Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27801 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27801 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 16097-2012 proposto da:
CROCE ROSSA ITALIANA C.F. 01906810583, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI
12;
– ricorrente contro

2017
3217

PASTORINO ANDREA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 346/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/03/2012 R.G.N. 763/11;

Data pubblicazione: 22/11/2017

N. R.G. 16097 2012

RILEVATO
1.

che con la sentenza n. 346 in data 28.3.12 la Corte di Appello di Genova ha

respinto l’Appello proposto dalla Croce Rossa Italiana nei confronti della sentenza con
la quale il giudice di primo grado, dichiarata l’ illegittimità dei contratti di
collaborazione professionale intercorsi tra la Croce Rossa e Andrea Pastorino dal

del danno l’indennità corrispondente al valore del posto di lavoro in regime di stabilità
reale ai sensi dell’art. 18 c. 5 L. n. 300 del 1970;
2.

che avverso detta sentenza la Croce Rossa Italiana ha proposto ricorso per

cassazione affidato a due motivi;
3.

che Andrea Pastorino è rimasto intimato;

CONSIDERATO

4.

che la notifica del ricorso a Pastorino Andrea è stata effettuata a mezzo del

servizio postale dalla ricorrente ai sensi dell’art. 55 della L. 19 giugno 2009 n. 69;
5.

che il plico contenente l’atto notificando risulta tuttavia restituito in data

22.6.2012 al richiedente, con relazione dell’ufficiale postale, resa in calce all’avviso di
ricevimento, che attesta che il difensore costituito nel giudizio di Appello ( Avv. to
Ernesto De Santis ) presso il quale il Pastorino aveva eletto domicilio (via Assarotti n.
13/1 , Genova) era irreperibile all’indirizzo indicato;
6.

che, secondo i principi affermati da questa Corte nella sentenza a SSUU n.

14594/2016, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, in caso di notifica di atti
processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi,
appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria
deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività
gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari
alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia
data prova rigorosa;
7.

che non risultando effettuato nessun ulteriore tentativo di notifica, essendo

ormai spirato il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile;

29.12.2000 , aveva condannato la prima a pagare al lavoratore a titolo di risarcimento

N. R. G. 16097 2012

che non v’è spazio per la pronuncia sulle spese in quanto il Pastorino non ha
svolto nessuna attività difensiva.

P.Q.M.

u_OL-x.

t)1

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.

Il Presidente
dott. G. Napoletano

II. CAN
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LL1ERE
Giacoia

Così deciso nella Adunanza Camerale del 12.7.2017

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