Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27801 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28553/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, già Imev s.r.l., elettivamente domiciliata in Catania,

via Aldebaran n. 21, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Taranto,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 332/17/13, depositata il 15

ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 332/17/13 del 15/10/2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 296/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Catania (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Imev s.r.l. nei confronti di una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativamente all’anno d’imposta 2002;

1.1. come emerge dagli atti difensivi, oltre che, parzialmente, dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo formale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, e con la stessa venivano richieste: a) ritenute IRPEF non versate; b) somme dovute a titolo di IRAP e IVA;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che: a) la società contribuente aveva provveduto a rateizzare quanto dovuto ed era stata prodotta in giudizio “idonea documentazione attestante il pagamento delle rate”; b) il Comune di Mascalucia era stato incluso tra i Comuni colpiti dallo sciame sismico dell’anno 2002, sicchè le società che vi avevano sede avevano diritto a godere dei benefici della rateizzazione delle imposte;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. C. Costruzioni s.r.l. (di seguito C.), succeduta ad Imev s.r.l., resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e del D.M. 14 novembre 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la società contribuente, avendo sede a (OMISSIS), non avrebbe diritto al beneficio della rateizzazione previsto dalla legge per i soggetti colpiti dagli sciami sismici dell’anno 2002, non essendo il predetto Comune inserito nell’elenco previsto dal decreto ministeriale;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi: a) l’omessa pronuncia in relazione alla questione relativa alle ritenute IRPEF; b) la mancata prova, da parte della società contribuente, dello svolgimento della attività in uno dei comuni colpiti dalle ceneri vulcaniche nell’anno 2002, con conseguente diritto a beneficiare della rateizzazione prevista dalla legge;

3. il primo motivo, certamente autosufficiente con riferimento alla specifica questione sollevata (diversamente da quanto genericamente evidenziato dalla controricorrente), è fondato;

3.1. la CTR ha affermato che il Comune di (OMISSIS), dove ha sede la società contribuente, rientra tra i Comuni per i quali trovano applicazione i benefici previsti dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, e, in particolare, la rateizzazione delle imposte non versate nell’anno 2002;

3.2. in realtà il beneficio della rateizzazione delle imposte dovute nell’anno 2002, in cui si sono verificati eventi sismici in alcuni comuni siciliani, è limitato a quei soggetti specificamente menzionati nell’O.P.C.M 10 giugno 2005, n. 3442;

3.2.1. orbene, la menzionata ordinanza, art. 1, indica tra i comuni interessati dagli eventi sismici i seguenti: Belpasso; Castiglione di Sicilia; Linguaglossa; Nicolosi; Ragalna; Acireale; Milo; Piedimonte Etneo; Santa Venerina; Zafferana Etnea; Giarre; Sant’Alfio; Acicatena;

3.2.2. il comune di Mascalucia non è stato, dunque, inserito in detto elenco, sicchè, diversamente da quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, le imprese che hanno sede nel predetto comune non possono beneficiare della facoltà di rateizzazione prevista dalla legge;

3.3. in buona sostanza, il giudice di appello ha fondato la facoltà di rateizzazione delle imposte non pagate in ragione degli eventi sismici dell’anno 2002 su presupposti di diritto erronei, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua;

4. ugualmente ammissibile e fondato è il secondo motivo, con specifico riferimento alla questione sub a);

4.1. è pacifico che le parti hanno sottoposto alla CTR la questione concernente le ritenute IRPEF, questione in nessun modo affrontata dal giudice di appello, che ha omesso di pronunciarsi;

5. con riferimento alla questione posta dal secondo motivo, sub b), la stessa resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, anche in considerazione del fatto che la CTR non si è pronunciata sulla stessa in ragione della ritenuta legittimità della rateizzazione per le imprese aventi sede in Mascalucia;

6. in conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo e, parzialmente, al secondo motivo, assorbita la ulteriore questione posta con il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e parzialmente il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA