Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27801 del 11/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27801 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26440-2012 proposto da:
SANSONE LUIGI SNSLGU57M01G325T, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato CACCIAPAGLIA
ALFREDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36, presso la
DELEGAZIONE ROMANA DI RAPPRESENTANZA DELLA
REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SCATTAGLIA MARIA GIUSEPPA giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

8659

Data pubblicazione: 11/12/2013

nonché contro
ANAS SPA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE;

– intimate avverso la sentenza n. 416/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Ric. 2012 n. 26440 sez. M3 – ud. 06-11-2013
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LECCE del 16/03/2012, depositata il 21/06/2012;

20) R. G. n. 26440/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“I. — La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza oggetto della presente
impugnazione (depositata il 21/06/2012, notificata il 30/07/2012), in
accoglimento dell’appello spiegato dalla Regione Puglia, rigettava la

seguito di investimento di una volpe sulla S.S. 101. Secondo la Corte
territoriale, non risultava provato che il tratto di strada si trovasse all’interno
di una zona boschiva o aziende faunistiche — venatorie che rendessero
concreto e reale il pericolo di attraversamento di animali selvatici
provenienti da tali zone. Di conseguenza, la presenza della volpe su quel
tratto di strada rappresentava un fatto causale e non prevedibile che non
faceva sorgere alcun obbligo di attivazione a carico della Regione o
dell’Anas. Mancava, pertanto, ai sensi dell’art. 2043, l’accertamento di un
comportamento colposo a carico degli allora appellanti. Non era esigibile il
preteso onere di realizzare una cartellonistica di prevenzione per
l’occasionale animale selvatico. Senza considerare che, neanche risultava
dimostrato che l’animale fosse stato di dimensioni e di comportamento tali
da intralciare, in maniera determinante, la circolazione di un veicolo
rispettoso dei limiti di velocità.
2. — Ricorre per Cassazione Luigi Sansone sulla base di due motivi di
ricorso; resiste con controricorso la Regione Puglia. Gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2043”. La Corte territoriale non avrebbe considerato
assolto l’onere del ricorrente di provare la riconducibilità dell’evento al fatto
colposo dell’ente obbligato. Quest’ultimo avrebbe dovuto apporre recinzioni
e segnaletiche opportune. Non vi era alcuna necessità per il Sansone di
provare, come richiesto dalla Corte territoriale, che il luogo del sinistro
fosse abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro
di precedenti incidenti, tali da allertare le autorità proposte. – Con il secondo
motivo lamenta “violazione dell’art. 92 c.p.c.”. Stante il dibattito sulla
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domanda risarcitoria dell’odierno ricorrente, con riferimento ai danni patiti a

legittimazione passiva dell’ente tenuto al risarcimento, i Giudici territoriali
avrebbero potuto compensare le spese giudiziali, almeno nei confronti di
alcune parti, anche alla luce di oscillanti orientamenti giurisprudenziali.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — Con riguardo al primo motivo di ricorso, secondo l’orientamento di
questa Corte, in tema di responsabilità civile (si consideri che la vicenda
risulta inquadrata in base all’art. 2043 c.c. sula base della prospettazione

ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità
con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un
giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell’obbligo di
prevedere e prevenire, nell’infinita serie di accadimenti naturali o umani che
possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna
che presentino un così elevato grado di improbabilità, accidentalità o
anormalità da poter essere parificati, in pratica, ai fatti imprevedibili. (Cass.
n. 19974/2005). Nel caso di specie, i Giudici del gravame hanno ritenuto
ascrivibile, con motivazione adeguata, la presenza della volpe sulla strada a
circostanze causali e non prevedibili da parte degli odierni intimati. La
mancata efficacia causale, riconosciuta all’assenza di recinzioni o
segnalazioni, è adeguatamente motivata con riferimento al luogo in cui è
avvenuto il sinistro e anche con l’assenza di precedenti fenomeni simili
nello stesso punto di strada. Tale accertamento, sulla ricostruzione delle
modalità di svolgimento del meccanismo causale, costituisce una
valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto, come nella
specie, da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. n. 1774/1989).
Senza contare che la motivazione della sentenza impugnata finisce con
l’attribuire l’evento all mancata tenuta, da parte del danneggiato, di una
velocità rispettosa dei limiti, specifico ed autonomo profilo motivazionale
non impugnato con il ricorso in esame.
4.2 — Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Alla luce del
consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il
sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il
principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del Giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di
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delle parti e della configurazione attribuita dai giudici di merito), dovendosi

compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi
(Cass. n. 13428/2007; n. 246/2006). Nel caso di specie, i Giudici hanno
legittimamente esercitato i loro poteri in punto di liquidazione delle spese di
lite, non risultando violato il criterio della soccombenza.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

La Regione Puglia ha presentato procura ed ha partecipato all’odierna
discussione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore che liquida, a favore della Regione Puglia, in
Euro 1400,00=, di cui Euro 1200,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.

difensori delle parti costituite.

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