Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27801 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOEFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10155/2010 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato SCARTOZZI

Gino, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAZIO

NUVOLARI 173, presso lo studio dell’avvocato BIZZARRO Domenico, che

li rappresenta e difende giusta mandati speciali in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato SCARTOZZI

GINO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

ATLANTIS 74 SRL;

– intimata –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1677/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Scartozzi Gino difensore del ricorrente e

controricorrente al ricorrente incidentale che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato Bizzarro Domenico, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato in data 6-8 aprile 2010, B.V. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 12 gennaio 2010 e notificata il 3-5 febbraio successivo, con la quale la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le sue domande nei confronti di C.S. e di C.R. di dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimatogli il 30 ottobre 2003 e di condanna a pagargli la somma di Euro 26.037,16.

In proposito, la Corte ha ritenuto che titolare del rapporto di lavoro dedotto in giudizio dal B. fosse la società Atlantis 74 s.r.l., di cui C.R. era all’epoca dei fatti socio e amministratore unico e C.S. socio.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c., e per vizio di motivazione, laddove i giudici dell’appello avrebbero, da un lato, ritenuto raggiunta sulla base dell’istruttoria la prova della irregolarità del rapporto di lavoro, della sua durata e dell’orario osservato, come dedotto dal ricorrente in giudizio e, dall’altro, non avrebbero attribuito alcuna valenza alla medesima istruttoria in ordine alla titolarità del rapporto di lavoro in capo ai sigg. C. personalmente.

Gli intimati C. resistono alle domande con controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale, censurando la pronuncia di compensazione delle spese del doppio grado operata dal giudice dell’appello per violazione dell’art. 90 c.p.c., e segg..

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso principale è inammissibile, con conseguente perdita di efficacia del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

I due ricorsi vanno pertanto trattati in Camera di consiglio.

Lungi dall’accertare l’esistenza del rapporto di lavoro dedotto dal ricorrente, la sua durata e l’orario di lavoro osservato, la sentenza impugnata ha affrontato unicamente il tema della titolarità del rapporto dedotto alla luce della documentazione acquisita, ritenuta comunque non smentita dalla prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado.

E da tale documentazione la Corte territoriale ha desunto che il locale (OMISSIS) esercente attività di ristorazione, pizzeria, etc., in cui il B. aveva affermato di aver lavorato dal 14 dicembre 2000 al 30 ottobre 2003, era gestito dalla società Atlantis 74 s.r.l. e non personalmente dai suoi due soci R. e C.S.. Il fatto poi che dalla prova testimoniale fosse risultato che i C. fornissero comunque direttive al B. e agli altri lavoratori è stato ragionevolmente spiegato dalla sentenza con la considerazione del ruolo da loro rivestito nella compagine sociale. Infine, la Corte ha escluso che il B. abbia potuto fare affidamento sulla apparente titolarità dell’azienda da parte dei C. personalmente, evidenziando le circostanze da cui ha desunto egli era a conoscenza della effettiva titolarità del rapporto.

Nonostante la deduzione di violazione anche dell’art. 100 c.p.c., il ricorso si sviluppa intorno all’assunto di un vizio di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della prove.

In proposito, va ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso per cassazione) riguarda unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i “punti” della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Ciò posto in via di principio, si rileva che il ricorrente si limita nel caso di specie a ricordare che il suo rapporto di lavoro era rimasto “in nero” fino al una visita ispettiva dell’8 ottobre 2002, che aveva costretto i C. a regolarizzare la posizione sua e di altri dipendenti, con una limitata retroattività, sotto il nome della società Atlantis, mai conosciuta prima e a riprodurre parte delle dichiarazioni testimoniali raccolte (in buona parte sul lavoro da lui svolto e con accenni che altri lavoratori in nero avrebbero fatto di non aver conosciuto la Atlantis prima della suddetta ispezione), per concludere nel senso che da tutto ciò emergerebbe che la titolarità del rapporto era da ritenersi in capo ai C. personalmente.

Con tali deduzioni, il ricorrente non investe peraltro la valutazione dei giudici in ordine alle risultanze istruttorie con specifico riferimento all’eventuale travisamento o alla mancata o illogica considerazione di un elemento decisivo, ma si limita a contrapporre a quella valutazione una propria, fondata su di una lettura meramente alternativa delle medesime risultanze istruttorie, così pretendendo in maniera inammissibile di introdurre con ricorso per cassazione un giudizio di merito di terza istanza volto ad ottenere che questa Corte di legittimità faccia propria questa diversa valutazione di merito, esercitando un potere che non le è attribuito dalla legge processuale”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

B.V. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dalla quale desume peraltro la manifesta infondatezza del ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale, anch’esso appare infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato la decisione di compensare le spese del doppio grado.

Riuniti i ricorsi, entrambi vanno pertanto respinti, con l’integrale compensazione tra le parti per tale ragione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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