende posizione affermando solo che vi è ampia e diffusa motivazione della sentenza della CTP sul punto, ma l’osservazione -comunque non verificabile da questa Corte- non cambia l’errata prospettazione del secondo giudice.

Il motivo assolve l’onere dell’autosufficienza ed è fondato.

3. Con il terzo motivo di lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nello specifico si contesta violazione L. n. 212 del 2000, art. 12, in quanto non sarebbe stata data informazione al contribuente sulle ragioni della verifica ed il relativo oggetto.

La ricostruzione motiva della sentenza gravata dà atto dell’intervento della legale rappresentante in sede di verifica, delle informazioni ricevute, dell’autorizzazione a proseguire anche in sua assenza. Il motivo è quindi infondato ove critica la violazione di legge o l’insufficiente di motivazione. E’ per contro inammissibile over richieda una riedizione del giudizio di merito o contrapponga una propria argomentazione a quella sviluppata dal giudicante.

Il motivo è quindi infondato e dev’essere disatteso.

4. Con il quarto motivo si propone nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 violazione e/o falsa applicazione norma di diritto – omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e art. 3.

In altri termini, si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, per non aver specificato al contribuente quale tipo di accertamento fosse stato svolto. Motivo gà proposto in appello e rigettato dalla CTR perchè dal PVC si comprende essersi proceduto con accertamento analitico induttivo e in autorizzazione del legale rappresentante (vedasi motivo che precede).

Per le stesse ragion trattate al paragrafo precedente, anche il quarto motivo deve quindi ritenersi infondato.

Il ricorso è quindi fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo di gravame.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte 11 atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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